Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13265 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZETTA

ELISABETTA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1136/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/10/2007 r.g.n. 350/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Torino S.L., dipendenti dell’Inps, convenne in giudizio l’Istituto datore di lavoro per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme a lei trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarieta’ del 2% ai sensi L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 siccome avente diritto, per il periodo successivo all’1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dallo stesso Istituto; sosteneva la ricorrente che tale contributo di solidarieta’ avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

Il Giudice adito rigetto’ il ricorso, aderendo all’interpretazione prospettata dall’Istituto.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 17 ottobre 2007, accogliendo il gravame proposto dalla S., dichiaro’ che questa non era tenuta al versamento del predetto contributo di solidarieta’ fino alla data di cessazione dal servizio e condanno’ l’Inps alla restituzione delle somme a tale titolo indebitamente trattenute sulle retribuzioni oltre agli interessi legali.

La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservo’ quanto segue:

il diritto alla pensione matura solo al momento della cessazione del servizio nella contestuale sussistenza dei requisiti contributivo ed anagrafico, come confermato anche dall’art. 22 del regolamento del Fondo, cosicche’ l’Inps non avrebbe dovuto estendere il contributo di solidarieta’ anche ai dipendenti in servizio mediante trattenute sulle loro retribuzioni, ancorche’ i medesimi fossero in possesso dei requisiti contributivo ed anagrafico richiesti per il conseguimento della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;

doveva quindi ritenersi che la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, andava interpretato nel senso che era necessario che vi fosse stato esborso da parte del Fondo, escludendosi invece l’introduzione di un meccanismo tale da colpire una pensione solo virtuale, siccome non ancora entrata a far parte del patrimonio del dipendente;

Avverso l’anzidetta sentenza l’Inps ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo, illustrato da memoria.

La S. e’ rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che, per i dipendenti ancora in servizio, il diritto alle prestazioni del Fondo non fosse un diritto acquisito, ne’ un diritto perfezionato e non ancora esigibile, ma soltanto un’aspettativa, con cio’ finendo per considerare equivalenti le espressioni “erogate” e “maturate” utilizzate disgiuntivamente dal legislatore; viceversa, interpretando il comma 5 non isolatamente, ma nel contesto del complesso delle previsioni contenute nel medesimo articolo, deve ritenersi che, per attribuirvi il giusto significato, va tenuto conto anche della previsione del comma 3, laddove riconosce il diritto alla pensione integrativa calcolata sulla base delle normative regolamentari e “delle anzianita’ contributive maturate” alla data dell’1.10.1999, che a tale data vennero cristallizzate;

dunque il contributo in parola deve gravare sia sui trattamenti pensionistici integrativi (alla data suddetta) gia’ erogati agli ex dipendenti, sia su quelli maturati dai dipendenti iscritti al Fondo stesso ancora in attivita’ di servizio alla data dell’1.10.1999, e cio’ in quanto questi ultimi hanno tutti indistintamente maturato non gia’ il diritto alla pensione, cui fa riferimento il giudice di appello, bensi’ l’importo della prestazione integrativa determinata sulla base dell’anzianita’ contributiva che potevano fare valere a tale data nell’ambito del Fondo stesso, configurandosi quindi la relativa prestazione, per costoro, quale diritto acquisito ex lege e non come semplice aspettativa o pensione virtuale.

2. Il ricorso non merita accoglimento.

2.1. La questione e’ gia’ stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 11732 del 2009, e altre pronunzie successive conformi (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905 del 2009), ed a tale indirizzo il Collegio intende dare continuita’ con le seguenti precisazioni.

2.2. La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dall’1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita’ contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dall’1.10.1999, “e’ applicato un contributo di solidarieta’ pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”.

2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare che la legge – come le decisioni sopra menzionate hanno precisato – prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarieta’ di che trattasi deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioe’ sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non gia’ sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attivita’ di servizio, come invece attuato dall’Istituto seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata.

2.4. Ancora deve rilevarsi che le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non gia’, come vorrebbe l’Istituto ricorrente, al “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3.

Lo stesso significato delle ricordate aggettivazioni, nel loro testuale riferimento alle “prestazioni integrative”, e’ chiaro, indicando il termine “erogate” le prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” le prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianita’ contributive maturate alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilita’, e dunque la cessazione dal servizio nonche’ il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (come risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatoli di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza: v. Cass. n. 23094 del 2008 – richiamata dall’INPS nella memoria illustrativa – ove la rilevanza del momento di “esigibilita’” della pensione, ai fini della individuazione della disciplina applicabile, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione” dell’anzianita’ contributiva: si’ che, se il trattamento non e’ “esigibile”, non lo e’ neanche il contributo di solidarieta’, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione).

2.5. Ne consegue che “la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarieta’ del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilita’ del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”.

3. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese perche’ la controparte non e’ costituita.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA