Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13258 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 08/10/2015, dep. 28/06/2016), n.13258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23594-2013 proposto da:

B.C., (OMISSIS), domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CITTADINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CITTADINO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato MARIA GABRIELLA

MAZZACUVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO CIUFO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3219/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2013 R.G.N. 4234/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ANTONIO CITTADINO;

udito l’Avvocato CLAUDIO CIUFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 9 febbraio 2012, accolse la domanda di condanna al risarcimento dei danni da violazione del proprio diritto all’onore e alla reputazione proposta da R.C. nei confronti di B.C., ritenendo di indiscutibile contenuto diffamatorio una frase, pronunciata da quest’ultima al cospetto di più persone nel corso dell’assemblea del Consorzio “(OMISSIS)”, presieduto dall’attore.

I testi escussi avevano, difatti, confermato che, a microfoni spenti e in assenza di registrazione, la convenuto aveva espressamente accusato il R. di accantonare i fondi in bilancio “aspettando il momento opportuno per farli sparire” (la domanda riconvenzionale della B., inerente ad altra frase asseritamente diffamatoria proferita nei suoi confronti, era stata rigettata dallo stesso Tribunale per tardività della relativa proposizione).

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dalla convenute in prime cure, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina B. C. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

Resiste R.C. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Va premesso che la sentenza della Corte di appello oggi impugnata è stata pubblicata il 31 maggio 2013, nel vigore (a far data dall’11 settembre 2012) della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, onde tutte le doglianze riferibili al vecchio testo della norma in parola devono ritenersi inammissibili.

La disamina delle censure che possono ancor oggi dirsi ammissibili non conduce al risultato sperato dall’odierna ricorrente.

La Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi logico-

giuridici, ha difatti ritenuta raggiunta la prova del fatto storico contestato alla B., valutandone, con motivazione non sindacabile in questa sede, il contenuto, la portata e l’effetto diffamatorio, ed escludendone, in consonanza con consolidati principi più volte affermati da questa Corte regolatrice, il requisito della continenza, essendo tracimato il (legittimo) diritto di critica dell’operato del Presidente del consorzio in una (illegittima quanto indimostrata) accusa di attendere il momento opportuno per appropriarsi dei fondi di pertinenza dell’ente (così accusandolo, nella sostanza, dinanzi a più persone, di coltivare un’intenzione inequivocamente delittuosa).

Tale valutazione, impinguendo nel merito della causa, non è suscettibile di ulteriore disamina in punto di fatto da parte del giudice di legittimità, mentre le decisioni adottate in rito dalla Corte territoriale (irrilevanza ai fini del decidere del capitolo 7 della richiesta di prova testimoniale proposta dalla B., inammissibilità per genericità della medesima prova, di cui al capitolo 3 della richiesta), rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito quanto alla relativa valutazione, non appaiono passibili di legittime censure poichè scevre a loro volta da vizi logico-giuridici.

La ulteriore doglianza (invero assai ardita, alla luce delle risultanze probatorie emerse in corso di giudizio) volta ad escludere l’esistenza stessa del fatto contestato alla B. (la frase “non sarebbe stata mai pronunciata”) risulta, a tacer d’altro, inammissibile, poichè con essa viene rappresentata a questa Corte un’ipotesi di errore revocatorio, destinato ad altra e diversa forma di impugnazione.

Tutti i motivi di ricorso sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

La ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure non più rappresentabili in questa sede, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse –

ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

La ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi euro 3200, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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