Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13261 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.25/05/2017),  n. 13261

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11015-2016 proposto da:

COMUNE DI CARPENEDOLO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO

15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

G.B., G.M.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

MANCA BIFFI che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO TOMASELLI;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1643/65/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, depositata il

17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA

SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di un diniego di rimborso relativa a un’istanza per l’ICI versata per gli anni 2007 e 2008 relativamente a un terreno edificabile, ma utilizzato ad uso agricolo dal fratello coltivatore diretto e comproprietario del bene.

La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti e la CTR aderendo elle ragioni di quest’ultimi, ne confermava la sentenza.

Propone ricorso l’ente impositore locale sulla base di un motivo illustrato da memoria, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Con l’unico motivo di ricorso, il comune di Carpenedolo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 9 nonchè del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58 in quanto, ad avviso del comune ricorrente, l’agevolazione non avrebbe carattere oggettivo, cosicchè anche i comunisti non qualificati, intendendosi per tali, quelli che non svolgono attività agricola, abbiano gli stessi diritti del fratello che svolge l’attività agricola a titolo principale, in quanto l’obbligazione tributaria riferita all’ICI è un’imposta personale e non oggettiva, come sarebbe dato desumere dal combinato normativo di cui alla rubrica (v. pp. 8 e 9 del ricorso).

il motivo di censura è infondato, ex art. 360 bis c.p.c..

Infatti, ai fini ICI, la qualità agricola di un terreno potenzialmente edificabile, in favore di uno dei comproprietari per il possesso, in capo allo stesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che pur non esercitano sul fondo tale attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa (Cass. nn. 15566/10, 14824/11, 16636/11; mentre, Cass. n. 13391/16 – citata dal comune in memoria – non risulta in termini, in quanto, in tale pronuncia, ci si pone il diverso problema se al possessore dell’area, quand’anche in comproprietà, può essere riconosciuta l’esenzione, benchè quest’ultimo sia proprietario di altre aree condotte in locazione, di talchè il suo reddito personale complessivo è ben superiore a quello ritraibile dal fondo).

Nel caso di specie, il terreno in oggetto è interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attività agricola, da un soggetto che ne è comproprietario e che possiede i requisiti di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, comma 1 pertanto, l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attività agricola che è incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell’area, ha carattere oggettivo anche a favore degli altri comproprietari.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Condanna il comune di Carpenedolo, in persona del Sindaco pt, a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso il Roma, nella camera di consiglio, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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