Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13267 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 05/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15395-2016 proposto da:

S.L., S.A.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO CARDARELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALFREDO ZAZA D’AULISIO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE GAETA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 66, presso lo studio dell’avvocato

GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA

PICCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6675/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, che vengono esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti il comune di Gaeta ha resistito con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, sezione di Latina, in sede di giudizio di rinvio, relativa ad un avviso d’accertamento in tema d’ICI e relative sanzioni, sull’assunto che il relativo terreno non era assoggettabile all’imposta, in quanto, seppur a destinazione agricola non sarebbe stato edificabile, atteso gli specifici vincoli che gravavano sullo stesso (zone agricola ambientale ad elevata connotazione paesistica). In particolare, la parte ricorrente ha lamentato che i giudici d’appello avrebbero, di fatto, disatteso i principi che il giudice di legittimità aveva fissato (v. ordinanza, in atti), nel cassare con rinvio il giudizio d’appello. Pertanto, la parte ricorrente ha denunciato il vizio di violazione della L.R. Lazio n. 24 del 1998, art. 27, del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 145, della L.R. Lazio n. 38 del 1999, art. 55, degli artt. 26 e 34 delle NTA al PTP della Regione Lazio, approvate con D.R.G.L. n. 4485 del 1999, dell’art. 23 della NTA al PTPR approvato con D.R.G.L. n. 1025 del 2007 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. h) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre che la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 (secondo motivo), e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (terzo motivo), in quanto, poichè per gli atti di pianificazione amministrativa di cui alla rubrica, il lotto di terreno oggetto del presente giudizio è stato sottoposto al regime delle aree agricole, ed ai sensi dell’art. 26 norme tecniche att. al piano territoriale paesistico, l’edificabilità del terreno di cui trattasi era subordinata alla presenza di un lotto minimo di mq. 30.000 e a condizione che il proprietario fosse coltivatore diretto (p.12 ricorso), trattandosi nella specie, di un terreno avente una estensione complessiva di mq. 11.747 (il ricorrente richiama l’avviso d’accertamento), l’indice di fabbricabilità dello 0,01 mc/mq., non poteva essere realizzato sul terreno oggetto di controversia, e, pertanto, alcuna edificabilità sussisteva neppure a fini tributari; inoltre, il terreno godrebbe, dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. h) in quanto montano.

Ad avviso del ricorrenti, per di più, i giudici del rinvio, non avrebbero utilizzato tutti i parametri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 per la determinazione del valore venale in comune commercio. Infine, non dovevano essere applicate le sanzioni irrogate, in quanto nell’anno in contestazione, vi era un’obiettiva incertezza sulla tassabilità delle aree solo potenzialmente edificatorie.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso (nei suoi articolati motivi) è, in via preliminare, inammissibile, in quanto il ricorrente censura come violazione di legge, un vizio che attiene, all’evidenza, alla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 21165/13, ord. n. 19959/14), di talchè è fondato il convincimento che egli miri a un nuovo esame del merito della controversia, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità (Cass. n. 25608/13, ord. n. 91/14).

Il ricorso è inammissibile, quand’anche le censure le si riqualifichi come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 novellato, in quanto, non sussiste l’omesso esame di nessun fatto storico principale o secondario, che se tenuto presente dai giudici d’appello avrebbe sovvertito l’esito della decisione (Cass. n. 7983/14, Sez. Un.n. 8053/14), in quanto la motivazione della sentenza impugnata rispetta il “minimo costituzionale”, non essendo nè meramente grafica, nè perplessa nè apparente.

Nel merito il ricorso sarebbe, comunque, infondato, in quanto, secondo l’insegnamento di Cass. sez. un. n. 25506/06, l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, mentre, l’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio, trattandosi di un’imposta “reale” che incide sul cespite, in riferimento alle sue caratteristiche intrinseche.

Nel caso di specie, i giudici d’appello, hanno rispettato i principi di diritto fissati dalla Cassazione, perchè hanno tenuto conto dell’insistenza sull’area dei piani paesaggistici regionali ed hanno quantificato la base imponibile secondo i criteri di determinazione del valore venale del terreno in comune commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5.

La censura sul mancato riconoscimento dell’esenzione D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 7, lett. h in quanto si tratterebbe di territori montani (primo motivo, p. 12 ricorso) e sull’estensione dei lotti risulta già affrontata e risolta dall’ordinanza della Cassazione n. 15731/14, sotto l’esame del primo motivo lettera a), mentre, la questione sull’inapplicabilità delle sanzioni, attesa l’obiettiva incertezza, all’epoca, del concetto di potenzialità edificatoria, di ciò si è, altresì, occupata la medesima ordinanza della cassazione, sotto l’esame del quarto motivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare al comune di Gaeta, in persona del Sindaco pt, le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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