Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13263 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.E., S.S., S.R., S.

L., rispettivamente moglie e figli del sig. Sc.Ru.

deceduto, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 4,

presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA,

rappresentati e difesi dall’avvocato APRILE MASSIMO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R., SC.SA., s.s., nella loro

qualita’ di eredi legittimi del Sig. SC.LU., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso

lo studio dell’avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ZUIN NICOLETTA, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SC.LU.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 702/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/11/2005 R.G.N. 690/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA per delega APRILE

MASSIMO;

udito l’Avvocato SPAGNOLO FABRIZIO per delega ZUIN NICOLETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.1 – 12.11.2005 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Venezia n. 625/02, impugnata da Sc.Ru., che rigettava la domanda da quest’ultimo proposta per il pagamento di L. 400.000.000, quale conguaglio per la collaborazione prestata, nel periodo dal 1988 al novembre 1994, nell’impresa familiare di cui era titolare il fratello Sc. L.. Osservava in sintesi la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria confermavano che il ricorrente, lungi dallo svolgere mansioni esecutive e di mero collaboratore, era titolare di veri e propri poteri imprenditoriali, direttamente incidenti sull’andamento aziendale, nell’ambito di una societa’ di fatto, gestita congiuntamente dai due fratelli, che, in linea di massima, si occupavano rispettivamente del settore amministrativo ( Lu.) e del settore commerciale ( Ru.).

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso R.E., S.S., S.R. e Sc.La., quali eredi di Sc.Ru. quattro motivi.

Resistono con controricorso P.R., S.S. e Sc.Sa., nella qualita’ di eredi di S.L..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 437 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione ed, al riguardo, rilevano che la corte veneta aveva erroneamente trascurato di considerare che l’allegazione relativa alla mancata impugnazione degli atti costitutivi dell’impresa familiare rappresentava una mera difesa e non una eccezione in senso proprio, che avrebbe dovuto essere sollevata in limine nel giudizio di primo grado, e che, comunque, la stessa si era resa necessaria all’esito del giudizio di primo grado, che aveva ritenuto esistente fra le parti non un’impresa familiare, ma una societa’ di fatto.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 437 c.p.c. e art. 1414 c.c., nonche’ vizio di motivazione, rilevando che,nel corso del giudizio, non era stato mai richiesto l’accertamento della (presunta) simulazione dei titoli costitutivi dell’impresa familiare, riguardando le domande formulate nelle precedenti fasi del processo solo il riconoscimento dell’esistenza di una societa’ di fatto fra le parti. Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 9 e 409 c.p.c. la sentenza impugnata viene censurata “per aver esorbitato dai limiti della sua competenza (per materia), essendo tutte le questioni relative a vicende societarie riservate al Giudice ordinario”, sicche’ il giudice adito avrebbe dovuto “limitarsi ad affermare o negare l’esistenza dell’impresa familiare senza fornire nuove e/o diverse (non consentite ) valutazioni di merito”.

Con il quarto motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700, 2702, 2703 e 2722 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), rilevando che la corte territoriale aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni dei testi, non operando, fra l’altro, il necessario riscontro di attendibilita’ e, comunque, aveva assegnato rilievo a capitoli di prova in conducenti e che si ponevano in contrasto con le risultanze di atti pubblici. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso per difetto di rituale procura speciale, non potendosi dubitare che le irregolarita’ riscontrate nel mandato apposto a margine di tale atto (mancata individuazione della corte di appello deliberante ed erronea indicazione del numero della sentenza impugnata) non risultano idonee a creare alcuna incertezza circa il provvedimento impugnato, che risulta esattamente individuato con le date di deliberazione e pubblicazione, ancorche’, per mero errore di trascrizione, si riporti in numero di ruolo del procedimento, e non quello della decisione. Il primo motivo e’ infondato.

Correttamente, infatti, il giudice di appello ha ritenuto che, con l’eccezione in esame, il ricorrente venisse ad introdurre, nell’esame della situazione controversa, un tema di accertamento nuovo e diverso rispetto a quello gia’ prospettato nella precedente fase del giudizio, e cio’ in aderenza ai criteri, al riguardo, indicati dalla giurisprudenza, che portano a qualificare come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema d’indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio.

Sicche’ si ha “mutatio libelli” quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e piu’ ampio oppure una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo; mentre si ha semplice “emendatio” quando si incida sulla causa petendi, sicche’ risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo piu’ idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. ad es. Cass. n. 7579/2007; Cass. n. 6468/2007: Cass. n. 7524/2005).

Ne’ appare possibile sostenere che tale eccezione si era resa necessaria alla luce della statuizione adottata dal giudice di primo grado, dal momento che, per come ha documentato parte resistente, sin dalle prime difese quest’ultima aveva richiesto che venisse “…accertato e dichiarato che tra i fratelli Sc.Lu. e Ru. e’ intercorsa una societa’ di fatto e non un’impresa familiare”.

Ma, anche a prescindere da tali considerazioni, appare assorbente il rilievo, alla luce dell’orientamento consolidato per cui, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione (v.

ad es Cass. n. 13891/2004), che la corte di merito, ai fini del rigetto della domanda, ha assegnato determinante rilievo, indipendentemente dalla configurazione giuridica formale, alla reale sistemazione degli interessi negoziali instauratisi fra le parti, che confermavano che il ricorrente, lungi dallo svolgere mansioni esecutive e di mero collaboratore, era titolare di veri e propri poteri imprenditoriali, direttamente incidenti sull’andamento aziendale, nell’ambito di una societa’ di fatto, gestita congiuntamente dai due fratelli, che, in linea di massima, si occupavano rispettivamente del settore amministrativo ( Lu.) e del settore commerciale ( Ru.).

Le considerazioni svolte determinano de plano anche il rigetto del secondo motivo. Basti, al riguardo, osservare che il riferimento, operato dalla corte territoriale, alla prevalenza del “contratto dissimulato” rispetto a quello “simulato” non va inteso quale accertamento della simulazione del titolo negoziale, quanto come riconoscimento, alla luce del principio di effettivita’ ed ai fini limitati della verifica della fondatezza del petitum, della reale posizione contrattuale delle parti nella fattispecie controversa e della compatibilita’ della stessa con lo schema giuridico dell’impresa familiare, evocato a fondamento dei diritti reclamati.

Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.

Costituisce, infatti, principio del tutto acquisito che, ai fini dell’individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioe’ in base alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, fermo restando il potere – dovere del giudice di darne la qualificazione sotto l’aspetto giuridico, mentre le contestazioni del convenuto in punto di fatto o di diritto alla pretesa dell’attore non possono importare l’esclusione di tale competenza ove essa sia ravvisabile sulla base del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa.

Tale principio trova applicazione anche ai fini dell’affermazione della competenza del giudice del lavoro e risulta richiamabile pur con riferimento all’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c., avendo da tempo la giurisprudenza riconosciuto in materia la competenza di tale giudice ex art. 409 c.p.c., n. 3 in relazione, fra l’altro, alla domanda diretta a far valere i diritti patrimoniali riconosciuti ai familiari per la collaborazione nell’impresa familiare medesima, caratterizzata dai requisiti della continuita’, coordinazione, esplicazione prevalentemente personale, secondo i caratteri proprio della c.d. parasubordinazione (v. ad es Cass. n. 8033/1997; Cass. n. 5531/1996). Inammissibile e’, infine, l’ultimo motivo.

Deve,al riguardo, ribadirsi che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realta’, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’, risultando del tutto estraneo all’ambito di operativita’ del vizio di motivazione la possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005;

Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5″ non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (cosi’ SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, essendo per tal parte il ricorso sostanzialmente diretto a fornire una diversa lettura dei materiali probatori gia’, con adeguata motivazione, valutati dai giudici di merito, e senza, peraltro, documentare gli stessi, con la loro trascrizione, in conformita’ al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per Cassazione, che, come noto, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimita’, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisivita’ dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative.

Il ricorso va, pertanto, rigettato ed, in ragione del principio della soccombenza, i ricorrenti in solido vanno condannati al pagamento delle spese come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in 34,00 Euro per esborsi ed in Euro 3500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA