Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13259 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20799-2016 proposto da:

PRO ITER PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO S.R.L. – C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA MARTINI 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARASCIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24,

presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE SARDEGNA,

rappresentata e difesa dagli avvocati SONIA SAU ed ALESSANDRA CAMBA;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

MILANO, depositata il 12/07/2016, emessa sul procedimento iscritto

al n. R.G. 10815/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Capasso Lucio che chiede, in

accoglimento del proposto ricorso, di dichiarare la competenza per

territorio del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia

di Impresa, ordinando la prosecuzione del processo innanzi a detto

Giudice;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ordinanza depositata il 12 luglio 2016 il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, declinava la propria competenza per territorio con riguardo alle domande proposte da Pro iter Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l., SO.TEC s.r.l., G.L. e Tecnolav Engineering s.r.l. nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna: domande inerenti a un contratto di appalto pubblico di servizi di ingegneria avente ad oggetto la progettazione preliminare e l’eventuale progettazione definitiva per l’appalto integrato dei lavori di adeguamento di alcune arterie stradali. Tali domande erano dirette alla condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo e, in via subordinata, al risarcimento dei danni o alla corresponsione dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento.

2. – Il ricorso, proposto dagli attori tutti, si fonda su due motivi, uno principale e l’altro subordinato. Resiste la Regione Autonoma della Sardegna. Il pubblico ministero presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza del Tribunale di Milano. La Regione Autonoma della Sardegna ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 20 c.p.c., dell’art. 1182 c.c., comma 3, L. n. 136 del 2010, artt. 3 ss., del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 185 e dell’art. 8 del contratto. Assumono i ricorrenti che in forza della previsione del D.Lgs. n. 136 del 2010, art. 3, comma 1, i pagamenti delle stazioni appaltanti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture debbono essere fatti utilizzando esclusivamente conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle varie commesse. Deducono altresì che il contratto concluso inter partes conteneva disposizione conforme a tale previsione normativa con la quale era stabilito che i relativi pagamenti andassero eseguiti su di un conto corrente bancario aperto presso uno sportello di Banca Carige ubicato in Milano.

2. – Col secondo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 8 del contratto ed esposto che in base a tale disposizione convenzionale i pagamenti afferenti il contratto andavano “emessi sulla tesoreria regionale presso R.T.I. Unicredit Banca s.p.a. (capogruppo), via Zamboni n. 20 Bologna”.

3. – Entrambi i motivi sono infondati, e così il ricorso.

E’ principio consolidato quello per cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetti all’autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato (per tutte: Cass. 16 febbraio 2012, n. 2265; Cass. 6 ottobre 2011, n. 20530). Conta, infatti, il luogo ove ha sede l’ufficio di tesoreria dell’ente debitore poichè le norme di contabilità pubblica dispongono che il pagamento si effettui mediante mandati tratti su tali uffici, e ciò anche quando è previsto l’accreditamento delle somme dovute sul conto bancario o postale del creditore, o la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettere al creditore, giacchè nella sede della tesoreria regionale si provvede alla emissione dell’assegno o si dispone l’accreditamento (Cass. 25 novembre 2005, n. 25016).

Tale regola non è incisa dal D.Lgs. n. 136 del 2010, art. 3, comma 1, secondo cui per assicurare una tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane, dedicati, anche non in via esclusiva. Infatti, in base a quanto sopra osservato, ciò che assume rilievo, ai fini del locus destinatae solutionis e, conseguentemente, del radicamento della competenza, è l’individuazione della sede dell’ufficio di tesoreria di cui si avvale l’ente debitore, il quale è incaricato del pagamento secondo le norme che disciplinano i mandati di spesa, e non l’identificazione dell’istituto bancario o postale in cui affluiscono le somme che spettano al creditore. Per la stessa ragione non è risolutivo quanto convenuto contrattualmente in conformità della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

Ma il regolamento di competenza non può dirsi fondato nemmeno avendo riguardo alla disposizione convenzionale secondo cui i pagamenti “saranno emessi sulla tesoreria regionale presso R.T.I. Unicredit Banca s.p.a., via Zamboni n. 20 – Bologna”. La convenzione per il servizio di tesoreria intercorsa tra la Regione Sardegna e Unicredit nulla specificamente dispone con riferimento alla sede di tali servizi, rinviando, per quanto da essa non disposto, al capitolato speciale di appalto. Il Tribunale di Milano ha accertato che in base al capitolato i servizi di tesoreria sono ubicati a Cagliari. Sul punto non vi è specifica censura. Una volta individuata la sede dei servizi di tesoreria, non vale opporre che nel contratto sia indicata altra località, giacchè l’atto di autonomia privata non può indicare sedi di tesoreria diverse da quelle realmente esistenti. Nè, d’altro canto, la clausola può importare una deroga della competenza, giacchè essa non indica un foro stabilito convenzionalmente dalle parti a norma dell’art. 28 c.p.c..

Non ritiene, infine, il Collegio possa condividersi quanto argomentato dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni scritte: se è vero che il convenuto è tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, è altrettanto vero che la Regione Autonoma della Sardegna ha puntualmente eccepito, in comparsa di risposta, che ai fini della competenza rilevava il luogo ove aveva sede il proprio ufficio di tesoreria, prospettando, seppur implicitamente, che lo stesso era ubicato a Cagliari (città, infatti, indicata dalla convenuta ai fini dell’individuazione del focus destinatae solutionis). La stessa Regione non era poi tenuta a contestare la competenza di altro ufficio giudiziario avendo riguardo alla previsione dell’art. 8 del contratto, visto che, come già osservato, tale disposizione non stabiliva un foro convenzionale.

4. – La causa dovrà dunque proseguire avanti al Tribunale di Cagliari, cui è pure demandato di regolare le spese del giudizio relativo al proposto regolamento di competenza.

PQM

 

La Corte:

dichiara che competente a decidere la controversia è il Tribunale di Cagliari, cui rimette la statuizione sulle spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ sezione civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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