Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4511-2017 proposto da:

GAROLLA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 4,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati SERGIO MANFREDONIA, MANFREDI MANFREDONIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7253/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la srl Garolla ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 22 luglio 2016, n. 7253 con cui, su appelli riuniti proposti dalla Agenzia delle Entrate avverso due sentenze della commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarative della illegittimità di altrettanti avvisi di accertamento catastale relativi ad immobili (serbatoi di deposito di prodotti liquidi) insistenti su suolo del demanio marittimo e realizzati dalla società quale concessionaria “dell’attività di deposito costiero mediate stoccaggio in serbatoi metallici di prodotti liquidi alla rinfusa di prodotti non derivati da oli minerali”, la commissione regionale rimetteva gli atti ai giudici di primo grado perchè fosse integrato il contraddittorio nei confronti dello Stato la cui partecipazione al giudizio era da ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, necessaria, essendo i beni oggetto di accatastamento (beni) demaniali;

2.l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, la società lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. per non avere la commissione tributaria regionale dichiarato l’appello inammissibile malgrado l’Agenzia si fosse limitata a lamentare il mancato coinvolgimento dello Stato nel processo di primo grado, senza specificare per quale ragione lo Stato avrebbe avuto interesse a partecipare al giudizio;

2. notato che sulla possibilità di ricorre e per cassazione contro sentenze di rimessione degli atti al primo giudice non possono aversi dubbi (v. Cass. SU. 25774/2015), il motivo, a prescindere dalla erroneità del riferimento all’art. 342 c.p.c. valendo nel processo tributario la norma speciale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e a prescindere dell’erroneità del riferimento dell’inammissibilità all’appello tout court e non al solo motivo preliminare d’appello con cui l’Agenzia aveva fatto valere il difetto di integrità del contraddittorio, è infondato. Il rispetto del principio di integrità del contraddittorio deve essere assicurato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite del giudicato) talchè è irrilevante che la relativa inosservanza sia eccepita con l’atto d’appello e, a maggior ragione, che l’appello sia, sul punto, specifico;

3.con il secondo motivo di ricorso, la società lamenta violazione dell’art. 823 c.c. per avere la commissione ritenuto gli immobili in questione di proprietà statale invece che di proprietà di essa ricorrente. A sostegno della propria tesi evidenzia che, in base all’art. 1 del contratto accessivo alla concessione, detti immobili al termine della concessione, dovranno essere smantellati e che, fino ad allora, in base all’art. 8 della concessione, possono essere oggetto di pignoramento da parte dei propri creditori;

4.il motivo è fondato. Gli immobili di cui trattasi sono stati realizzati dalla odierna ricorrente in funzione dell’attività di deposito costiero di cui la stessa è concessionaria su area del demanio marittimo. Al termine dovranno essere rimossi stante l’obbligo, imposto alla concessionaria nel “contratto di concessione”, di “restituire al concedente Demanio le aree nude”. La previsione si inquadra nella disciplina dell’art. 49 c.n. (“Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest’ultimo caso, l’amministrazione, ove il concessionario non esegua l’ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell’art. 54”) la quale va intesa nel senso che l’eventuale accessione si verifica, “ipso iure”, solo al termine del periodo di concessione (v., sul punto, Cass.5842/2004). In ragione di ciò precede, lo Stato, non avendo, al momento, nè (in ragione di quanto stabilito nel contratto di concessione”) essendo destinato ad avere in futuro, diritto alcuno sui beni immobili in questione, non è parte necessaria del giudizio concernente il relativo accatastamento;

5. avuto riguardo a ciò che precede, assorbito il terzo motivo di ricorso (con cui la società lamenta che anche nell’ipotesi -peraltro denegata- in cui gli immobili dovessero essere ritenuti demaniali, la commissione regionale avrebbe errato nel ritenere necessaria la partecipazione dello Stato al giudizio giacchè lo Stato, qualunque sia, in esito al giudizio, il corretto accastamento, non potrebbe essere assoggettato ad alcun obbligo impositivo), il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per l’esame dell’appello dell’Agenzia nei soli confronti dei conduttori necessari come sopra indicati.

6. il giudice del rinvio deciderà delle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa le sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020

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