Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13258 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8961/2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO SS, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati STENDARDO

Giovanni, PRAGLIOLA ORIANA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA in persona del

Ministro e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – UFFICIO

SCOLASTICO PROVINCIALE DI FORLI’ (già CSA), DIREZIONE DIDATTICA 4^

CIRCOLO DI FORLI’;

– intimati –

avverso la sentenza n. 491/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

23.4.09, depositata l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza qui impugnata ha negato alla parte ora ricorrente-dipendente dell’amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrata nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – il diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente alla data dell’anzidetto inquadramento riconoscendo invece l’anzianità convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

La sentenza è impugnata con ricorso per due motivi.

La parte intimata resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6 CCNL comparto scuola 4 agosto 1995, degli artt. 34 e 48 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, degli artt. 8 e 19 CCNL 15 marzo 2001, degli artt. 87 e 142 del CCNL 24 luglio 2003.

In sintesi, viene criticata la tesi, accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui il transito dei dipendenti nell’nuovo ruolo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi sarebbe regolato dalle specifiche disposizioni del CCNL 2001 prevalenti sulle precedenti istruzioni di carattere generale ivi compresa quella contenente il richiamo al D.P.R. n. 399 del 1900.

Il secondo motivo di ricorso (peraltro numerato come terzo) denunzia vizio di motivazione sulla qualificazione di quella del Direttore dei servizi generali e amministrativi quale nuova figura professionale.

I due motivi, da trattarsi congiuntamente perchè connessi, sono infondati, avendo la Corte territoriale deciso in modo sostanzialmente conforme al principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un precedente orientamento, secondo cui “La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola- regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento” (v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912- 24913 – 24914 nonchè numerose altre conformi in pari data; in precedenza v., sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).

Poichè non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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