Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1326 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 11280-2011 proposto da:
PROLOGIC SRL 05745581008 in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL
RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO
VALERIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI
TARANTO, SHAOWEI HU, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

Data pubblicazione: 22/01/2014

CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE 80415740580;

– intimati avverso l’ordinanza n. cron. 368/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito per la ricorrente l’Avvocato Amina L’Abbate (per delega avv.
Valeria Pellegrino) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.

,

Ric. 2011 n. 11280 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

LECCE – Sezione Distaccata di TARANTO, depositata il 18/02/2011;

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con ordinanza del 18 febbraio 2011 la Corte
d’appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto ha respinto l’opposizione proposta dalla
s.r.l. Prologic avverso il provvedimento con cui
il compenso dovutole per la custodia di 440 colli
di oggetti di pelletteria, sottoposti a sequestro
penale, era stato liquidato in 4.393,80 euro, a
fronte di una sua richiesta di 64.136,39 euro. La
decisione si basa sul rilievo che «la merce in
parola era originariamente custodita in due
containers 11 cui ingombro è stato assimilato a
due autocarri, sicché l’indennità liquidata in
acconto fa riferimento a quella prevista per la
custodia in luogo chiuso e coperto di autocarri
ex art. 1 DM 265/2006».
La s.r.l. Prologic ha proposto ricorso per
cassazione, in base a un motivo. Gli intimati non
hanno svolto attività difensive in questa sede.

11280/2011

1

380-bis c.p.c;

Il ricorso appare manifestamente fondato,
poiché l’ordinanza impugnata risulta effettivamente inficiata dall’incongruenza lamentata dalla

determinato alla stregua dell’ingombro del contenitori in cui la merce sequestrata «originariamente» era contenuta, anziché di quello di «ogni
pedana» in cui essa – come ha rilevato lo stesso
giudice a quo – è stata collocata nelle «specifiche strutture a più livelli» del magazzino gestito dalla società. Il criterio dello spazio occupato è stato dunque applicato con riguardo a
modalità e a oggetti della custodia diversi da
quelli effettivi.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , prima ipotesi, c.p.c.»;
– sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio il difensore della ricorrente e
il pubblico ministero;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;

in accoglimento del ricorso, pertanto,

l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio ad
altro giudice, che si designa nella Corte d’ap11280/2011

2

s.r.l. Prologic: il compenso in questione è stato

pello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in
diversa composizione, cui viene anche rimessa la
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi-

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Taranto in diversa composizione, cui rimette anche la pronuncia sulle spese
del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Goldoni)

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