Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. III, 25/01/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 25/01/2010), n.1326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5433/2009 proposto da:

G.M., G.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato BELSITO Nicola, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.I., RAS Riunione Adriatica di Sicurtà SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. R.G. 26342/05 R.G. del TRIBUNALE di NAPOLI del

15/11/07, depositata il 22/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 7 ottobre 2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con atto notificato il 13 febbraio 2009 G.M. e L. hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 623/2008, depositata il 22 gennaio 2008, del Tribunale di Napoli, che – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Napoli – ha attribuito ad D.I. ed alla sua assicuratrice, s.p.a. RAS, la responsabilità dei danni da essi subiti il (OMISSIS), allorchè il D., alla guida della sua autovettura, ha improvvisamente sbandato, urtando il cancello ed il muro di cinta della casa di loro proprietà, sulla (OMISSIS). Ha però limitato ad Euro 2.582,28 la somma spettante in risarcimento – che essi avevano quantificato e richiesto in Euro 7.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi – con la motivazione che in primo grado gli attori avevano dichiarato di voler contenere le loro domande entro i limiti della competenza del Giudice di Pace, e che solo in appello avevano aumentato la richiesta fino ad Euro 7.500,00, proponendo così una domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ..

Sulla somma il Tribunale ha liquidato solo gli interessi legali, a decorrere dalla data del deposito della sentenza, affermando trattarsi di obbligazione pecuniaria, ed ha integralmente compensato le spese del doppio grado di giudizio.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Gli intimati non hanno depositato difese.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 7 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 345 cod proc. civ., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto eccedente la competenza per valore del giudice di pace la loro domanda di pagamento di Euro 7.500,00, pur trattandosi di domanda di risarcimento dei danni da incidente stradale. Nè si trattava di domanda proposta per la prima volta in appello, avendo essi formulato anche in primo grado la medesima richiesta risarcitoria.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato, poichè l’art. 7, comma 2 cit. eleva fino a L. 30.000.000 (Euro 15.493,71) la competenza per valore del giudice di pace in relazione alle domande di risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli. Erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento al limite di valore di cui all’art. 7, comma 1.

Nè si trattava di domanda nuova, rientrando la somma richiesta nei limiti di valore indicati dagli attori in primo grado.

3.- Manifestamente fondato è anche il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 cod. civ., per avere il Tribunale affermato che la domanda risarcitoria aveva assunto la natura di obbligazione pecuniaria, poichè la compagnia assicuratrice convenuta non aveva contestato la determinazione del valore, indicata dagli attori, da fissarsi in Euro 2.582,28; che pertanto i danneggiati avevano diritto ai soli interessi legali, a decorrere dalla data del deposito della sentenza.

A prescindere dall’erroneo riferimento ai limiti di valore di cui all’art. 7 cod. proc. civ., comma 1, giustamente rilevano i ricorrenti che l’obbligazione risarcitoria da illecito civile non muta la sua natura di debito di valore per il fatto di poter essere accolta, in ipotesi, solo entro un limite massimo; che pertanto essi hanno diritto anche alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, a decorrere dalla data del sinistro.

4.- Il terzo motivo, con cui i ricorrenti lamentano la compensazione delle spese, risulta assorbito.

3.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

“A norma dell’art. 7 cod. proc. civ., comma 2, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro della circolazione stradale la competenza per valore del giudice di pace si estende fino all’importo di Euro 15.493,71”.

“L’obbligazione risarcitoria da illecito civile non muta la sua natura di debito di valore per il fatto di poter essere accolta, in ipotesi, solo entro un limite massimo. Conseguentemente, il danneggiato che abbia chiesto che la sua domanda sia accolta entro i limiti di valore propri della competenza del giudice adito ha diritto anche alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sulla somma rivalutata anno per anno, nei limiti in cui il relativo importo sia contenuto entro i suddetti limiti di competenza”.

3. Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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