Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13260 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 433-19 proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’avv. Svetlana Turella, con

studio in Rovereto, Corso Rosmini n. 49, ed elezione di domicilio

presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il

19 novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/1/2020 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 3139/18, pubblicata il 19 novembre 2018, confermando l’ordinanza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da D.F., cittadino proveniente dalla (OMISSIS), il quale ha riferito di aver abbandonato il suo paese per le minacce ricevute per il fatto di essere simpatizzante del partito di opposizione (OMISSIS), cui apparteneva anche lo zio (con il quale era cresciuto, essendo orfano di padre), assassinato per ragioni politiche su incarico del Presidente.

La Corte territoriale, in particolare, ha rilevato la mancanza di credibilità e la genericità della narrazione, evidenziando che il richiedente non era stato neppure in grado di fornire notizie attendibili sulla situazione generale socio-politica del suo paese; ha inoltre ritenuto che nella regione di provenienza del richiedente non fosse ravvisabile una situazione di violenza indiscriminata, secondo quanto richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed ha respinto la richiesta di protezione umanitaria, non essendo stato allegato alcun elemento idoneo a definire la presumibile durata della esposizione a rischio.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, il richiedente asilo.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, deducendo la violazione da parte della Corte territoriale del dovere di cooperazione istruttoria, imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis.

Il motivo è inammissibile, in quanto, nonostante la rubrica, si limita a contestare, nel merito, la valutazione di assoluta genericità e scarsa credibilità del racconto da parte della Corte territoriale, resa sulla base della indicazione di specifici indici di scarsa credibilità e contraddittorietà del racconto.

Orbene la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Il secondo motivo denuncia violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo, deducendosi, in particolare, la mancata considerazione dell’integrazione sociale dello straniero nel nostro paese e la grave compromissione dei diritti umani cui lo stesso sarebbe sottoposto in casi di rientro nel paese di origine, nonchè della sua giovane età, del fatto di essere assente dal paese di origine da oltre dieci anni e di non avere con detto paese alcuno legame rilevante.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale si è infatti limitata ad affermare, in modo del tutto generico ed apodittico, la insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, in conseguenza della mancata allegazione di alcun elemento idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio.

Non risulta dunque presa in esame la concreta condizione personale del richiedente, nè effettuata alcuna valutazione comparativa della sua specifica situazione con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez.U. 29459 del 2019; Cass. 4455/2018).

In conclusione, respinto il primo motivo, va accolto il secondo mezzo; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo, accoglie il secondo mezzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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