Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13258 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33333/2018 proposto da:

I.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Praticò, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato per legge in Roma Via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 603/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 3 aprile 2018, respinge il ricorso proposto da I.R., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello perviene alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) preliminarmente deve essere affermata la non accoglibilità della richiesta di audizione formulata dall’appellante, in quanto il richiedente è stato già sentito dalla Commissione territoriale in modo approfondito e comunque nella suddetta richiesta non sono state indicati fatti o circostanze specifiche e concrete sui quali avrebbe dovuto essere ascoltato;

b) quanto alla domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale l’ha respinta sul principale argomento della inverosimiglianza e contraddittorietà della vicenda narrata dal ricorrente e quindi sulla sua non credibililità, valutazioni con le quali non si può non concordare;

c) può aggiungersi che la vicenda narrata è di tipo privatistico, riguardando contrasti familiari sorti per ragioni ereditarie, sicchè è fuori dal perimetro applicativo della protezione internazionale;

d) va confermato anche il rigetto della protezione umanitaria, non potendosi attribuire, di per sè, rilievo all’argomento secondo cui in caso di rientro in patria il ricorrente si troverebbe in una condizione di estrema povertà derivante dalle generali condizioni del Paese, trattandosi di un argomento che tocca valutazioni di tipo politico;

e) d’altra parte non sono stati provati elementi idonei a dimostrare un percorso di integrazione in Italia;

3. il ricorso di I.R. domanda la cassazione della suddetta sentenza per un unico motivo, al quale oppone difese, con controricorso, il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dalla l’Avvocatura Generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo si contesta, per vizio di motivazione e violazione di legge, il giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente espresso dalla Corte d’appello (e ancora prima dal Tribunale) sarebbe il frutto di considerazioni ipotetiche e speculative prive di riscontri oggettivi derivanti da un approfondimento istruttorio d’ufficio privo di indicazioni delle fonti di tale valutazione;

2. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che in esso non viene contestata la statuizione della Corte d’appello secondo cui la vicenda narrata, essendo di natura privata – riguardando contrasti familiari sorti per ragioni ereditarie – è estranea al sistema della protezione internazionale;

2.1. tale statuizione è conforme alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte secondo cui le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

2.2. ne deriva che la suindicata statuizione – basata su un accertamento di fatto non ritualmente contraddetto – è idonea di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale (che è l’unica cui si riferisce il ricorso);

2.3. pertanto, la relativa omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure sul punto, essendo la statuizione non censurata divenuta definitiva e quindi non potendosi più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

3. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l’indicata ragione con assorbimento di ogni altro profilo di censura;

4. le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza;

5. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate Euro 2100,00 (duemilacento/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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