Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13265 del 25/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13300/2016 proposto da:

CO.IM CONSULENZA IMMOBILIARE S.A.S. – C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante, F.M. in proprio e quale

rappresentante della suddetta società, C.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO VILLANI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10968/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, che vengono esaminati congiuntamente perchè connessi, nei cui confronti l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, la parte ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento con i quali l’ufficio ha contestato alla società e successivamente ai soci, in materia di Irpef ed altro, l’indeducibilità dei costi per inesistenza delle operazioni di cui alle fatture in atti, per Euro 340.000,00 e costi non inerenti per Euro 50.000,00 relativi a una sponsorizzazione di un’associazione sportiva, lamentando, la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè i giudici d’appello, statuendo che le prestazioni ricevute dalla società erano oggettivamente inesistenti sarebbero andati ultra perita, rispetto alle difese dell’ufficio che avrebbe sostenuto sia nell’avviso d’accertamento, sia nelle difese in appello, la tesi dell’inesistenza solo soggettiva delle operazioni, i cui costi non sono stati riconosciuti in sede di verifica.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo merita adesione, nei termini che seguono.

La ripresa a tassazione parte formalmente, nell’avviso d’accertamento, da una contestazione alternativa sia in termini di inesistenza oggettiva che di sovrafatturazione, mentre nell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate la contestazione si è concentrata sul profilo più ristretto dell’inesistenza soggettiva; a sua volta, la CTR ha inteso “riprendere” l’originaria contestazione dell’ufficio per come esplicitata nell’avviso d’accertamento, ma con ciò, disattendendo i motivi di gravame, in termini di ultra petizione, senza esaminare il motivo d’appello come proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei termini testè indicati, che quindi, richiederà un nuovo esame. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente la CTR avrebbe ordinato alla GdF la esibizione di documenti, il cui deposito sarebbe dovuto avvenire ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

Il motivo è infondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte che “Le commissioni tributarie sono titolari, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 546, art. 7, di un potere di indagine, che esse possono esercitare, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora non ritengano sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti,” (Cass. n, 4161/14). Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno esercitato i loro poteri officiosi per richiedere alla GdF approfondimenti sulla figura professionale dell’ing. Co. (che era colui che doveva provvedere all’informatizzazione dell’attività della società ricorrente) che non si può dire che fossero nella disponibilità dell’ufficio accertatore, mentre, tali informazioni sono risultate indispensabili al fine di decidere.

Con il terzo motivo, la società ricorrente ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni, alla luce del D.Lgs. n. 158 del 2015.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2, il contribuente non può essere più assoggettato alla sanzione irrogatagli con il provvedimento oggetto di controversia in caso di “abolitio criminis”, dovendo lo “ius superveniens” essere applicato, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche in sede di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, all’unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo” (Cass. n. 26479/16, 17972713, 8243/08).

Nel caso di specie, il giudice del rinvio, nella eventuale determinazione delle sanzioni dovrà tenere conto della portata innovativa del D.Lgs. n. 158 del 2015, in quanto iris superveniens applicabile anche alla presente fattispecie. La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA