Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13261 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 28/06/2016), n.13261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28653/2012 proposto da:

V.S., (OMISSIS), V.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEDILUCO

9, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI GRAVIO, che li

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA SPA, quale risultante dalla fusione per

incorporazione di INA VITA SPA e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA SPA, in persona del procuratore Avv. M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO, G.B.;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI SANT’AGATA DI MILITELLO, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dott. M.B., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE MERILLI (STUDIO LEGALE SPERANZA

&

PARTNERS), rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO

FABIO, in SANT’AGATA DI MILITELLO (ME), VIA SARDEGNA 1 – COMPLESSO

AGORA’ giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

V.S. VRZSST17T13E210K, V.A.

(OMISSIS), G.B., ASSITALIA LE ASSICURAZIONI

D’ITALIA SPA, INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 56/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’08/02/2012, R.G.N. 1189/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 1996 C.A. convenne in giudizio il Comune di Sant’Agata Militello e l’impresa G.B. per ottenere il risarcimento dei danni. Espose l’attrice che nel transitare in prossimità di una passerella, priva di protezione per recarsi nel proprio immobile era ruzzolata in un canalone sottostante detta passerella, che era stato realizzato dal Comune di Sant’Agata, tramite l’impresa G., e lasciato in stato di abbandono e senza alcuna protezione, mentre avrebbe dovuto essere effettuato con copertura per la raccolta di acqua piovana, costituendo così pericolo per gli utenti della strada e gli abitanti delle abitazioni limitrofe. Aggiunse, anche, che in conseguenza della caduta aveva riportato gravi lesioni personali, con postumi invalidanti, e di avere quindi subito danni biologici morali e materiali, quantificati in Lire 70 milioni. Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni mediante il pagamento della somma indicata o di quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio.

Si difese l’impresa convenuta eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per non avere eseguito i lavori in questione. Precisò di avere avuto l’appalto per la copertura del canalone solo limitatamente ad un tratto di m. 42,20. Aggiunse anche che era vietato ai pedoni l’accesso sulla copertura e l’attraversamento del canalone. Chiese in via riconvenzionale il risarcimento dei danni alla propria immagine Anche il Comune di Sant’Agata si costituì contestando la fondatezza delle domande attrici delle quali chiese il rigetto e chiamò in causa la Assitalia – Assicurazioni d’Italia S.p.A.- per essere garantita.

Il Tribunale di Patti con la sentenza numero 364/2004 rigettò la domanda ritenendo insussistente l’insidia ed addebitando le cause del fatto alla stessa C. condannandola anche alle spese.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 56 dell’8 febbraio 2012. La Corte ha escluso la qualificazione di occulto del pericolo derivante dalla passerella utilizzata dalla C., sia perchè il fatto era avvenuto in pieno giorno, con ampia possibilità di vedere lo stato e le condizioni della passerella, sia perchè rilevava in maniera ancora più decisiva l’ampia ed inconfutabile pregressa conoscenza dei luoghi da parte della danneggiata.

3. Avverso tale decisione, V.S. e A., eredi di C.A., nei cui confronti risulta pronunciata la sentenza, essendosi essi costituiti nella qualità nel corso del giudizio di appello, propongono ricorso in Cassazione sulla base di un motivo.

3.1 Resistono con controricorsi autonomi il Comune di S. Agata Militello e l’Ina Assitalia. Il Comune ha svolto nel controricorso anche ricorso incidentale. Ina Assitalia ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Occorre in primo luogo disattendere l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione dei ricorrenti, svolta dall’INA in quanto si erano costituiti come eredi già in appello e ricorrendo contro la sentenza non avevano bisogno di ribadire la ragione della loro legittimazione.

4.1. Con l’unico e articolato motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la “violazione di legge; violazione art. 2043 c.c.;

violazione e falsa applicazione della L. 22 marzo 2001, n. 85, art. 2; omessa e contraddittoria motivazione su un punto determinante della controversia; violazione art. 360 c.p.c., n. 5; violazione art. 116 c.p.c.”.

Lamentano i ricorrenti che la sentenza della Corte d’Appello è contraddittoria perchè da un lato esamina l’applicazione nella fattispecie in esame dell’art. 2051 c.c., mostrandosi propensa all’eventuale applicazione salvo poi evidenziare che i ricorrenti, in realtà, non avevano agito ai sensi del citato articolo. In ogni caso avrebbe escluso l’esito favorevole della lite peri ricorrenti ancorchè fosse applicato il 2051.

I ricorrenti, peraltro, assumono di aver sempre agito ai sensi del 2043 c.c., considerato che, in adempimento del generale divieto di nemitzem laedere, la P.A. (o il gestore) è tenuta ad evitare che il bene presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedivile.

Il motivo è inammissibile.

E’ inammissibile in primo luogo là dove prospetta, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

I fatti ai quali ci si riferisce, inoltre, a parte la genericità della loro allegazione, non risultano indicati in modo rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 6, cioè non si dice in alcun modo in quale sede sarebbero emersi nelle fasi di merito e se e dove essi risulterebbero in questo giudizio di legittimità.

Va, poi, rilevato che il vizio della sentenza di merito, ove dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dev’esserlo non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, mediante “specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti” intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d’adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (e pluribus, Cass. 12.2.04 n. 2707, 9.4.03 n. 5581, 15.2.03 n. 2312).

Nella specie, per contro, all’iniziale enunciazione della violazione di norme, non fa, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascuna di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto.

Inoltre è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente.

L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Nel caso di specie il giudice del merito con motivazione (pag. 9 della sentenza) congrua e scevra da vizi logico giuridici ha chiarito per quale motivo, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. (…).

5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Sant’Agata di Militello lamenta la violazione e falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 91 c.p.c..

Sostiene il ricorrente incidentale che la infondatezza delle argomentazioni esposte da controparte già dal grado di appello ed anche in relazione al presente giudizio impongono che ricorrenti siano condannati alle integrati spese compensi e accessori di tutti i gradi di giudizio.

Il ricorso è inammissibile perchè risulta assolutamente generico (Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi) senza spiegare in alcun modo le ragioni per cui la regolamentazione compiuta dalla corte territoriale, che ha accolto un motivo sulle spese di primo grado, dovrebbe essere ritenuta illegittima. Nessun riferimento, infatti, si fa alla motivazione enunciata dalla detta corte. Onde il motivo è inammissibile anche alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. n. 359 del 2005.

6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.

In considerazione della reciproca soccombenza le spese possono compensarsi fra i ricorrenti ed il Comune.

Le spese seguono invece la soccombenza nei confronti dell’I.N.A. e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto dell’infondata eccezione di rito da essa formulata.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Condanna i ricorrenti principali alla rifusione alla resistente INA Assitalia delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilasettecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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