Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. II, 22/01/2021, (ud. 03/07/2020, dep. 22/01/2021), n.1326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19325/2019 proposto da:

Y.F., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2889/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da Y.F. la sentenza n. 2889/2018 della Corte di Appello di Ancona con ricorso fondato su quattro motivi e non resistito con controricorso dalla parte intimata.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente chiedeva, come da atti, alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale.

La domanda non veniva accolta dalla detta Commissione, che decideva di non riconoscere alcuna forma di protezione internazionale.

Impugnata la decisione della medesima Commissione con successivo ricorso, quest’ultimo veniva rigettato con provvedimento del Tribunale di Ancona in data 13/2/2018.

Avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente interponeva gravame rigettato dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2.- Con il secondo motivo del ricorso viene censurata l’impugnata sentenza sotto il profilo di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c).

3.- Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

4.- Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

5.- Tutti i motivi del ricorso, in quanto connessi,possono essere trattiti congiuntamente.

Gli stessi non possono essere accolti.

Non viene, infatti, colta con nessuno dei motivi del ricorso la ratio dirimente su cui la sentenza impugnata è fondata.

Va, al riguardo, evidenziato che la Corte territoriale, dopo il diniego della Commissione territoriale competente e la decisione in primo grado giurisdizionale del Tribunale di Ancona, evidenziava un fatto del tutto eluso dalle argomentazioni di cui ai motivi del ricorso in esame.

Il generico riferimento alla situazione esistente in Ghana, paese di provenienza del richiedente protezione, “non era per nulla (testualmente, secondo l’impugnata sentenza) sufficiente di certo a fondare l’accoglimento della domanda, non potendo l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della invocata protezione desumersi da riferimenti indeterminati a situazioni generali relative al luogo di provenienza, accompagnati da elementi di maggior dettaglio.

E da riscontri individualizzati in modo da consentire un ragionevole loro collegamento con un effettivo contesto di vita di chi siffatta protezione invoca”.

A fronte di tale valutazione della Corte territoriale, a conferma della prima decisione del Tribunale, nulla la parte resistente prospetta aver addotto a contrario specificamente.

E tanto anche in violazione dell’onere ad essa incombente e che -comunque – non può pretendere un esercizio officioso di compiti istruttori del Giudice del merito in materia di protezione internazionale stante l’assenza di una pur minima allegazione di parte.

I motivi sono, pertanto, inammissibili.

6.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7.- Nulla deve statuirsi in ordine alle spese in assenza di costituzione della parte intimata.

8.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte;

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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