Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13259 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 28/06/2016), n.13259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21005-2012 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, Società con unico socio, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia SPA, in

persona del Responsabile della Direzione Legale, l’avv. F.

P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI 21,

presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, A.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 16943/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 02/08/2011, R.G.N. 26696/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato LUCA GIUSTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007, Autostrade per l’Italia S.p.a. convenne in giudizio A.L. e la Groupama Assicurazioni S.p.a., quale garante del signor A. per la R.C.A., per ottenere il risarcimento dei danni subiti (al new jersey ed al guard rail) a seguito di un sinistro stradale in cui era stato coinvolto il medesimo A..

Espose l’attrice che il signor A., alla guida dell’autoveicolo Ford Fiesta di sua proprietà, si era immesso nella (OMISSIS) senza concedere la precedenza ai veicoli in transito e, venendo in collisione con un altro veicolo, aveva urtato dapprima il new jersey centrale e poi il guard rail laterale di destra; che tale ricostruzione dei fatti era supportata dai riscontri oggettivi della Polstrada, come risultava dal prontuario di incidente versato in atti; che a causa del sinistro la società aveva subito danni patrimoniali per rovina di beni di proprietà e per gli esborsi relativi agli interventi di ripristino delle normali condizioni di viabilità e di sicurezza.

Si costituì la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto della domanda, mentre A. rimase contumace.

Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 4984/2008, respinse la domanda di Autostrade per l’Italia S.p.a., ritenendo che l’attore non avesse fornito prova certa della propria tesi poichè i rilievi emergenti dal rapporto della Polstrada non consentivano una ricostruzione univoca del sinistro.

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 16443 del 2 agosto 2011.

Il giudice dell’appello ha ritenuto che l’attore non avesse fornito alcuna prova idonea a dimostrare “la responsabilità della Ford Fiesta nella causazione del sinistro”, poichè dal verbale della Polstrada emergevano dichiarazioni contrastanti sulla dinamica dello stesso e, in particolare, sulla posizione del veicolo Ford Fiesta.

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione Autostrade per l’Italia S.p.a., sulla base di 3 motivi illustrati da memoria.

3.1 Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul I motivo di appello (concernente la violazione e falsa applicazione degli art. 2054 c.c., comma 1 e art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”.

Lamenta la società ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione sulle questioni esposte nel primo motivo di appello, con il quale la sentenza del Giudice di Pace era stata censurata innanzitutto per non aver fatto applicazione della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, in virtù del quale il ricorrente è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il giudice dell’appello, invece, si sarebbe limitato a prendere in considerazione il secondo motivo di appello, con il quale Autostrade per l’Italia S.p.a., in via tuzioristica, aveva sollecitato il Tribunale alla rivalutazione delle prove e, segnatamente, del verbale della Polstrada.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha più volte affermato che, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. civ. Sez. 5, 06/02/2015, n. 2197).

Nel caso, l’impostazione della sentenza impugnata – nella quale il Giudice dell’appello, ha proceduto ad un riesame delle prove fornite dall’attore, in particolare del verbale della Polstrada, ed ha concluso per la loro insufficienza a provare la dinamica del sinistro e quindi, a fondare la responsabilità del convenuto nella causazione dello stesso – presuppone il rigetto dell’ulteriore censura svolta nell’atto di citazione in appello, con cui l’odierna ricorrente lamentava la mancata applicazione della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, (cfr. atto di citazione in appello, pagg. 3 e 4).

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, artt. 2055 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (violazione di norme di diritto sulla presunzione di colpevolezza ed il relativo onere probatorio).

Il ricorrente sostiene che la decisione del Tribunale, se anche dovesse essere interpretata nel senso di aver implicitamente respinto il primo motivo di appello, sarebbe comunque affetta da violazione di legge.

Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fosse l’attore a dover provare la colpevolezza in concreto del convenuto e non, viceversa, che fosse il convenuto a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

L’incertezza sulla dinamica dell’incidente, quindi, non avrebbe potuto risolversi a discapito dell’attore.

Il secondo motivo è inammissibile.

Infatti la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza perchè il motivo non si correla alla motivazione che ha negato che fosse stato provata la dinamica del sinistro, problema che si pone prima dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2. Afferma il giudice del merito a fronte dell’insufficiente valore probatorio del verbale de quo l’appellante in primo grado non ha fornito alcuna altra prova atta a dimostrare la veridicità dei fatti posti a sostegno della propria domanda.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (“nesso causale” tra fatto-

circolazione e danno), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ovvero, travisamento del fatto presupposto in base al quale è stato chiesto il risarcimento del danno e della relativa prova”.

Anche laddove si ritenesse, contro il dato testuale delle locuzioni utilizzate, che il Tribunale abbia inteso affermare che la mancanza di prova inerisse il nesso causale tra la circolazione del mezzo del signor A. ed il danneggiamento, la sentenza sarebbe pur sempre viziata.

Invero, il fatto presupposto dedotto nella domanda attrice era che l’auto del convenuto avesse urtato le strutture autostradale, danneggiandole, a seguito di un incidente che aveva coinvolto anche altri veicoli. Tale fatto non sarebbe mai stato contestato dai convenuti, risultando anzi espressamente ammesso dal signor A. nella dichiarazione riportata nel prontuario di incidente della Polstrada.

Il Giudice dell’appello, invece, avrebbe ritenuto che il fatto oggetto dell’accertamento ad esso demandato fosse la dinamica degli urti tra i veicoli coinvolti, che poi ha valutato non essere stata adeguatamente provata valorizzando un aspetto in realtà del tutto ininfluente, quale l’incertezza della posizione del veicolo del signor A..

Il motivo è inammissibile.

Nella specie la prospettazione della ricorrente ragiona del “fatto” come se esso si identificasse nella mera circostanza dell’avere il veicolo dell’ A. urtato i manufatti della struttura stradale.

Senonchè, il Tribunale ha giustificato la sua valutazione del materiale probatorio ai fini della decisione sull’appello adducendo che da esso e segnatamente dal verbale della Polstrada emergevano dichiarazioni contrastanti sulla “dinamica” dell’accaduto e dunque non risultava possibile ricostruire l’accaduto. La prospettazione del motivo si disinteressa di questa valutazione riferita al complesso delle dichiarazioni risultanti dal verbale e pretende di ragionare solo della risultanza di esso rappresentata da quanto dichiarato dall’ A..

In tal modo, non solo si riferisce la decisività supposta dall’art. 360, n. 5 nel testo applicabile al ricorso ad una risultanza probatoria che il giudice di merito ha valutato come parte di un quadro probatorio più complesso, ma si confligge con il principio consolidato di questa Corte secondo cui con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, come appunto nel caso di specie, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Sotto il primo aspetto si rileva che, pur ritenuta cena la circostanza che il veicolo dell’ A. sia andato ad urtare contro

i due manufatti autostradali, tanto non basta ad evidenziare che i giudici di merito abbiano ignorato l’art. 2054 c.c., comma 1 giacchè l’apprezzamento di detta circostanza al lume delle complessive emergenze del verbale e, dunque delle contrastanti dichiarazioni che il Tribunale ha detto emergere da esso ben avrebbe potuto e dovuto assumere rilievo ai fini dell’applicazione della detta norma. In pratica non è condivisibile l’assunto della ricorrente per cui, una volta certo l’urto contro i manufatti, fosse doveroso ricondurre positivamente la posizione dell’ A. al detto art. 2054, comma 1. Tale riconduzione poteva essere esclusa dalla complessiva valutazione del verbale, che il Tribunale ha fatto nei termini di assoluta incertezza sulla dinamica del sinistro.

5. La Corte rigetta il ricorso e in considerazione che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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