Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13260 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 17/05/2021), n.13260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26390-2019 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

PRATI, 21, presso lo studio dell’avvocato LUCA TEDESCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATO IACOVAZZI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO BOSIO, 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3750/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA

depositata il 4/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Nel marzo 2011, T.M. ha convenuto avanti al Tribunale di Roma la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena, chiedendo l’accertamento della nullità e/o l’annullamento e/o invalidità e/o inefficacia del contratto denominato “(OMISSIS)” n. (OMISSIS), stipulato dall’attore in data (OMISSIS)”, con conseguente condanna alla “restituzione di tutte le rate mensili versate”, nonchè al risarcimento dei danni subiti per “la mancata disponibilità del danaro”.

2. – Con sentenza dell’ottobre 2014, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.

3. – T.M. ha allora proposto appello aventi alla Corte di Roma. Che lo ha rigettato, con sentenza depositata in data 4 giugno 2019.

4. – Il contratto denominato “(OMISSIS)” – ha rilevato la Corte territoriale – “costituisce un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra varie operazioni (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) nelle quali formalmente si scompone”: “non è pertanto condivisibile – ha aggiunto – l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui “stante la tipicità del contratto, deve escludersi la nullità ex art. 1322 c.c. per mancanza di interesse meritevole di tutela””.

“Pur tuttavia” – si è così proseguito -, “su tale aspetto l’appellante non ha sviluppato motivi d’appello pur avendo dichiarato di invocare la declaratoria di nullità del contratto anche a prescindere dalle norme contenute nel TUF. Tuttavia, ha sviluppato i motivi in modo laconico e generico, limitandosi a sostenere che la nullità si sarebbe dovuta ravvisare considerando la giovane età dell’investitore, la sua qualifica di studente universitario vivente a carico della famiglia aggiungendo, inoltre, che l’operazione gli era stata prospettata come un semplice piano di accumulo capitale, sottacendo l’apertura di un finanziamento con componente rischiosa, purtuttavia, non indicando alcun elemento probatorio a suffragio di tale tesi”.

5. – “Viceversa ben più corposa argomentazione è stata dedicata relativamente al profilo di nullità contemplato dall’art. 30 TUF in relazione a detta norma, commi 6 e 7”. Peraltro, “per trovare operatività la normativa invocata deve realizzarsi il presupposto di fatto della conclusione del contratto fuori dai locali della banca”: secondo quanto, nella specie, deve per contro escludersi.

“Come documentalmente acquisito, la proposta contrattuale è avvenuta presso l’ufficio finanziario Banca del Salento filiale di Roma 70, così come indicato e puntualmente ricordato nella decisione impugnata”. Tale circostanza, del resto, “non ha subito nessuna critica nell’appello”.

6. – Avverso questa decisione T.M. propone ricorso, svolgendo quattro motivi di cassazione.

Resiste, con controricorso, la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7.- Col primo motivo, il ricorrente “eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1346 c.c. e degli artt. 1469 bis, ter e quater c.c. (oggi artt. 33 e ss. cod. consumo), per la Banca ha indotto al cliente a stipulare una articolata operazione finanziaria, in cui interagivano più modelli contrattuali, senza avere fornito adeguati chiarimenti e perciò violando norme imperative”. Il “difetto di meritevolezza di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2, dell’operazione finanziaria denominata “(OMISSIS)” importa che la stessa deve ritenersi radicalmente nulla. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata”.

Col secondo motivo, il ricorrente “deduce un’ulteriore violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 a causa della violazione o falsa applicazione dell’art. 21 TUF, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, artt. 24, 27, 28, 32, 37, 60 e 69, perchè la Corte di Appello ha ingiustamente negato all’istante il riconoscimento del diritto a conseguire il risarcimento del danno sofferto”.

Col terzo motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 1816 c.c. e la falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., per la ritenuta onerosità della risoluzione o estinzione anticipata, la cui clausola è invece estremamente chiara ed anzi è a favore del cliente, visto che normalmente il termine per la restituzione si intende pattuito a favore di entrambe le parti, quando il mutuo non è a titolo gratuito”. “Sul punto” – si aggiunge – “anche la sentenza del giudice di prime cure riconosceva la nullità della clausola di risoluzione, senza tuttavia invalidare l’intero rapporto contrattuale sotteso”.

Col quarto motivo, il ricorrente “eccepisce il vizio di violazione ed errata applicazione delle norme di diritto allorquando il giudice di appello statuiva che “non è pertanto condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui, stante la tipicità del contratto, deve escludersi la nullità ex art. 1322 c.c.”. “La costante e uniforme giurisprudenza dell’adita Corte” – si puntualizza – ha “di contro da tempo dichiarato la nullità dei contratti “(OMISSIS)””; tale nullità “deve essere dichiarata d’ufficio”.

8. – Il primo e il quarto motivo di ricorso sono da esaminare in modo congiunto.

Entrambi i motivi investono, infatti, la tematica della nullità del contratto di “(OMISSIS)”, secondo una linea prospettica di sostanza unitaria, comunque intesa, cioè, a concernere i profili costitutivi – strutturali e/o funzionali – di questa operazione contrattuale. Il primo motivo appare riguardare, in particolare, i punti della liceità della causa negoziale e della necessaria determinatezza dell’oggetto negoziale; il quarto motivo si ferma sulla valutazione di meritevolezza del complessivo assetto negoziale configurato dall’operazione, di cui all’art. 1322 c.c..

9. – Nè l’uno, nè l’altro motivo, tuttavia, vengono a confrontarsi con la decisione, e correlata motivazione, addotte dalla Corte romana sul tema dell’eventuale nullità dell’operazione contrattuale di “(OMISSIS)” che nel concreto è stata conclusa, a suo tempo, tra l’attuale ricorrente e la Banca.

Peraltro, l’intervento della Corte romana non lascia, in proposito, margini di dubbio interpretativo. Rilevato che la pronuncia del primo grado aveva “escluso la nullità ex art. 1322 c.c.” del contratto, quella di appello ha riscontrato che l’appellante non aveva censurato simile decisione: se non in termini così “laconici e generici”, da rendere indeterminata e dunque inapprezzabile – la stessa “invocazione di nullità” formulata.

Posta la natura di giudizio a critica vincolata, che è propria del giudizio di cassazione (cfr. per tutte, da ultimo, Cass., 6 marzo 2019, n. 6519; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905), il ricorrente non avrebbe potuto che attaccare questa rilevazione: riportando – ricorrendone nel caso gli estremi, naturalmente – a quanto dedotto e argomentato in sede appunto di giudizio di appello. Cosa che, per contro, non ha fatto.

Ne segue l’inammissibilità del primo e del quarto motivo del ricorso.

10. – Inammissibile si manifesta, altresì, il secondo motivo di ricorso.

Nell’assumere (in termini, peraltro, del tutto generici) la violazione da parte dell’intermediario di taluni obblighi comportamentali fissati dalla legge del TUF e dal regolamento Consob, il motivo non risulta proprio confrontarsi con la decisione che pure ha inteso impugnare: posto che quest’ultima non si occupa in alcun modo di obblighi comportamentali dell’intermediario.

11. – Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso difetta, prima di ogni altra cosa, del pur necessario requisito dell’autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c. Sia perchè non si fa neppure carico di riportare il testo della clausola, che denomina “ex art. 8 sez. II del contratto”. Sia pure perchè non indica in alcun modo le ragioni giuridiche per cui dall’assunta nullità di simile clausola deriverebbe la nullità dell’intero contratto.

12. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 100,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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