Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13265 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 18/02/2016, dep. 28/06/2016), n.13265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TEZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15243/2013 proposto da:

R.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato DIEGO

RESTIVO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’) in persona del

procuratore Dr. C.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CASA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SAN CARLO DI NANCY,

CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE ORA PROVINCIA

ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELLA IMMACOLATA CONEZIONE,

T.A., ALLIANZ subentrata alla BERNESE

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3136/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2012, R.G.N. 1773/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato DIEGO RESTIVO;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti che hanno dato luogo al giudizio possono essere riassunti nei termini di seguiti indicati.

Il minore R.E., affetto da epifisiolisi dell’anca destra, fu sottoposto, in data (OMISSIS), ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con due viti eseguito dal Dott. T.A. presso l’Ospedale (OMISSIS).

Dimesso il (OMISSIS), la struttura sanitaria aveva continuato a seguirlo sottoponendolo a trattamenti di terapia fisica e a controlli ortopedici. Ricoveratosi il (OMISSIS), il successivo (OMISSIS) il Dott. T. provvedeva alla rimozione dei mezzi di sintesi; il (OMISSIS) il R. veniva quindi dimesso con la prescrizione di fisioterapia. Accusando dolori nonchè una limitazione funzionale, il (OMISSIS) il R. si sottoponeva ad esame radiografico che evidenziava una grave compromissione dell’articolazione coxo femorale con deformità della testa femorale. Il (OMISSIS) il Dott. T., rilevata l’insorgenza di una capsulite adesiva dell’articolazione dell’anca, disponeva kinesiterapia e scarico articolare per trenta giorni.

Successivamente, sottopostosi a consulenza medico legale specialistica, il R., che lamentava persistente dolore al carico con grave limitazione funzionale e dolore al rachide, risultava affetto da iponotrofia della muscolatura della coscia destra, scoliosi dorso-lombare, necrosi della testa del femore destro con grave riassorbimento osseo e subanchilosi articolare, accorciamento dell’arto di 4,5 cm., gravi limitazioni nel movimento dell’anca.

Sulla base di tali fatti, il R. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma il Dott. T. e la struttura sanitaria chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall’attore riconducibili ai gravi postumi invalidanti riportati a causa della negligenza e imperizia professionale dei sanitari.

Nel contraddittorio con le parti convenute e le rispettive compagnie assicurative chiamate in causa, espletata consulenza medico-legale, il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.

2. Proposto appello principale dal R. e appello incidentale dalla RAS Assicurazioni (ora ALLIANZ) S.p.A. limitatamente al regolamento delle spese processuali, la Corte d’Appello di Roma, espletate due consulenze medico-legali, con sentenza del 12 giugno 2012, confermava la sentenza impugnata e condannava il R. al pagamento delle spese del grado di giudizio.

3. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione R.E., affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria.

Resiste con controricorso ALLIANZ S.p.A., che ha depositato memoria.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176 e 2236 c.c., nonchè degli artt. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il R. si duole che il giudice di appello abbia escluso la responsabilità dei sanitari, nonostante l’odierno ricorrente avesse provato la sussistenza del contratto e l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre il medico e la struttura sanitaria non avevano fornito la prova, su di essi incombente, dell’esatto adempimento dell’obbligazione ovvero del fatto che gli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile. In particolare, la corte territoriale aveva errato nel ritenere che la possibilità che in astratto si verifichino, nella percentuale del 15-20%, fortuite complicanze intra o postoperatorie nei casi di epifisiolisi, pur se correttamente trattati, consentisse di superare la presunzione posta a carico del medico dall’art. 1218 c.c..

1.2. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Parte ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia accertato le modalità concrete di esecuzione dell’intervento chirurgico: segnatamente, se il Dott. T. abbia effettuato una congrua riduzione dello scivolamento della testa femorale destra ed un corretto posizionamento delle viti, adottando tutte le necessarie precauzioni per impedire l’insorgenza di complicanze, in particolare mediante appositi esami radiografici, nella specie non effettuati.

Lamenta, inoltre, che il giudice d’appello abbia attribuito rilevanza alle complicanze post operatorie che, in astratto, si possono verificare nella percentuale del 15-20% a seguito di intervento di epifisiolisi, pur se correttamente trattato, senza previamente valutare ed accertare se il Dott. T. avesse eseguito correttamente l’intervento chirurgico in relazione alle condizioni di salute del paziente ed avesse adottato tutte le precauzioni per impedire prevedibili complicanze.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia – sotto altro profilo – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il ricorrente si duole che la corte territoriale, pur avendo riconosciuto che dall’atto terapeutico erano derivate conseguenze dannose per la salute del paziente, abbia ritenuto corretto il trattamento sanitario pre e post operatorio cui era stato sottoposto il paziente, in quanto erano stati prescritti l’astensione dal carico dopo l’intervento nonchè sedute di fisioterapia, senza accertare: se a seguito della caduta del minore R. verificatasi in data (OMISSIS) (durante il ricovero e dopo quattro giorni dall’intervento) nel cortile dell’ospedale, si sia verificato un aggravamento della patologia dell’anca, con conseguente responsabilità dei sanitari anche da omessa vigilanza e assistenza;

se e quali precauzioni siano state adottate dal Dott. T. e dall’ente ospedaliero per far fronte agli evidenti segnali di sofferenza della testa femorale (dolore, zoppia, riduzione dell’interlinea articolare dell’anca destra e limitazione funzionale); se, in presenza di tali segnali, non fossero opportuni ulteriori accertamenti ed indagini cliniche ai fini di una corretta formulazione della diagnosi, con conseguente rinvio dell’intervento programmato di rimozione dei mezzi di sintesi onde prevenire o quantomeno limitare l’insorgenza di prevedibili complicanze e l’aggravamento delle condizioni di salute del paziente; se sia stata corretta la condotta professionale del Dott. T., il quale, avendo diagnosticato una capsulite adesiva, non fece nulla per arginare l’aggravamento delle condizioni del paziente.

Lamenta, inoltre, che il giudice d’appello abbia escluso la responsabilità del medico e della struttura sanitaria attribuendo rilevanza alle complicanze post operatorie che, in astratto, si possono verificare nella percentuale del 15-20% a seguito di intervento di epifisiolisi, pur se correttamente trattato, senza previamente valutare ed accertare se fosse stato corretto il trattamento sanitario praticato in relazione alle condizioni di salute del paziente e fossero state adottate tutte le precauzioni per evitare prevedibili complicanze.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia – sotto un ulteriore profilo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Si duole il ricorrente che la corte d’appello abbia aderito acriticamente alle conclusioni espresse dal C.T.U., senza considerare che il consulente aveva risposto in modo insufficiente ai quesiti posti e ai rilievi mossi dalla difesa del R., dando rilievo alle complicanze che in astratto possono verificarsi anche nei casi di trattamenti correttamente eseguiti, senza accertare se l’aggravamento della patologia dovesse ricondursi alla errata esecuzione dell’intervento chirurgico, nonchè all’errato trattamento praticato nel periodo di degenza e di riabilitazione successivo all’intervento medesimo. Secondo il ricorrente, inoltre, la consulenza tecnica risultava contraddittoria con riguardo alla possibilità del verificarsi di complicanze e alla riduzione di tale rischio attraverso apposite tecniche operative.

2. I quattro motivi vanno trattati congiuntamente per la stretta connessione delle tematiche, oltre che per la ripetitività di talune censure.

Essi sono infondati.

Con i motivi in scrutinio il ricorrente critica la decisione impugnata, la quale trova fondamento nelle risultanze della consulenza medico-legale espletata in appello, a seguito di rinnovazione dell’indagine peritale in precedenza disposta, recepite dalla corte territoriale.

Va preliminarmente osservato che le articolate censure contenute nei motivi di ricorso tendono nella sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti in fatto operati dalla corte di merito, al fine di sostenere la responsabilità del Dott. T. che, invece, come rilevato dal giudice di appello, era stata esclusa da tutte le consulenze tecniche d’ufficio espletate (una in primo grado e due in appello). Per come formulate, le doglianze presenterebbero quindi profili di inammissibilità, nella misura in cui involgono un riesame del merito della controversia.

Tanto premesso, venendo all’esame delle censure articolate con riferimento alla esecuzione, in data (OMISSIS), dell’intervento chirurgico di epifisiolisi dell’anca destra da parte del Dott. T., va rilevato come la corte di merito, sulla base della consulenza tecnica espletata, le cui argomentazioni si palesano logiche e corrette sotto il profilo tecnico-scientifico, abbia accertato, con congrua valutazione degli elementi evidenziati dal consulente e delle circostanze di fatto acquisite al processo, che l’intervento, effettuato a breve distanza dalla diagnosi, onde evitare eventuali complicazioni e, in particolare, l’ulteriore scivolamento dell’epifisi, è stato eseguito in conformità delle metodiche medico chirurgiche stabilite dalla prassi e adottando una procedura condivisa dalla comunità scientifica ortopedica. La correttezza della procedura chirurgica, nel corso della quale era stata eseguita la manovra riduttiva incruenta prima di fissare l’epifisiolisi a cielo aperto, trova documentale riscontro nel registro operatorio e non può essere posta in dubbio sulla base della sola circostanza che non risultassero acquisiti agli atti del processo gli accertamenti radiografici effettuati sul paziente.

L’aggravamento della patologia all’anca a seguito della caduta del R. durante il periodo di degenza nel cortile dell’ospedale è stata esclusa dal giudice di appello sulla base del dato oggettivo riveniente dagli esami radiologici effettuati nell’immediatezza del fatto, esami che non misero in evidenza alcuna lesione scheletrica o di risentimento traumatico della regione già sottoposta ad intervento chirurgico. Il trattamento post operatorio è risultato corretto sulla base della prassi medica universalmente riconosciuta, che prevedeva arto in scarico con divieto d’appoggio per i primi due mesi, come da certificazione in atti. Con riguardo alla capsulite adesiva successivamente riscontrata, è stata evidenziata l’inutilità di ulteriori indagini, tenuto conto che nel periodo in considerazione la diagnosi era soltanto clinica, mentre la R.M. non era possibile per la presenza dei mezzi di sintesi.

Una volta accertata la correttezza dell’intervento chirurgico e del trattamento pre e post operatorio, la corte di merito, con congrua e logica valutazione, ha ascritto la patologia insorta nel novero delle complicanze che possono comunque verificarsi – in una percentuale del 15-20% secondo lo studio effettuato dal Presidente della Società Mondiale di Ortopedia Pediatrica – nel trattamento dei casi di epifisiolisi, anche se l’intervento chirurgico sia stato effettuato con riduzione manuale gentile e progressiva secondo le indicazioni della letteratura chirurgica ortopedica.

Sono, infine, destituite di fondamento le ulteriori critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio, recepita dalla corte territoriale, riproposte in questa sede dal ricorrente sulla base delle osservazioni tecniche di parte formulate in appello. Difatti, il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte; in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. civ. ord., sez. 6, 02/02/2015, n. 1815; Cass. civ., sez. 1, 09-01-2009, n. 282).

3. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., comma 2 e art. 13 Cost.; L. n. 833 del 1978, art. 33; artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale aveva omesso di valutare che per la risarcibilità del danno per violazione del diritto all’autodeterminazione non è necessaria la prova – richiesta solo per il danno alla salute – che il paziente, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l’intervento.

Il motivo è infondato.

Difatti, dagli stessi passaggi dell’atto di citazione di primo grado riportati in ricorso (p. 113) non emerge che il R. abbia espressamente richiesto il risarcimento del danno anche con specifico riferimento alla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente, e non solo con riguardo alla lesione del diritto alla salute.

4. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ALLIANZ S.p.A. delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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