Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13262 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13262 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 10998-2011 proposto da:
DI GIANNATALE PIETRO DGNPTR49D17L103K, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MICALETII GIUSEPPE, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI TERAMO 00174750679 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
172, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA
MARIA MELCHIORRE (dell’Avvocatura del Comune), giusta
deliberazione di G.C. n. 182 del 28.4.2011 nonché del provvedimento

Data pubblicazione: 28/05/2013

del Dirigente Settore Avvocatura n. 834 del 3.5.2011 e giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Paola D’Innocenzo (per delega avv.
Giuseppe Micaletti) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il gravame di Di Giannatale
Pietro, agente di polizia municipale turnista, e confermato la sentenza
del Tribunale di Teramo che aveva accolto l’opposizione proposta dal
Comune di Teramo e revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto
il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, primo
comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali, per l’attività
lavorativa prestata nella giornata della domenica, rivendicato dal
dipendente in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro
prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso
contratto.
Osservava la Corte di appello che, alla stregua dell’interpretazione
letterale delle disposizioni contrattuali, l’indennità prevista dall’art. 22
per il lavoro prestato nel turno è diretta a compensare interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro,
con la previsione di una maggiorazione oraria del 30% per il turno
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L’AQUILA del 21.10.2010, depositata il 23/11/2010;

festivo diurno e del 50% per il turno festivo notturno; il riposo
settimanale è quello in cui l’agente di polizia municipale, in base alla
turnazione, non deve espletare la propria prestazione lavorativa non
necessariamente coincidente con la domenica.
Per la prestazione lavorativa di domenica, in regime di turnazione,

l’agente di polizia municipale usufruisce del compenso di cui all’art. 22
citato.
Nella diversa ipotesi, non riguardante la fattispecie dedotta in giudizio,
che “per particolari esigenze di servizio”, non identificabili
nell’articolazione del servizio per turni, il lavoratore venga chiamato a
lavorare anche nel giorno (festivo o meno che sia) in cui secondo il
turno gli spetterebbe il riposo settimanale, compete la maggiorazione
di cui all’art. 24, primo comma, c.c.n.l., costituita dalla retribuzione
giornaliera maggiorata del 50% con diritto al riposo compensativo.
Sulla base delle esposte considerazioni la Corte d’appello riteneva,
quindi,irrilevante la verifica dei tabulati marca tempo, atteso che non
riguardavano la prova che la prestazione lavorativa svolta la domenica
coincidesse con la giornata destinata a riposo settimanale.
Avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso articolato in tre
motivi e illustrato da memoria, cui resiste con controricorso il Comune
di Teramo.

Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia manifestamente
infondato alla luce della giurisprudenza in materia che si è consolidata
(cfr Cass. n. 20344, 21524,21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801, e
23349 del 6.11.2012) .

La rivendicazione nei confronti del Comune e’ stata avanzata da
dipendente appartenente alla polizia urbana che lavora con il sistema
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dei turni, funzionale all’esigenza di continuità del servizio; non e’
controversa l’articolazione dei turni secondo l’orario ordinario di
lavoro; nel turno possono cadere giornate festive (domeniche e
festivita’ infrasettimanali).
L’istituto delle “turnazioni” e’ disciplinato dall’art. 22 del contratto,

“Al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori
sono stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le
22) maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 52 comma 2
lett. C); turno notturno o festivo, maggiorazione oraria del 30%…; turno festivo
notturno, maggiorazione oraria del 50% della retribuzione”.
Va allora ricordato che, nella ricerca della comune volontà delle parti
stipulanti un contratto collettivo, criterio prioritario di ermeneutica è il
senso letterale delle pattuizioni.
Nel caso in esame, la previsione di cui all’art. 22, quinto comma, rende
palese la volontà delle parti di attribuire al dipendente che presti attività
in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione
interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare
articolazione dell’orario di lavoro.
L’attuale ricorrente ha regolarmente percepito le maggiorazioni
anzidette e segnatamente quelle che competono per il lavoro in turno
prestato in coincidenza di giorni festivi.
Egli ha rivendicato, per le medesime prestazioni lavorative rese
all’interno del normale orario di lavoro, il cumulo con il compenso
previsto dall’art. 24 del contratto (Trattamento per attività prestata in
giorno festivo – riposo compensativo), il cui testo così dispone:

“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno
di TipOSO settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.
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che – al quinto comma – così dispone:

52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da
fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attivita’ prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla correiponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro trattamento
accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e
festivo e’ dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52,
comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo notturno la maggiorazione dovuta e’ del 30%”.
Secondo l’interpretazione della Corte territoriale, l’articolazione del
servizio per turni comporta la possibilità che la prestazione ordinaria di
lavoro ricada anche nella giornata della domenica, essendo ciò
connaturato alla fisiologia del sistema e, ove ciò accada, il lavoratore ha
diritto alla sola maggiorazione di cui all’art. 22, quinto comma.
Quella di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente,
presuppone infatti che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per
esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal
senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il
lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo
settimanale.
Pertanto, per l’attività prestata la domenica in regime di turnazione, il
lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24, ma
solo quella di cui all’art. 22.
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3. L’attivita’ prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di

Tanto premesso, deve rilevarsi che questa Corte ha già affrontato la
questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito
del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale,
giungendo ad escludere la cumulabilità della maggiorazione dovuta per
il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi del citato art. 22, con il

sent. n. 2888 del 2012).
Con interpretazione che qui si intende confermare, è stato osservato
che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come
in quella domenicale, si applica l’art. 22, comma 5, del contratto
collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali – che compensa il
disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il
disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori
dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale
di lavoro – trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori
siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od
occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in
base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là
dell’orario di lavoro.
I primi tre commi dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni
accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene prestata in giorni
non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato
in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non
individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del
normale orario, quale deve ritenersi quello reso — di regola e in via
ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale
disciplina di cui all’art. 22.
La clausola contenuta nel quinto comma dell’art. 24 – riferendosi al
caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione,
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compenso di cui al successivo art. 24 (Cass. n. 8458 del 2010; v. pure

ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, e’ tenuto ad effettuare
prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli
assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio dimostra che l’articolo in questione non concerne la regolamentazione
del lavoro secondo turni.

Ove si seguisse l’interpretazione proposta dal ricorrente, tale
previsione sarebbe stata superflua poiché qualunque lavoro ordinario
festivo darebbe luogo al trattamento di cui al secondo comma del
medesimo art. 24.
In conclusione, deve affermarsi che, in relazione al lavoro prestato in
giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui
al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza
con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la
maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto
alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art 24
(in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa
in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo
compenso di cui all’art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in
giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di
lavoro.
Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni
di cui all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo
settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo
compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di
lavoro.
Infatti, ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa prestazione
lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto
coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così intendendo

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infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni
diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto
comma dell’art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la
maggiorazione di cui al primo comma concorra con altri trattamenti

il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che
abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.
Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo
riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto comma, il quale, lo si
è ricordato, regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il
normale orario di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse
da quella che l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo fondamento.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, infine, si lamenta
l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art.
360 cod. proc. civ., n. 5, per avere i giudici di appello arbitrariamente
identificato le “particolari esigenze di servizio” di cui all’art. 24, primo
comma, c.c.n.l. in situazioni di carattere eccezionale, muovendo da
presupposti privi di fondamento normativo.
Il motivo è inammissibile.
Esso si risolve,infatti, in una critica al significato che il giudice di
merito ha attribuito al testo contrattuale e quindi non verte su un fatto
controverso, ma sull’interpretazione di una norma che il giudice di
legittimità ha il potere di interpretare direttamente.
Ove il ricorso per cassazione abbia ad oggetto la violazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego
contrattualizzato (ai sensi dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del
2001), sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione
nell’interpretazione della clausola controversa, stante l’irrilevanza della
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accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che

motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di
legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne
il significato (Cass. n. 8254 del 7 aprile 2010). Compito al quale si è
proceduto in risposta ai primi due motivi di ricorso.
In conclusione il ricorso deve essere respinto mentre le spese del

della giurisprudenza sul punto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 21marzo 2013.

giudizio vanno compensate tra le parti stante il recente assestamento

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