Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13267 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 28/06/2016), n.13267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14858/2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), P.G.

(OMISSIS), P.M. (OMISSIS), P.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VINADIO 26, presso lo studio dell’avvocato ROCCO BUONGIORNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO PROVERA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA già UGF ASSICURAZIONI SPA, in persona

del procuratore ad negotia Dott. L.G.M.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCATI, 51, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO RUSSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PATRIZIO RUSSO giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.A., MILANO ASSICURAZIONI SPA, D.L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2241/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PATRIZIO RUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso pe l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/10/2012 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto i gravami interposti dai sigg.ri P.G. ed altri in via principale, e dal sig. D.L.L., in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. S.M. Capua Vetere 21/5/2008 di inammissibilità, per conflitto d’interessi del difensore, delle riunite domande di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS) tra l’autovettura Fiat Croma tg.

(OMISSIS) del sig. C.A. e l’autovettura Opel Corsa tg. (OMISSIS), proposte dai primi – quali eredi del defunto congiunto sig. P.G. – nei confronti del D.L. ed altri; nonchè nei confronti dei medesimi dal sig. Ca.

M. iure proprio – quale trasportato dal D.L..

Parti tutte difese dal medesimo difensore avv. Ca.El..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri P.G., A., C. e M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la società Unipol Assicurazioni s.p.a.

(già UGF Assicurazioni s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione di legge”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè error in procedendo ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunziano “illogica ed insufficiente” motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono non essersi la corte di merito “avveduta che il Tribunale avesse pronunziato in difetto di specifica eccezione e neppure che la circostanza specifica fosse stata addotta per la prima volta in appello dalla Milano Assicurazioni, con palese violazione del divieto di nuove eccezioni in appello”.

Lamentano che la corte di merito ha immotivatamente pronunziato senza considerare se il conflitto potenziale avesse i caratteri dell’attualità e della concretezza, a fortiori in ragione dell’avere essa successivamente limitato la domanda entro i limiti del massimale di polizza del D.L..

Si dolgono non essersi dalla corte di merito in ogni caso correttamente interpretata “la volontà degli interessati”, desumendola in particolare dal loro comportamento, avendo essi “convalidato” l'”incarico al precedente difensore ad litem, sottoscrivendo il mandato in calce all’atto di appello e, dunque, che essi appellanti non intendessero conseguire alcun risarcimento nei confronti del D.L.L., ma solo l’indispensabile accertamento della sua responsabilità oggettiva, per poter fruire dell’indennizzo dovuto ai terzi trasportati dalla di lui compagnia assicuratrice”.

Con il 3 (condizionato) motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 106 c.p.c., art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e “nullità del procedimento”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunziano “omessa pronunzia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

Il ricorso risulta infatti formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., ai “distinti atti di citazione del 30 agosto 2002 a ministerio dell’avv. Ca.

E. “, ai “prodotti rilievi eseguiti sul luogo del sinistro dai CC di Sant’Arpino”, alla “prova testimoniale”, all'”interrogatorio libero delle parti”, alla CTU, alle “proprie conclusioni” alla “sentenza n. 237/2008” del Tribunale di Aversa, agli “autonomi appelli” interposti dai “signori P. e D.L.”, all'”appello incidentale” della società Milano Assicurazioni s.p.a., all’aver “indiscutibilmente limitatola propria pretesa risarcitoria per danni ai terzi trasportati entro i confini del massimale garantito da Unipol”, al “comportamento processuale dei signori P. nel giudizio di secondo grado” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15806), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108. E già Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nulla ed il relativo vizio è rilevabile d’ufficio, investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati (v., da ultimo, Cass., 26/7/2012, n. 13204), con particolare riferimento al 1 e al 2 motivo va ulteriormente sottolineato che la ratio decidendi secondo cui il “contenimento della domanda dei P. nei limiti del massimale di polizza non ha affatto gli effetti auspicati: veniva pur sempre richiesta la condanna del D.L. (rectius, D.L.) e postulato il presupposto della sua corresponsabilità: Nelle prospettazioni attoree del D.L. (rectius, D.L.), poi, permaneva il postulato della sua assoluta non responsabilità” non risulta dagli odierni ricorrenti idoneamente censurata laddove essi si limitano a riproporre le censure già sottoposte al vaglio del giudice del gravame, apoditticamente sostenendo che la corte di merito ha immotivatamente pronunziato senza considerare se il conflitto potenziale avesse i caratteri dell’attualità e della concretezza, a fortiori in ragione dell’avere essa successivamente limitato la domanda entro i limiti del massimale di polizza del D. L.; nonchè a dolersi che la corte di merito non ha in ogni caso correttamente interpretato “la volontà degli interessati” desumendola in particolare dal loro comportamento, avendo essi “convalidato” l’ “incarico al precedente difensore ad litem, sottoscrivendo il mandato in calce all’atto di appello e, dunque, che essi appellanti non intendessero conseguire alcun risarcimento nei confronti del D.L.L., ma solo l’indispensabile accertamento della sua responsabilità oggettiva, per poter fruire dell’indennizzo dovuto ai terzi trasportati dalla di lui compagnia assicuratrice”. In termini, come detto, invero, violativi del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Senza sottacersi, quanto al 4 motivo, che giusta principio consolidato in tema di ricorso per cassazione nell’ipotesi di omessa pronuncia dovuta al giudizio di assorbimento la parte soccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui essa si basa, in quanto in sede di legittimità è superfluo enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcun giudicato interno, poichè non esaminate nel precedente grado di merito (v., da ultimo, Cass., 08/07/2014, n. 15583).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Unipol Assicurazioni s.p.a.

(già UGF Assicurazioni s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-

bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-

bis.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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