Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13264 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

CESARE 14 A/4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASOTTI VITO ANTONIO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA

ELISABETTA, MITTONI ENRICO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 534/2007 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 11/07/2007 r.g.n 717/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Potenza, giudice del lavoro, S. C.G. conveniva in giudizio l’INPS per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme a lui trattenute sulla retribuzione, a titolo di contributo di solidarieta’ del 2% ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 siccome avente diritto, per il periodo successivo all’1.10.1999, al trattamento pensionistico integrativo erogato dal Fondo per la Previdenza Integrativa gestito dallo stesso Istituto sosteneva il ricorrente che tale contributo di solidarieta’ avrebbe dovuto essere applicato solamente sulle prestazioni integrative successive alla cessazione del servizio, e non anche sulla retribuzione percepita in costanza del servizio medesimo.

2. Il Tribunale accoglieva il ricorso, aderendo alla interpretazione prospettata dall’istante, ma la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 4 luglio 2007, accogliendo il gravame dell’INPS, ha dichiarato che il lavoratore era tenuto al versamento del predetto contributo di solidarieta’ e ne ha, conseguentemente, respinto la domanda di ripetizione delle somme trattenute dall’INPS sulle retribuzioni mensili. La Corte territoriale, a sostegno del decisum, osservava che la natura solidaristica propria (per legge) del previsto contributo imponeva di prescindere da qualsivoglia corrispettivita’ tra il prelievo e la prestazione pensionistica integrativa, cosi’ da doverne considerare destinatari non solo i dipendenti gia’ titolari di prestazioni integrative ma anche i dipendenti ancora in servizio alla data del 30.9.1999. In altri termini, secondo il giudice di appello, la formula legislativa “prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi….” va intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto ma anche con riferimento alla somma maturata (sempre a titolo di trattamento pensionistico integrativo) dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30.9.1999; conseguendone il diritto dell’INPS di esigere il contributo su tale somma mediante trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in questione.

3. Avverso l’anzidetta sentenza S.C.G. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo, cui l’INPS resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, commi 3 e 5, oltre a vizio di motivazione sostenendo che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto dovuto il contributo di solidarieta’ (anche) dai dipendenti ancora in servizio. Osserva che non puo’ dirsi “maturata”, agli effetti della riconoscibilita’ del diritto dell’INPS all’esazione, una prestazione pensionistica aggiuntiva, come quella erogata dal Fondo, il diritto a percepire la quale diviene esigibile, per legge, (L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3 e della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3 cit.) unitamente ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza” e, dunque, di necessita’, e’ subordinato (oltre che al possesso degli altri prescritti requisiti) alla cessazione del rapporto di lavoro (essendo quest’ultimo incompatibile con l’erogazione del trattamento pensionistico dell’assicurazione obbligatoria).

2. Il ricorso e’ fondato.

2.1. La questione e’ gia’ stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 11732 del 2009, e altre pronunzie successive conformi (cfr. Cass. n. 12735 del 2009; 12905 del 2009), ed a tale indirizzo il Collegio intende dare continuita’ con le seguenti precisazioni.

2.2. La L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 2, ha disposto, a decorrere dall’1.10.99, la soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti indicati al comma precedente e della gestione speciale costituita presso l’Inps, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi; il successivo comma 3 ha poi riconosciuto agli iscritti ai fondi soppressi “il diritto all’importo del trattamento pensionistico calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianita’ contributive maturate alla data del 1.10.1999”; quindi il comma 5 ha stabilito che, sempre dall’1.10.1999, “e’ applicato un contributo di solidarieta’ pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2”.

2.3. La ricognizione normativa consente di rilevare che la legge – come le decisioni sopra menzionate hanno precisato – prescrive, inequivocabilmente, che il contributo di solidarieta’ di che trattasi deve essere applicato sulle “prestazioni integrative”, cioe’ sui trattamenti pensionistici contemplati dal Fondo, e non gia’ sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in attivita’ di servizio, come invece attuato dall’Istituto seguendo l’interpretazione della norma dal medesimo prospettata.

2.4. Ancora deve rilevarsi che le aggettivazioni “erogate” e “maturate” si riferiscono indiscutibilmente alle predette “prestazioni integrative” e non gia’, come vorrebbe l’Istituto ricorrente, al “diritto all’importo del trattamento pensionistico” riconosciuto dal precedente comma 3. Lo stesso significato delle ricordate aggettivazioni, nel loro testuale riferimento alle “prestazioni integrative”, e’ chiaro, indicando il termine “erogate” le prestazioni corrisposte agli aventi diritto e quello “maturate” le prestazioni riguardo alle quali, pur sussistendo le “anzianita’ contributive maturate alla data del 1.10.1999” (riconosciute dal comma 3), non si siano, tuttavia, ancora verificate tutte le condizioni cui la legge subordina la loro attribuibilita’ e, dunque, la cessazione dal servizio nonche’ il possesso dei requisiti per il conseguimento delle prestazioni del regime pensionistico obbligatorio di appartenenza (come risulta, invero, dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 3, secondo periodo, secondo cui l’importo del trattamento pensionistico integrativo viene erogato “in aggiunta” ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base, e dalla L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, primo periodo, in forza del quale il trattamento integrativo si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza: v. Cass. n. 23094 del 2008 – richiamata dall’INPS nella memoria illustrativa – ove la rilevanza del momento di “esigibilita’” della pensione integrativa, ai fini della individuazione della disciplina applicabile in punto di riconoscibilita’ del diritto a pretendere l’adempimento dell’ente previdenziale debitore, conferma la natura costitutiva di fatti diversi dalla sola “maturazione dell’anzianita’ contributiva”: si che, se il trattamento non e’ “esigibile”, non lo e’ neanche il contributo di solidarieta’, che si applica, appunto, sulla pensione, e non sulla retribuzione).

2.5. Ne consegue che “la L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarieta’ del 2% ivi introdotto si applica, a decorrere dall’1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si sia realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere la applicabilita’ del suddetto contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data”.

3. Il ricorso va quindi accolto, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata, mentre la causa puo’ essere direttamente decisa nel merito da questa Corte nei sensi di cui in dispositivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c., comma 1), poiche’ e’ pacifica tra le parti la circostanza che il contributo per cui e’ causa e’ stato prelevato dall’INPS sulle retribuzioni del ricorrente, al tempo (ancora) in attivita’ di servizio.

4. L’esito alterno delle fasi di merito, nonche’ il formarsi recente dell’orientamento di legittimita’ sulla questione esaminata, inducono alla compensazione delle spese per l’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il ricorrente non e’ tenuto a versare il contributo di solidarieta’ di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 sulle retribuzioni di servizio e condanna l’INPS alla restituzione delle somme al suddetto titolo indebitamente trattenute sulle retribuzioni medesime, oltre accessori. Compensa tra le parti le spese per l’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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