Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13263 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 28/06/2016), n.13263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22623/2012 proposto da:

M.G., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIRO GAGLIARDI, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2443/2012 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 29/02/2012, R.G.N. 5609/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 marzo 2009, il Giudice di pace di Napoli rigettava, per intervenuta prescrizione del diritto azionato ex art. 2947 c.c., comma 2, la domanda proposta da M.G. nei confronti di B.R., rimasto contumace in primo grado, e di INA Assitalia S.p.a. e volta alla condanna dei convenuti al risarcimento dei danni riportati dall’attore a seguito di un sinistro stradale.

Avverso tale decisione il M. proponeva gravame, cui resisteva INA Assitalia S.p.a. mentre il B. non si costituiva neppure nel giudizio di secondo grado.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 29 febbraio 2012, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e rigettava la domanda avanzata dal M., rilevando che questi aveva provveduto ad indicare il testimone da escutere sui capitoli di prova articolati in citazione solo in una nota difensiva depositata in primo grado all’udienza di precisazione delle conclusioni (cd. note di discussione), “così soggiacendo alle preclusioni istruttorie previste per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace”, sicchè erano indimostrate l’esistenza e l’entità dei danni lamentati dall’attore.

Avverso la sentenza del Tribunale il M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Va anzitutto evidenziato che non risultano depositati gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica, a mezzo del servizio postale, del ricorso all’esame nei confronti sia di B.R. che di INA Assitalia S.p.a. e che entrambi i detti intimati non si sono costituiti.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre patti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-

bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (v. in senso conforme anche Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487;

Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285).

3. Per completezza, si evidenzia che il ricorso è inammissibile pure sotto altro profilo.

3.1. Ed invero, con l’unico motivo su cui si fonda il predetto atto, il M., lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 320 quarto comma c.p.c. e violazione del diritto di difesa”, censura la sentenza impugnata per aver – a suo avviso erroneamente – il Tribunale rigettato l’appello proposto per la tardività dell’indicazione del teste, avvenuta solo nelle memorie depositate all’udienza di conclusioni e discussione, senza tener conto che l’attore aveva richiesto in prima udienza la fissazione di una nuova udienza ex art. 320 c.p.c., per meglio articolare i mezzi di prova e che il Giudice di pace si era riservato e, con ordinanza resa fuori udienza, aveva rinviato la causa per conclusioni e discussione, implicitamente rigettando la predetta istanza, sicchè l’attore all’udienza così fissata aveva reiterato a verbale la richiesta di prova testimoniale articolata in citazione e aveva indicato il testimone nelle memorie di discussione. Pertanto, secondo il ricorrente, la preclusione in parola, ove verificatasi, era stata determinata dall’immotivato diniego, peraltro implicito, del chiesto rinvio ex art. 320 c.p.c., comma 4.

3.2. Il ricorrente, tuttavia, non ha provveduto a trascrivere i capitoli di prova, ad indicare il teste e le ragioni per cui il medesimo sia qualificato a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità di verificare, soltanto sulla base del contenuto del ricorso e senza procedere ad inammissibili indagini integrative attraverso altri atti del processo, la decisività della prova della cui mancata ammissione il ricorrente si duole, con conseguente inammissibilità della censura (Cass. 6/08/2003, n. 11895; Cass. 17/05/2006, n. 11501; Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 23/04/2010, n. 9748).

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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