Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13263 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8480-2018 proposto da:

CESIM ITALIA SRL, UNIAFIDIM ITALIA SRL, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANNIA REGILLA 194, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CORSETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE PIZZUTELLI;

– ricorrenti –

contro

PROGRES SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AULO PLAUZIO 5, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Uniafidim Italia s.r.1., la società Cesim Italia s.r.l. e M.F. hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Roma 7.2.2018 n. 777.

Ha resistito con controricorso la parte intimata, la società Progres di A.S. & C. s.n.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dello svolgimento del processo e dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile

Il difensore dei ricorrenti, infatti, ha ritenuto di poter proporre un ricorso per cassazione in virtù di una procura conferitagli “in calce all’atto d’appello, valida anche per il terzo grado di giudizio”.

2. Costituisce tuttavia nozione istituzionale di diritto processuale quella secondo cui è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell’atto d’appello, essendo quest’ultima inidonea allo scopo perchè conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità, e pertanto in contrasto con l’obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità (così, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 12/05/2003, Rv. 562867 – 01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna Uniafidim Italia s.r.1., Cesim Italia s.r.l. e M.F., in solido, alla rifusione in favore di Progres di A.S. & c. s.n.c. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Uniafidim Italia s.r.l., Cesim Italia s.r.l. e M.F., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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