Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 20/01/2011), n.1326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sul ricorso proposto da:

T.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Flaminia n. 56, presso lo studio dell’avv. Fiocca Mara,

rappresentato e difeso dall’avv. Rustignoli Silvio giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

OLDMOOR s.r.l. (gia’ Oldmoor Whisky Co. s.r.l. – c.f. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Gramsci n. 22, presso lo studio dell’avv. Picone Alfonso,

rappresentato e difeso dall’avv. Viani Andrea giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 776/09 del 1

luglio 2009, pubblicata l’11 luglio 2009;

Letta la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Andrea Viani;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. CARESTIA Antonietta che ha

concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il giorno 11 luglio 2009, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello proposto da T.L. avverso la sentenza del Tribunale di Genova che, dato atto che la conduttrice Oldmoor s.r.l. non aveva diritto di occupare l’area di servizio circostante il fabbricato locato, dato altresi’ atto che detta area era risultata sgombrata da materiali della conduttrice, aveva rigettato la domanda del T. di pagamento di un indennizzo per detta occupazione e aveva compensato per meta’ le spese, ponendo l’altra meta’ a carico della convenuta.

La Corte d’Appello aveva ritenuto che la domanda proposta dal locatore in appello riguardasse una superficie ulteriore e diversa da quella individuata nell’atto introduttivo del giudizio e quantificata dal C.T.U. in complessivi mq. 360 circa.

Propone ricorso per cassazione T.L. con 2 motivi.

Resiste con controricorso Oldmoor s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Le parti hanno depositato memorie conclusive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. perche’ riguardano la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2056 c.c. nonche’ la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e cioe’ sulla pretesa novita’ della domanda introdotta nel giudizio di appello; con il secondo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese disposta nel giudizio di primo grado.

Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Consigliere relatore ha rilevato che “Quanto al primo motivo si deve rilevare che la sentenza impugnata ha rigettato l’appello del T. sulla base di una duplice ratio decidendi: la prima, perche’ il locatore aveva ampliato l’oggetto della domanda, comprendendo una porzione di superficie diversa ed ulteriore rispetto a quella indicata nel giudizio di primo grado, in violazione dell’art. 345 c.p.c.; la seconda perche’ in ogni caso si trattava di un’area intrinsecamente inidonea ad impieghi lucrativi, anche meramente potenziali, trattandosi di superficie adibita esclusivamente all’esercizio di servitu’ di passaggio, quindi incompatibile con qualsiasi diverso uso da parte del proprietario. La censura indicata dal ricorrente si limita invece a rilevare soltanto la prima questione, ignorando del tutto la seconda, con la conseguenza che l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilita’, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata e quindi la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (in tal senso: Cass. 18 aprile 1998 n. 3951)”.

Preso atto di quanto dedotto nelle memorie conclusive, occorre aggiungere che, in verita’, il ricorrente principale ha anche criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’area in contestazione fosse adibita a servitu’ di passaggio: si tratta pero’ di un rilievo assolutamente generico e privo delle necessarie argomentazioni che consentissero di superare la diversa valutazione del giudice di appello.

Infondato infine e’ anche il motivo relativo alle spese, poiche’ risulta correttamente osservato il principio della soccombenza, nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puo’ essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse.

In conformita’ a tale criterio, il sindacato della Corte di Cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato detto principio (Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Anche il secondo motivo deve essere quindi rigettato.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato riguardante la domanda di accertamento della legittimita’ del comportamento della conduttrice Oldmoor s.r.l.

Il ricorso risulta quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna del ricorrente T. al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – 3, riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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