Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13260 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13306-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ROSANTONIA MENNUNI;

– ricorrente –

contro

P.G. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

PEDARRA;

– resistente –

e contro

P.C.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.

91010053/2007 del TRIBUNALE di FOGGIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

lette le conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ANNA MARIA

SOLDI che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il

ricorso.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio, considerato che all’udienza del 21 aprile 2016 il giudice istruttore del tribunale di Foggia ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il giudizio di divisione ereditaria pendente tra le parti registrato al n. 91010053/2007, in relazione alla pendenza in appello di altro giudizio avente ad oggetto l’usucapione di parte dei beni “oggetto del presente giudizio divisorio”;

visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da P.S. con atto notificato il 19 maggio 2016;

vista la memoria in resistenza depositata ex art. 47 c.p.c. da P.G.;

considerato che il Procuratore generale ha rilevato con requisitoria 7 marzo 2017 che il regolamento deve ritenersi fondato;

ritenuto che per mero errore materiale la parte dispositiva della requisitoria si chiude con la richiesta di rigetto del ricorso, in contrasto con la parte motiva, ampiamente ed esplicitamente argomentata in favore dell’accoglimento; ritenuto che in tema di sospensione del processo tra due giudizi in cui il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il primo processo non è soggetto alla sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. (SU 10027/12), in attesa che si formi il giudicato sull’usucapione, bensì, in ipotesi, soltanto alla sospensione facoltativa ex art. 337 cod. proc. civ., (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13035 del 24/05/2013, Rv. 626359 – 01) sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l’atto di appello abbia fatto emergere (Cass. 25890/14), che il giudice può disporre soltanto ove esista rapporto di pregiudizialità (v. Cass. 6207/2014);

rilevato che si verte in ipotesi di giudizi riguardanti, rispettivamente, lo scioglimento di una comunione immobiliare e l’usucapione di parte degli immobili da dividere;

ritenuto che a prescindere dalla configurabilità di tale rapporto nell’ipotesi de qua (su cui v. Cass.10556/15; Cass. 4183/16) il provvedimento impugnato sia viziato per aver fondato la sospensione sul disposto – non applicabile – dell’art. 295 c.p.c. e non su quello, che implicava ben diverse valutazioni, di cui all’art. 337 c.p.c.;

ritenuto pertanto che il ricorso sia fondato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza; annulla il provvedimento impugnato.

Rimette le parti per la prosecuzione del giudizio sospeso, al tribunale di Foggia che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta 2^ sezione civile, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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