Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13261 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 31/05/2010), n.13261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26203/2006 proposto da:

B.E., B.P., B.A., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell’avvocato SINOPOLI Vincenzo, che li rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO BERUFFI S.R.L. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato

CIPRIANI Romolo Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MADONNA ANTONIO, giusta delega in calce al controricorso

e da ultimo d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 476/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/05/2006 R.G.N. 673/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato PELLETTIERI GIOVANNI per delega SINOPOLI VINCENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità per inadeguatezza quesiti, in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi ai sensi della L. Fall., art. 98, B. E., A. e P. proponevano opposizione avverso i provvedimenti con i quali il Giudice delegato al fallimento della società Beruffi srl, in liquidazione,in sede di verifica al passivo, non aveva ammessi i loro crediti relativi, quanto a B.E. ad un rapporto di lavoro continuativo e coordinato con la predetta società, e quanto ad A. e B.P. ad un rapporto di lavoro subordinato cessato a seguito di licenziamento intimato per giusta causa.

Il Tribunale di Ravenna accertava l’esistenza di un credito di B.A., nei confronti della società, pari a L. 500.000.000, e condannava, in seguito alla riconvezionale avanzata dalla procedura opposta, detto B., in solido con B. P., al pagamento in favore della menzionata procedura della somma di L. 28.104.165 dichiarando compensato fino a tale importo il credito di B.A.. Il precitato Tribunale, inoltre, condannava B.E. al pagamento in favore della Curatela fallimentare della somma di L. 59.477.632, oltre interessi, rigettando ogni altra domanda proposta dagli opponenti.

La Corte di appello di Bologna, su impugnazione degli opponenti, respingeva l’appello proposto da B.E. e, accogliendo parzialmente quelli avanzati da B.A. e B. P., ammetteva al passivo, in sede privilegiata ex art. 2752 bis c.c., il primo per la somma di Euro 21.067,79 e la seconda di Euro 7.682,41. La predetta Corte condannava, altresì, B. E. alle spese del giudizio di appello e compensava quelle tra il Fallimento e gli altri appellanti.

I giudici di secondo grado, per quanto riguarda la posizione di B.E., ponevano a fondamento della decisione il rilievo che l’espletata istruttoria forniva indizi, gravi, precisi e concordanti dell’avvenuto pagamento del credito vantato.

Relativamente, invece, alla posizione degli altri due opponenti, predetti giudici, escludevano la spettanza della indennità risarcitoria, reclamata in relazione al licenziamento loro intimato, non essendo stato dagli stessi giustificato l’accertato ammanco di cassa addebitato. Escludevano, poi, la debenza, per difetto di prova, dell’ulteriore credito vantato per pretesi pagamenti effettuati a seguito di garanzie prestate per esposizioni debitorie della società. Riconoscevano,però, la sussistenza degli altri crediti, vantati a titolo di differenze retributive, perchè non contestati.

Avverso questa sentenza gli originari opponenti ricorrono in cassazione sulla base di nove censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso il Fallimento della srl Beruffi in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi del ricorso si deduce,in relazione alla posizione di B.E., vizio di motivazione per erronea valutazione delle emergenze istruttorie ed indica, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, quali fatti controversi: l'”avvenuto pagamento dei compensi e delle indennità (pari a L. 665.727.874 ovvero Euro 343.819,75) spettanti a B.E. nel corso del periodo ricompresso tra gli anni 1991 e 1994 da parte della società Beruffi srl in bonis, ovvero nella effettiva corresponsione di tali somme in favore del ricorrente”; l'”avvenuto pagamento dei compensi e delle indennità (pari a L. 299.627.636 ovvero Euro 154.744,75 di cui L. 196.917.000 per compensi e L. 102.710.636 per indennità) spettanti a B. E. per il solo anno 1994 da parte della società Beruffi srl in bonis”.

I motivi sono infondati.

Va premesso che per costante giurisprudenza la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cfr.

per tutte, tra le più recenti Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499). In tale ottica si è ribadito da questa Corte che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (Cass. 30 marzo 2007 n. 7972). Nè, si è ulteriormente rimarcato, il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 20 aprile 2006 n. 9233).

Sulla base di tali principi non possono trovare ingresso in questa sede le censure in esame che, a fronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorretta da congrua motivazione, la quale da conto del percorso logico seguito dai giudici di appello per addivenire alla conclusione che il credito vantato da B. E. è stato pagato dalla società, mirano sostanzialmente a meramente contestare: e la scelta del giudice del merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Le critiche, quindi, si risolvono, nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle prove che, in quanto tali, sono estranee al giudizio di legittimità.

Più specificamente va rilevato come, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ricostruito i rapporti economici intercorrenti tra la società fallita e B.E. sulla base della consulenza tecnico-contabile d’ufficio, ed ha ritenuto – contrariamente a quanto sostenuto da B.E. – che questi aveva ricevuto per il suo rapporto di collaborazione con la società più di quanto pattuito.

Ed a questa conclusione il giudice di appello è pervenuto sulla base di indizi concordanti, valorizzando in particolar modo quanto emergeva dalle dichiarazioni dei redditi sottoscritte e presentate dallo stesso B. e dalle ritenute d’acconto per gli anni 1991 e 1993 effettuate dalla società, nonchè dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio. Ne consegue che la motivazione della impugnata sentenza, essendo sul punto sorretta da una motivazione congrua e logica ed avendo fatto corretta applicazione delle regole processuali sulla valutazione delle prove, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità.

Con il quinto motivo i ricorrenti deducendo, in relazione alla posizione di B.A. e B.P., violazione ed illegittima applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 e art. 2697 c.c., formulano, ex art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se, nell’ambito della controversia insorta con il datore di lavoro la procedura concorsuale che a questi è succeduta, sia onere del lavoratore dare prove dell’insussistenza dei fatti addebitati per giustificare il licenziamento in tronco e della loro contrarietà alle obbligazioni contrattuali”.

Il quesito per come formulato è generico nel senso che, essendo limitato alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere qualsiasi rilevanza ai fini della decisione, mentre la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (Cass. S.U. 9 luglio 2008 n. 18759).

Va, comunque, sottolineato che la Corte del merito ritiene legittimo il licenziamento rilevando in proposito che l’ammanco di cassa, oggetto dell’addebito, risulta accertato dal Tribunale e che B. A. e B.P. hanno affermato di “avere impiegato le somme in operazioni extracontabili (quali pagamenti in nero a fornitori o collaboratori) senza peraltro provare di avere ottenuto una esplicita autorizzazione ad agire in tal senso dagli organi deliberativi della società”.

La prova della sussistenza del fatto addebitato non è, quindi, posta a carico del lavoratore dalla Corte territoriale, la quale, invece, a fronte dell’accertato ammanco di cassa s della riconosciuta utilizzazione della relativa somma da parte degli stessi B. A. e P., addossa, correttamente, a carico di costoro la dimostrazione di quanto dagli stessi sostenuto a giustificazione del prelievo effettuato.

Con il sesto ed il settimo motivo si denunciano vizi di motivazione e si indicano, ai sensi del richiamato art. 366 bis c.p.c., detti vizi nella “effettiva esistenza degli ammanchi di danaro dalla cassa di C.G. e nella possibilità di ascrivere l’eventuale responsabilità agli stessi B.A. e P.”.

I motivi sono infondati. Valgono in proposito i rilievi svolti in relazione all’esame delle prime quattro censure.

Peraltro, va richiamato quanto sottolineato nel precedente motivo circa il ragionamento posto a base della Corte del merito per ritenere la legittimità del licenziamento ed in particolare in ordine alle affermazioni degli stessi B.A. e P., il cui contenuto non è in alcun modo investito da censura.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti, deducendo violazione dell’art. 1988 c.c., formulano, ex art. 366 bis c.p.c. cit., il seguente quesito di diritto: “dica la Suprema Corte se, in presenza di ricognizione del debito, il creditore sia o meno dispensato dall’onere di provare la causa e l’esistenza del rapporto fondamentale sottostante la predetta ricognizione”.

Anche in questo caso il quesito è formulato in modo inadeguato.

Valgono, ancora una volta, le considerazioni svolte in occasione dell’esame del quinto motivo del ricorso.

Mette, comunque, conto evidenziare che la censura presuppone l’avvenuta qualificazione dell’atto, cui si riferisce, quale ricognizione del debito, mentre siffatta qualificazione, non solo non emerge dalla sentenza impugnata, ma è implicitamente esclusa per la rilevata, e non censurata, genericità dell’assunto difensivo (la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata Cass. 1 febbraio 2007 n. 2205).

Con l’ultima censura i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine alla compensazione delle spese del primo e del secondo grado del giudizio disposta dalla Corte di Appello.

La censura è infondata.

Va premesso che costituisce ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri motivi(Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Parallelamente va rimarcato che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 30 luglio 2008 n. 20598, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza insorto nella giurisprudenza di legittimità con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., richiedendo una esplicita motivazione della compensazione delle spese del giudizio), hanno affermato il principio per cui l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese deve ritenersi assolto in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata. Le Sezioni unite hanno anche escluso che la previsione normativa che consente la compensazione delle spese per motivi discrezionalmente valutabili dal giudice possa suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, non comportando una inammissibile compressione dei diritti di difesa e configurando un legittimo potere del giudice, vincolato soltanto dall’obbligo di fornire un’adeguata motivazione.

In base a tali principi, che il Collegio intende ribadire nella presente sede, deve ritenersi che il provvedimento di compensazione delle spese del giudizio di entrambi i gradi, adottato dalla Corte territoriale, è adeguatamente motivato con le considerazioni delle “reciproche parziali soccombenze e delle particolari circostanze del caso”, le quali, d’altra parte, trovano riscontro anche nella motivazione che ha determinato la soluzione delle controversie.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 11,00 oltre Euro 2.500,00 per onorario ed oltre spese, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA