Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13262 del 31/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.D., selettivamente domiciliata in Roma, Via Falcria n.
20 (Studio legale Avv. Pierfilippo Schina), rappresentata e difesa
dall’Avv. De Guidi Roberto del foro di Frosinone come da procura in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SERVIZIO RISCOSSIONI TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona
del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 428/06 de Tribunale di Frosinone
del 24.03.2006 nella causa iscritta al n. 3059 R.G. dell’anno 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24.03.2010 dal Cons. Dott. De Renzis Alessandro;
udito l’Avv. Roberto De Guidi per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 22.1 1.2004, R.D. proponeva opposizione all’esecuzione all’esecuzione mobiliare presso terzi, avviata dal Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Frosinone per sentir dichiarare la nullita’ ed inefficacia dell’atto di espropriazione preso terzi e dichiarare altresi’ estinta la procedura per intervenuta cessazione della materia del contendere.
La ricorrente esponeva che nel giugno 2002 aveva proposto opposizione contro il verbale n. (OMISSIS), conclusa con la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 674 del 2003, che ha dichiarato prescritto il presunto credito.
Aggiungeva che successivamente a tale pronuncia, passata in giudicato, il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Frosinone emetteva cartella per Euro 6.830,60 relativa al credito, gia’ dichiarato prescritto., dal che originava la procedura di esecuzione mobiliare presso terzi.
All’esito il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 428 del 2006 dichiarava l’improcedibilita’ della domanda di cui al ricorso introduttivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per essere stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella. La R. ricorre per Cassazione sulla base di quattro motivi. Il Servizio di Riscossioni Tributi non si e’ costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Vanno esaminati subito, per evidenti ragioni, il terzo e quarto motivo del ricorso.
Con il terzo motivo la R. lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in tema di opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 618 bis c.p.c.).
In particolare la ricorrente sostiene che il primo giudice ha erroneamente richiamato il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e non l’art. 29, comma 2 dello stesso decreto, il quale fa riferimento alle “forme ordinarie di opposizione all’esecuzione”.
Con il quarto motivo la R., nel dedurre violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 afferma che il giudice di merito ha erroneamente applicato tale disposizione normativa concernente l’impugnativa della cartella e non quella relativa all’opposizione all’esecuzione, e cio’ in presenza di una sentenza passata in giudicato dichiarativa della prescrizione del credito in questione. Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate. Questa Corte, nel pronunciarsi sul tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ha affermato che il termine, previsto dal citato art. 24 per consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perche’ diretto a rendere non piu’ contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale determina l’incontestabilita’ della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in diverso giudizio, stante la definitivita’ e l’intangiblita’ del provvedimento impositivo (Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009; Cass. n. 17978 del 1 luglio 2008; conf. Cass. n. 14692 del 25 giugno 2007; conf. Cass. n. 4506 del 2007).
Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che merita piena adesione, la sentenza impugnata puo’ essere condivisa, in quanto la ratio legis, sottesa alla richiamata disposizione normativa, e’ nel senso di fissare un limite temporale alle contestazioni riguardante il merito delle pretese azionate mediante iscrizione a ruolo, consentendo una rapida riscossione, una volta divenuto definitivamente esecutivo il ruolo stesso.
La perentorieta’ del termine in questione puo’ desumersi inoltre dalla precedente disciplina della materia stabilita dall’abrogato L. n. 389 del 1989, art. 2 che prevedeva pur essa un termine perentorio, senza che ad essa ad fosse di ostacolo il fatto che l’iscrizione a ruolo avvenisse in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell’ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formali sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore (in questo senso Cass. n. 14692 del 2007 citato; Cass. n. 4530 del 2004; Cass. n. 8624 del 1993).
Ne’ poi assume decisiva rilevanza il richiamo al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2 che rinvia per l’opposizione all’esecuzione e agli esecutivi alle “forme ordinarie”, in quanto nel caso di specie l’impugnativa della cartella esattoriale avrebbe potuto essere proposta soltanto nelle forme e con le modalita’ di cui all’art. 24 dello stesso decreto, proprio perche’ le censure riguardavano la cartella esattoriale, anche nei suoi elementi prodromici, come l’esistenza di un valido titolo e relativo credito sottostante.
2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, con i quali viene rispettivamente contestata l’attribuzione al giudice onorario di cause di opposizione all’esecuzione e viene eccepito difetto di legittimazione dello stesso giudice a decidere controversie in materia previdenziale, vanno assorbiti in considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del terzo e quarto motivo del ricorso.
3. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna statuizione va emessa per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituito l’intimato Servizio Riscossione Tributi.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010