Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13266 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 92, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZANARDI PAOLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZOLI CARLO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 28/04/2006 r.g.n. 4/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

udito l’Avvocato ABENAVOLI IVANA per delega FIORE GIOVANNA;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 28 aprile 2006, riformando la sentenza del Tribunale della medesima citta’, appellata dalla locale Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha respinto le domande svolte da C.V. – medico veterinario dipendente, assunto a seguito di pubblico concorso da tale Azienda – di riconoscimento, agli effetti del trattamento economico, del servizio prestato in precedenza, senza soluzione di continuita’, come medico veterinario alle dipendenze del Ministero della sanita’.

In proposito, la Corte territoriale, dando atto dell’inesistenza di una norma di legge o di contratto collettivo che consenta il richiesto riconoscimento, ha escluso la correttezza del giudizio di primo grado che aveva in proposito disapplicato il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 118.

I giudici d’appello hanno infatti rilevato che l’accordo collettivo ivi recepito rinvia al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 24, 25 e 26 il quale ha natura di decreto legislativo delegato e pertanto non avrebbe potuto essere disapplicato.

Inoltre la Corte territoriale, a proposito della considerazione posta alla base della disapplicazione – consistente nella irrazionalita’ che risulterebbe nel caso della ricorrente, in cui l’anzianita’ presso il Ministero le era stata utile per la partecipazione al concorso e non per gli effetti del trattamento economico -, ha rilevato che tale irragionevolezza era solo apparente, in quanto il bando di concorso non considerava ai fini dell’ammissione unicamente i veterinari dipendenti dal Ministero della Sanita’, ma chiunque avesse una determinata anzianita’ nella disciplina di cui al concorso.

Per la cassazione della sentenza propone ora ricorso la dott.ssa C.V., con un duplice motivo.

Resiste alle domande l’Azienda sanitaria provinciale di Trento con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, art. 118 con riferimento al D.Lgs. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 20 e violazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1.

In proposito, la ricorrente sostiene in primo luogo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 24, comma 2 che rinvia all’accordo nazionale unico, quanto alle modalita’ e alle condizioni per il riconoscimento agli effetti economici presso le allora USL dei servizi prestati dal personale dipendente prima dell’assunzione, a-vrebbe carattere e valenza generale riferendosi non solo ai servizi di cui al comma 1 (personale assegnato alle unita’ sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e quello proveniente da USL di altre Regioni o da enti equiparati ai sensi degli artt. 25 e 26, comma 1 del medesimo decreto), ma a qualsivoglia servizio prestato dal personale e quindi anche a quello presso il Ministero della sanita’.

Conseguentemente, l’art. 118 dell’accordo collettivo concernente il comparto del S.S.N. recepito col D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, non ricomprendendo tra i servizi riconoscibili agli effetti economici quelli in precedenza prestati alle dipendenze del Ministero della sanita’, sarebbe illegittimo e pertanto andrebbe disapplicato, tanto piu’ che non sarebbe ravvisabile un ragionevole motivo per cui tale servizio, riconosciuto utile per la partecipazione al concorso, non lo sia anche per gli effetti economici e anche in ragione del principio, vigente nell’ambito dell’impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, della parita’ di trattamento, inteso come divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati.

2 – Con un secondo motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro- illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 25 – per violazione dell’art. 3 Cost.”.

In sostanza, con tale motivo C.V. ripropone, in via subordinata, la “eccezione di illegittimita’ costituzionale del D.Lgs. 20 dicembre 1979, n. 761, at. 25 nella parte in cui – in violazione dell’art. 3 Cost. – non prevederebbe tra i servizi e titoli equipollenti ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le USL di cui al precedente art. 24 anche quelli prestati presso il Ministero della sanita’”, questione che la Corte territoriale avrebbe respinto con una motivazione del tutto fuorviante.

La ricorrente assume infine conclusioni conseguenti ai motivi svolti.

Il ricorso e’ infondato.

Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 24 emanato ai sensi dell’art. 76 Cost, in forza della delega al Governo contenuta nella L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47 e relativo allo stato giuridico del personale delle unita’ sanitarie locali, stabilisce:

“Per il personale assegnato alle unita’ sanitarie locali in applicazione delle norme transitorie della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e per il personale proveniente da unita’ sanitarie locali di altre Regioni o da enti equiparati ai sensi degli artt. 25 e 26, comma 1 del presente decreto, le anzianita’ di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate nell’unita’ sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come anzianita’ acquisite presso le unita’ sanitarie locali.

Le modalita’ e le condizioni per il riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono disciplinate nell’accordo nazionale unico”.

E’ del tutto evidente dal tenore letterale della norma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il comma 2 dell’art. 24, sopra riprodotto, e’ in stretta correlazione col comma 1 e si riferisce al personale ivi menzionato, altrimenti restando incomprensibile di quale personale e di quali servizi si tratti nonche’ in quale posizione funzionale questi ultimi debbano essere stati svolti per ottenere il riconoscimento agli effetti economici.

In sostanza, dopo avere stabilito, nel primo comma, che per quel determinato personale, le anzianita’ di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate in precedenza presso determinate amministrazioni sono considerate anzianita’ acquisite nelle posizioni corrispondenti dell’unita’ sanitaria di destinazione, l’articolo in esame rinvia all’accordo nazionale unico quanto alla specificazione delle modalita’ e delle condizioni per il riconoscimento di tali servizi agli effetti economici.

E’ poi pacifico che tra gli enti equiparati di cui agli artt. 25 e 26, comma 1 del D.Lgs. in esame non e’ ricompreso il Ministero della sanita’.

Va a questo punto peraltro affermato che il contenuto del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 24 diversamente da quanto ritenuto anche dalla sentenza impugnata (la cui motivazione va pertanto sul punto corretta), e’ del tutto irrilevante rispetto al tema in esame, riguardando unicamente il personale prove- v niente da altri enti e assegnato alle unita’ sanitarie locali in sede di prima applicazione della legge sul servizio sanitario nazionale del 1978, cosi’ come sono irrilevanti, in quanto richiamati dal precedente articolo, gli art. 25 e art. 26, comma 1 del medesimo decreto.

La normativa di riferimento nel presente giudizio e’ viceversa sostanzialmente rappresentata dall’art. 118 dell’accordo collettivo del comparto del S.S.N. di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 6 stipulato il 6 aprile 1990 e recepito nel regolamento di cui al D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, il quale autonomamente stabilisce la seguente norma di garanzia economica: “nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso o avviso pubblico presso lo stesso o altro ente del comparto e purche’ i servizi siano prestati senza soluzione di continuita’, l’inquadramento avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in godimento nel livello di provenienza”, estendendone poi, al terzo comma, l’applicazione anche “ai vincitori di concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto enti locali nonche’ dagli enti indicati dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 24, 25 e 26 non ricompresi nel comparto sanita’”.

Trattasi di disposizione del tutto autonoma, anche nel comma 3, rispetto alla disciplina legislativa richiamata, cui essa fa riferimento esclusivamente al fine di individuare alcuni degli enti non ricompresi nel comparto sanita’, i servizi prestati presso i quali sono, a determinate condizioni, considerati utili ai fini del trattamento economico dei vincitori di concorso o di avviso pubblico presso una USL. La ricorrente sostiene la nullita’ di tale norma nella parte in cui non estende i propri effetti anche al personale proveniente dal Ministero della sanita’, per violazione del principio di parita’ di trattamento, vigente nell’ambito dell’impiego pubblico e inteso come divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati.

Senonche’, la ricorrente si limita in proposito alla mera asserzione della necessita’ di un trattamento pari a quello in proposito stabilito per i veterinari provenienti dagli enti menzionati dalla norma contrattuale citata, senza specificare le ragioni per cui tale trattamento debba essere eguale, in ipotesi sulla base dell’analisi comparata delle funzioni assegnate alla qualifica da essa rivestita presso il Ministero e di quelle proprie dei veterinari dipendenti degli enti presi in considerazione dalla norma di cui all’art. 118 citato.

Quanto ora rilevato puo’ essere altresi’ riferito alla questione di legittimita’ costituzionale della disposizione del D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 25 ove la relativa eccezione debba essere intesa come svolta direttamente nei riguardi di tale norma e non per il tramite dell’art. 24 che la precede, determinando, anche per questa via, l’irrilevanza della questione.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla deduzione di illogicita’ di una disciplina contrattuale che riconosce utile il servizio prestato presso il Ministero ai fini della partecipazione al concorso di assunzione presso la USL e non anche ai fini del trattamento economico del vincitore del concorso, deduzione che, a parte il rilievo di inconferenza puntualmente operato dalla Corte territoriale e censurato dalla ricorrente, non viene in alcun modo argomentata in ricorso.

Da cio’ deriva pertanto la conclusione, secondo cui, parafrasando le parole della sentenza impugnata, non appare possibile estendere la normativa indicata a dipendenti provenienti da altri settori, “in base ad argomentazioni opinabili e non giustificate da scelte del legislatore” o, vale la pena di aggiungere, dai contraenti collettivi nel testo recepito dal decreto presidenziale del 1990 citato.

In base alle considerazioni esposte, la domanda va respinta.

La novita’ della questione trattata e l’andamento oscillante della soluzione data al problema nei due gradi di giudizio viene posta a fondamento della decisione di compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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