Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13265 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9175-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 480/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M. venne condannato in sede penale, con sentenza definitiva, per il delitto di ingiuria e minaccia commessa durante una conversazione telefonica in danno di S.L..

Quest’ultimo, in data non indicata nè nel ricorso nè nella sentenza impugnata, convenne dinanzi al Tribunale di Forlì S.M., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza del fatto reato sopra descritto.

2. Con sentenza 2 aprile 2012 n. 321 il Tribunale di Forlì rigettò la domanda, condannando l’attore alle spese.

Ritenne il tribunale che la somma liquidata a titolo di provvisionale dal giudice penale, e già pagata dal reo (Euro 1.500), doveva ritenersi satisfattiva rispetto all’entità del danno subito dalla vittima.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. La Corte d’appello di Bologna con sentenza 15 febbraio 2018 n. 480 rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) la somma Euro 1.500 dovesse ritenersi sufficienti a ristorare il danno patito dall’attore per aver subito ingiurie e minacce telefoniche;

-) altri danni non erano stati dimostrati, ed in particolare quello da “lesione del rapporto parentale” invocato dall’attore.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da S.L. con ricorso fondato su nove motivi.

L’intimato non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè strettamente connessi.

Con tutti e quattro, infatti, il ricorrente si duole della quantificazione del danno compiuta dal giudice di merito.

1.1. Tutti e quattro i suddetti motivi sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., perchè censurano una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, quale è la liquidazione del danno non patrimoniale.

Tale liquidazione è infatti sindacabile in questa sede solo ove sia manifestamente irrisoria od irrazionale, circostanze non ricorrenti nel caso di specie.

2. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la mancata ammissione di una c.t.u. psicologica.

Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non solo censura una valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, ma deduce che la consulenza tecnica era necessaria per la stima di un “pregiudizio psichico”, il quale, per quanto esposto nel ricorso, non risulta dedotto in primo grado.

3. Con gli ultimi quattro motivi il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di soccombenza compiute dalla Corte d’appello.

Tutti i motivi sono manifestamente infondati perchè la Corte d’appello da un lato ha correttamente applicato il principio della soccombenza, e dall’altro ha correttamente reputato la causa di valore indeterminato, e applicato il corrispondente parametro.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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