Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1326 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1326 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11660/2017 RG. proposto da
Logista Italia s.p.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al
ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, dall’Avv. R.Nicastro ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n.
14;

ricorrente

contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei
Monopoli)
Equitalia Sud s.p.a.
— resistente —

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione -Sez. Tributaria
Civile n. 5394 del 3 marzo 2017
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2017 dal
Consigliere Francesca Picardi.

RILEVATO CHE
– In merito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione -Sez. Tributaria

di correzione di errore materiale.
– Il ricorso è fondato e va accolto, emergendo dal complessivo tenore del
provvedimento che per mero errore materiale nel dispositivo, nella
liquidazione dell’importo liquidato per le spese processuali, sono state
omesse le parole “per ciascuna parte vincitrice”.
– Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi costituite le
controparti.

P. Q. M.

in accoglimento del ricorso proposto, dispone che nel dispositivo del
provvedimento impugnato, al settimo rigo, dopo le parole “spese che
liquida”, s’intendano aggiunte le parole “per ciascuna parte vincitrice”;
manda alla cancelleria per l’annotazione della correzione sull’originale del
provvedimento impugnato;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2017.

Civile n. 5394 del 3 marzo 2017, la Logista Italia s.p.a. ha proposto istanza

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