Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13257 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3805-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA,

5, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato OSVALDO PIETRICOLA;

– ricorrente –

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA ANTONIO MANCINI,

4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA CARTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO DE SIMONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 733/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre

2016, n.136/2016 del Primo Presidente.

Si rileva quanto segue.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La sentenza impugnata così ricostruisce la vicenda processuale.

Con sentenza del 17 marzo 2010 il Tribunale di Latina, accogliendo la domanda di responsabilità sociale dell’amministratore unico della società dichiarata fallita – domanda proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di F.F. – condannava quest’ultimo a pagare alla curatela fallimentare la complessiva somma di Euro 140.619,88, oltre interessi.

Avverso detta sentenza interponeva gravame F.F., il quale chiedeva riformarsi la decisione di prime cure e rigettarsi le domande avversarie.

Si costituiva il Fallimento (OMISSIS), che chiedeva respingersi l’impugnazione proposta.

2. – La Corte di appello di Roma, con sentenza pubblicata il 2 febbraio 2015, accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto riduceva l’importo oggetto della condanna risarcitoria a Euro 90.399,83, oltre interessi. Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale disattendeva il motivo di gravame dell’appellante incentrato sul giudicato di assoluzione dello stesso F. in sede penale; riconosceva poi esistente la responsabilità dell’amministratore nei confronti della società fallita ritenendo, tuttavia, che le sanzioni fiscali irrogate alla stessa per il mancato pagamento dell’Iva erano ancora sub judice e osservando, inoltre, che il Fallimento non aveva pienamente dimostrato l’esistenza delle condotte illecite contestate e il nesso di causalità tra le stesse e il danno.

3. – Contro tale pronuncia ricorre per cassazione F.F., il quale basa la propria impugnazione su due motivi; resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS), che ha spiegato ricorso incidentale, pure articolato in due motivi, e ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale l’istante lamenta che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il disposto dell’art. 654 c.p.p.. Deduce che la Corte di appello aveva impropriamente ritenuto che il giudicato di assoluzione fosse vincolante nel giudizio civile solo qualora contenesse uno specifico accertamento in ordine all’insussistenza del fatto, ovvero in merito alla partecipazione dell’imputato alla condotta criminosa, e non anche quando fosse pronunciata assoluzione a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

1.1. – Con il secondo motivo il ricorrente principale evidenzia che il danno derivante dall’omesso controllo dell’organo amministrativo, ovvero da operazioni illegittime che abbiano determinato l’assoggettamento della società a procedura concorsuale non possa automaticamente identificarsi nella differenza tra l’attivo e il passivo della società, essendo necessario un effettivo accertamento circa l’esistenza del danno e circa il nesso di causalità intercorrente tra lo stesso e la condotta effettivamente posta in essere dall’amministratore cui si imputa quel pregiudizio.

2. – Il primo motivo di ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e del divieto dei nova in appello, nonchè violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova; oppone, altresì, l’avvenuta definizione negativa, prima della pubblicazione della sentenza gravata, dei giudizi tributari relativi alle sanzioni irrogate per omessa applicazione dell’Iva. Deduce cioè l’istante che il tema del contenzioso tributario, fatto valere dalla controparte nel proprio atto d’appello, non era stato introdotto nel giudizio di primo grado; assume poi non corrispondere al vero che i giudizi relativi alle sanzioni irrogate con riferimento all’imposta sul valore aggiunto fossero ancora pendenti e rileva che era onere della ricorrente produrre le sentenze pronunciate con riferimento alle contestate violazioni fiscali.

2.1. – Col secondo motivo la sentenza impugnata è censurata dal ricorrente incidentale per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., assumendosi come immotivata ed erronea l’attuata compensazione, nella misura del 50%, delle spese del doppio grado, avendo particolarmente riguardo a quanto dedotto con il primo motivo del ricorso incidentale.

3. – La parte controricorrente ha censurato la proposta formulata dal relatore a norma dell’art. 380 bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modifiche, in L. n. 197 del 2016.

Secondo tale norma nei casi previsti dall’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’art. 376, comma 1, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. Nella specie, la proposta menzionava, sia per il ricorso che per il controricorso, l’inammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3: essa risultava, quindi, pienamente conforme al dettato normativo. Per quanto il tema non rilevi sul piano della corretta applicazione delle norme processuali, che sono quelle dettate dal legislatore, può osservarsi, poi, che la proposta risultava pure conforme al protocollo d’intesa tra Corte di cassazione, Consiglio nazionale forense e Avvocatura generale dello Stato: atto – questo – che, tra le varie soluzioni possibili, suggerisce quella della semplice menzione del dato normativo pertinente all’ipotesi di inammissibilità. Per il resto, occorre avvertire che la novella legislativa non prospetta dubbi in punto di costituzionalità. Come questa Corte ha già affermato, infatti, “la previsione di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all’art. 375 c.p.c. – in luogo della relazione (o cd. “opina mento”) depositata in cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380 bis c.p.c. – appartiene (…) all’esercizio della discrezionalità del legislatore in ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacchè trattasi di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non affatto vincolante per il Collegio e che, di per sè, ove rimanga confinata nell’alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione, neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del contraddittorio” (Cass. 10 gennaio 2017, n. 395)

3.1. – Il Collegio condivide la proposta del relatore.

Sia il ricorso principale che quello incidentale sono mancanti di una adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa, secondo quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926).

Nel caso del ricorso principale l’esposizione dei motivi è preceduta da un generico richiamo alla sentenza impugnata, la quale avrebbe accolto “purtroppo soltanto in parte” il gravame del ricorrente, e da un rinvio, altrettanto laconico, alle censure già mosse alla sentenza di primo grado. I contenuti delle vicende, sostanziale e processuale, che dovrebbero essere alla base del ricorso per cassazione sono quindi ignorati e di essi non vi è appropriata rappresentazione nemmeno nel corpo dei motivi, che sono oltretutto articolati in modo atecnico, senza alcun pertinente richiamo alle diverse ipotesi, enucleate dall’art. 360 c.p.c., cui le diverse censure devono potersi ricondurre.

Analoghe considerazioni vanno svolte con riferimento al ricorso incidentale, il quale presenta le stesse carenze del ricorso principale, differenziandosene solo per l’indicazione delle statuizioni adottate nel dispositivo della sentenza di appello (che la Curatela fallimentare riproduce nella parte iniziale del proprio atto). E’ da rimarcare, in proposito, che quando comprenda anche un ricorso incidentale, il controricorso deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. 21 settembre 2015, n. 18483).

Si può aggiungere, per mera completezza, che il primo motivo di ricorso è pure carente di autosufficienza (avendo particolarmente riguardo sia ai contenuti della comparsa di risposta di F.F., riprodotta solo per brevi stralci con riguardo alle conclusioni, da cui dovrebbe desumersi la novità delle censure proposte dalla controparte in fase di appello, sia a quelli dei ricorsi proposti avanti alla Commissione tributaria di Latina), oltre che diretto a una inammissibile revisione dell’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito con riguardo alla natura negligente dei comportamenti posti in atto dall’ex amministratore della società fallita (pag. 12 del ricorso incidentale). Pure il secondo motivo presenta profili di inammissibilità, in quanto la censura non ha consistenza autonoma e si risolve nella esplicazione delle conseguenze che discenderebbero, in punto di spese, dall’accoglimento del primo motivo di ricorso e dal venir meno della soccombenza reciproca dei contendenti in fase di appello.

4. – I due ricorsi sono dunque inammissibili.

5. – Per la reciprocità della soccombenza delle parti le spese di giudizio vengono compensate.

6. – E’ dovuto, da parte ricorrente, l’ulteriore importo a titolo di contributo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; l’ammissione del controricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo in questione, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

PQM

 

La Corte:

dichiara inammissibili il ricorso principale e quelli incidentale; compensa integralmente le spese processuali; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^ Sezione Civile, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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