Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13267 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10570-2018 proposto da:

EUROSCOMMESSE 2000 SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA MISTICI 37,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POLINARI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CUCCA;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONSI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA, in persona dell’Amministratore Delegato

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL GARDENA 3,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GINO NARDOZZI TONIELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Selmabipiemme Leasing s.p.a., in data non precisata nel ricorso, chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di G.S. ed G.A., per l’importo di Euro 45.563,61.

A fondamento del ricorso dedusse che i due intimati avevano prestato fideiussione a favore della società Euroscommesse 2000 s.r.l. per le obbligazioni da quest’ultima assunte nei confronti della Selmabipiemme e scaturenti da un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo, al quale la società utilizzatrice si era resa inadempiente.

2. I due intimati proposero opposizione al decreto, e chiesero di chiamare in causa la società Zurich Insurance Public Ltd. Company (d’ora in avanti, “la Zurich”), deducendo che tale società aveva assicurato il veicolo oggetto del leasing contro il rischio di furto; che il veicolo era stato rubato; e chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

3. La società Zurich si costituì e contestò la carenza di legittimazione degli opponenti a richiedere il pagamento dell’indennizzo; eccependo l’inoperatività della garanzia, e contestando il fatto stesso dell’avverarsi del furto.

4. Con sentenza 12 aprile 2016 n. 4578 il Tribunale di Milano accolse l’opposizione proposta da G.S.; rigettò quella proposta da G.A.; condannò la Zurich a pagare direttamente alla Selmabipiemme Leasing, per effetto dell’appendice di vincolo annessa alla polizza, la somma di Euro 45.563,61, nonchè al pagamento in favore della Euroscommesse 2000 della residua somma di Euro 13.086, 39.

5. La Corte d’appello di Milano con sentenza 9 gennaio 2018 n. 43 accolse il gravame della Zurich e rigettò la domanda di indennizzo proposta contro di essa dalla Euroscommesse 2000. Per quanto in questa sede rileva, la Corte d’appello di Milano ritenne che esistessero “fondati e ragionevoli dubbi sulla esistenza e circolazione in Italia dell’autovettura asseritamente oggetto di furto”; che il produttore del veicolo aveva negato che le chiavi riconsegnate dalla Euroscommesse all’assicuratore appartenessero al veicolo asseritamente rubato; che il veicolo asseritamente rubato era stato immatricolato in Germania e risultava di proprietà di un cittadino tedesco; che la semplice denuncia di furto depositata dalla società Euroscommesse non dimostrava l’effettivo avverarsi del furto.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla società Euroscommesse con ricorso fondato su un solo motivo. Hanno resistito con separati controricorsi la Selmabipiemme e la Zurich (la quale ha altresì depositato memoria); la Selmabipiemme ha dichiarato di rimettersi alla decisione di questa corte circa l’esito del ricorso, e chiesto la condanna della ricorrente alle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c..

Nonostante tale riferimento formale, nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente fondato le proprie valutazioni sulle risultanze di indagini di un processo penale conclusosi con archiviazione per prescrizione, “e dunque nessuna presunzione di responsabilità può trovare fondamento in un procedimento che non ha trovato conferma in una sentenza”.

Aggiunge che anche a voler ritenere provato che le chiavi di cui la società Euroscommesse era in possesso non fossero quelle del veicolo rubato, ciò non dimostrava affatto che l’assicurata fosse consapevole di tale circostanza, ma dimostrava soltanto che la società assicurata era stata truffata dal venditore dell’autoveicolo; e che in ogni caso non vi era alcuna prova dalla quale dedurre che la società Euroscommesse fosse stata partecipe di eventuali fatti delittuosi che avevano preceduto il furto.

2. Il motivo è doppiamente inammissibile.

In primo luogo è inammissibile perchè censura la valutazione delle prove.

In secondo luogo è inammissibile perchè, anche ad ammettere che la società Euroscommesse avesse acquistato, a sua insaputa, un veicolo irregolarmente immatricolato ed esportato, ciò non basterebbe a travolgere la sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda in primo luogo a causa della inoperatività del contratto, giusta la previsione contrattuale che subordinava il pagamento dell’indennizzo alla consegna, all’assicuratore, di tutte e due le chiavi originali del mezzo rubato. poichè è pacifico che le chiavi in possesso dell’utilizzatore non fossero quelle originali, tanto bastava per escludere l’efficacia della garanzia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione – svolta evidentemente dalla Corte d’appello ad abundantiam – circa la provenienza del veicolo e l’avverarsi del furto.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Euroscommesse 2000 s.r.l. alla rifusione in favore di Selmabipiemme leasing s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 6.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna Euroscommesse 2000 s.r.l. alla rifusione in favore di Zurich Insurance Public Ltd. Company delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.500, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Euroscommesse 2000 s.r.l. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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