Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13267 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LARGO BACONE 13, presso lo studio dell’avvocato SATRIANO MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONSELICE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA N. 10, presso

lo studio dell’avvocato DE CRESCENZO ANGELO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARILLARI GIANNI giusta procura speciale atto Notar

CARACCIOLO MARIO di PADOVA del 31/03/2010, rep. n. 35841;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/05/2006 R.G.N. 448/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato BARILLARI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 2 – 11.5.2006 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza resa dal Tribunale di Padova il 7 – 14.4.2003, che dichiarava, fra l’altro, l’indebita percezione da parte di T.G.D., nella qualita’ di dirigente della polizia municipale del Comune di Monselice, dell’indennita’ di vigilanza e di reperibilita’.

Esponeva in sintesi la corte territoriale che al T., assunto con la qualifica di dirigente ex D.P.R. n. 339 del 1990, non competeva l’indennita’ di vigilanza istituita dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, art. 26 ma l’indennita’ di funzione specificamente prevista dal D.P.R. n. 330 cit., art. 28 per il personale della dirigenza, laddove la prima competeva solo al personale inquadrato nell’area di “vigilanza e custodia”, area separata e distinta da quella dirigenziale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso T.G. D. con due motivi. Resiste con controricorso, illustrato con memoria, il Comune di Monselice.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro (D.P.R. n. 347 del 1983, art. 26;

D.P.R. n. 333 del 1990, artt. 38 e 45; D.P.R. n. 267 del 1987, art. 34, comma 1, lett. a; L. n. 65 del 1986, artt. 5 e 10; art. 37, lett. d CCNL 10.4.1996; art. 44 CCNL 10.4.1996; art. 26, comma 1, lett. a CCNL 23.12.1999, dichiarazione congiunta n. 6 al CCNL 22.2.2006) ed, al riguardo, rileva come, pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 330 del 1990, al comandante della polizia municipale, in quanto “agente di pubblica sicurezza”, compete l’indennita’ di vigilanza, che costituisce un quid pluris rispetto alla nuova indennita’ di funzione, e che, pur non mantenendo tale indennita’ il nomen iuris in precedenza previsto, atteso che la contrattazione collettiva aveva destinato il relativo importo al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione di tutti i dirigenti, la stessa non puo’ che competere, in via esclusiva, ai dirigenti che svolgono funzioni di polizia locale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, poi, vizio di motivazione in ordine alla circostanza, prospettata nei precedenti gradi del giudizio, che, essendo il primo contratto collettivo della dirigenza entrato in vigore l’1.1.1996, il diritto di ripetizione non poteva che essere fatto valere con riferimento esclusivo al periodo successivo a tal data.

Il primo motivo del ricorso e’ inammissibile per violazione del precetto dell’art. 366 bis c.p.c..

A norma, infatti, di tale disposizione, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione in cui il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, inidonea ad individualizzare l’errore di diritto ascritto alla sentenza impugnata e a costituire, al tempo stesso, una regula iuris suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori a quello deciso dalla sentenza impugnata (v. SU. n. 26020/2008; SU n. 26014/2008).

Per come e’ di tutta evidenza nella fattispecie, se si considera che il quesito formulato (“se e’ vero, come e’ vero, che tutti gli appartenenti alla PM hanno diritto ad avere l’indennita’ di vigilanza anche il comandante, ancorche’ dirigente, ha lo stesso diritto?”) si risolve in una affermazione apodittica e circolare, in relazione alla quale la risposta appare del tutto scontata, ma senza che sia possibile individuare, attraverso una sintetica rappresentazione dei termini logici e normativi rilevanti, la questione di diritto oggetto della causa, ed, in particolare, la corretta interpretazione della contrattazione collettiva, che si assume violata, che giustificherebbero tale esito, cosi’ come l’errore di valutazione che inficerebbe, in relazione allo stesso risultato, la sentenza impugnata.

Il che rileva anche sul piano della concreta corrispondenza fra quesito e questione controversa.

Deve rilevarsi, infatti, che e’ inammissibile il quesito di diritto ove non vi sia corrispondenza (o vi sia solo parziale corrispondenza) fra quesito e motivo, sicche’ il primo non sia esaustivamente riferibile alla questione controversa posta col motivo di impugnazione, rappresentandone la sintesi logico – giuridica.

Per come gia’ precisato da questa Suprema Corte (cfr. ad es. SU n. 14385/2007; Cass. n. 11535/2008), il rispetto del requisito della imprescindibile attinenza dei quesiti al decisum e’ condizione indispensabile per la valida proposizione del quesito medesimo, sotto pena della sua genericita’ e della conseguente equiparazione, per difetto di rilevanza, alla mancanza stessa di un quesito. Il che deve ripetersi anche per il quesito puramente assertivo, che non consente, come si e’ detto, di evidenziare sia il nesso fra la fattispecie e il principio che si chiede venga affermato, sia la regola, diversa da quella posta a base del provvedimento impugnato, la cui auspicata adozione condurrebbe ad un esito difforme della controversia.

Con la conseguenza che, nel caso, risulta confermata l’assenza dei requisiti essenziali della fattispecie normativa, che impongono, per come va conclusivamente ribadito, che il quesito sia esplicito e collocato in una parte del ricorso a cio’ specificatamente deputata e che lo stesso si risolva in una sintesi logico giuridica della questione che ha determinato l’instaurazione del giudizio, con l’individuazione, immediatamente percepibile da parte del giudice di legittimita’, dell’errore di diritto che si assume compiuto e della diversa regola che si sarebbe dovuta applicare, realizzandosi, attraverso la risposta al quesito, quel collegamento fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione di un principio giuridico generale, in assenza del quale l’investitura stessa del giudice di legittimita’ deve ritenersi inadeguata. Anche l’ulteriore motivo e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Con tale motivo, infatti, il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, senza che, tuttavia, risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e cioe’ una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

Deve, infatti, confermarsi, in aderenza a quanto gia’ ritenuto da questa Suprema Corte, come l’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a cio’ espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilita’ del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008;

Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 25,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA