Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13256 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 31/05/2010), n.13256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GE SPECIALTIES S.R.L., gia’ Crompton Specialties s.r.l. (di seguito

anche la “Societa’”), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20 –

STUDIO LEGALE GIANNI ORIGONI GRIPPO E PARTNERS, presso lo studio

dell’avvocato FUSILLO MATTEO, che la rappresenta e difende, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., D.M.M., D.V.Z., P.

R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 3, presso lo

studio dell’avvocato ANDRONI AMOS, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALEMME MARIANNA, D’ADAMO PIETRO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 282/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/06/2006 r.g.n. 150/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato FUSILLO MATTEO;

udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA per delega AMOS ANDREONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso e in

subordine rimessione atti alle Sezioni Unite.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi in data 20 febbraio 2002 al giudice del lavoro di Larino, C.L., D.M.M., D.V. Z. e P.R. esponevano che tutti dipendenti della Witco Specialties Italia S.p.A., con sede in (OMISSIS), nei giorni (OMISSIS) (il C.L.), (OMISSIS) (il D.M.) (OMISSIS) (il D.V.Z.) e il (OMISSIS) (il P.R.) si erano assentati dal lavoro per malattia, in concomitanza di scioperi indetti in quei giorni dalle Organizzazioni Sindacali.

Aggiungevano che il datore di lavoro, senza tenere in alcun conto il motivo effettivo della mancata prestazione lavorativa da parte loro, aveva operato le trattenute sulla retribuzione, considerandoli assenti per adesione agli anzidetti scioperi.

Tanto premesso chiedevano che la suindicata societa’ fosse condannata a restituire loro le somme indebitamente trattenute (L. 126.537 per il C., L. 142.601 per il D.M., L. 391.543 per il D. V. e L. 139.858 per il P.), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria fino al saldo ed alla rifusione delle spese del giudizio.

La Witco Specialties Italia S.p.A., ritualmente costituitasi nei distinti procedimenti attivati dai ricorrenti, chiedeva il rigetto delle domande, sostenendo che, nei giorni indicati dagli istanti, vi erano stati degli scioperi aziendali con totale astensione dei dipendenti dal lavoro; che, in occasione di tali scioperi, era stata registrata, anche per razione di picchettaggio posta in essere dagli organizzatori nei pressi degli accessi allo stabilimento, una totale paralisi dell’attivita’ dell’azienda; che la tensione verificatasi aveva determinato anche l’intervento della polizia, allo scopo di scongiurare eventuali disordini; che, nella riscontrabile totale impossibilita’ di utilizzazione del personale dipendente, si era realizzato un caso tipico di sospensione del rapporto lavorativo per assoluta ed incolpevole impossibilita’, per il datore di lavoro, di ricevere la prestazione; che, pertanto, ai ricorrenti non spettava la retribuzione, anche se assenti per malattia, atteso che, nel momento in cui si era verificato tale loro impedimento, il rapporto di lavoro era gia’ sospeso per effetto dello sciopero ne’ la malattia dei predetti poteva dar luogo ad una nuova sospensione oppure modificare il titolo legittimante tale sospensione.

Il Tribunale di Larino, con sentenza del 24 settembre 2002, accoglieva le domande, ritenendo che in tali casi il datore di lavoro fosse ugualmente obbligato a corrispondere la prestazione ai lavoratori assenti per malattia.

Avverso tale decisione proponeva appello la Crompton Specialties s.r.l.. (gia’ Witco Specialties Italia S.p.A), cui resistevano i lavoratori chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20 – 25 luglio 2005, l’adita Corte di Appello di Campobasso rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che i lavoratori, impossibilitati per la precarieta’ delle loro condizioni fisiche a svolgere attivita’ lavorativa, qualora non abbiano manifestato la loro adesione allo sciopero, non debbano essere privati della retribuzione, in applicazione del disposto dell’art. 2110 c.c., in quanto, nella valutazione di evidenti ragioni di contenuto sociale, la peculiare natura dell’impedimento doveva portare a derogare l’impostazione normativa dell’art. 1463 c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la GE Specialties s.r.l.

gia’ Crompton Specialties s.r.l., con un unico motivo.

Resistono i lavoratori con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo d’impugnazione la societa’ ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1174, 1205, 1256, 1346, 1463 e 2110 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)sostiene l’erroneita’ della pronuncia impugnata, richiamando la giurisprudenza, per lungo tempo, maggioritaria di questa Corte (tra le tante, Cass. 7 febbraio 1991 n. 1256), alla cui stregua, nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro, da parte della generalita’ dei dipendenti di un’impresa, sia mancata per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno, ai sensi dell’art. 1463 c.c.) anche per quei lavoratori il cui rapporto sia gia’ sospeso per malattia ai sensi dell’art. 2110 c.c.. Cio’ in quanto il rischio addossato al datore di lavoro da tale norma – che mira a realizzare la parita’ di trattamento fra il lavoratore sano e quello infermo – non puo’ essere estesa a situazioni di forza maggiore, diverse dagli eventi eccezionalmente contemplati dalla norma stessa, le quali, paralizzando, con l’inattivita’ dell’impresa, i rapporti di lavoro relativi alla generalita’ dei dipendenti, non possono non investire anche i rapporti sospesi per malattia, tanto piu’ che, diversamente opinando, si riserverebbe ai lavoratori ammalati un trattamento addirittura privilegiato rispetto a quello dei lavoratori in attivita’ di servizio. Il motivo e’ privo di fondamento.

Come sottolinea la societa’ ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente disatteso la tesi sostenuta nella impugnata decisione, affermando che, nell’ipotesi in cui la prestazione di lavoro, da parte della generalita’ dei dipendenti di un’impresa, sia mancata per causa non imputabile al datore di lavoro, il diritto alla retribuzione viene meno, ai sensi dell’art. 1463 c.c., anche per quei lavoratori il cui rapporto sia gia’ sospeso per malattia, ai sensi dell’art. 2110 c.c. (tra le tante, Cass. 23 aprile 1982 n. 2522; 9 maggio 1983, n. 3158; 13 giugno 1984, n. 3529; 7 febbraio 1991, n. 1256). Tale principio, che non e’ stato condiviso dalla sentenza impugnata, ma su cui si fonda la difesa della ricorrente societa’, si basa essenzialmente su due ordini di ragioni:

da un lato, il rischio addossato al lavoratore dall’art. 2110 c.c. cit. non potrebbe essere esteso a situazioni di forza maggiore, diverse dagli eventi eccezionalmente contemplati dalla norma stessa, le quali, paralizzando, con l’inattivita’ dell’impresa, i rapporti di lavoro relativi alla generalita’ dei dipendenti, non possono non investire anche i rapporti sospesi per malattia; dall’altro, la disposizione in oggetto mirerebbe a realizzare la parita’ di trattamento tra il prestatore sano e quello infermo, parita’ che sarebbe violata da una sua diversa interpretazione, la quale finirebbe per riservare al lavoratore ammalato un trattamento addirittura privilegiato rispetto a quello del dipendente in attivita’ di servizio. Tali argomentazioni, sono state, tuttavia, analiticamente disattese, dal piu’ recente orientamento, instaurato da Cass. 9 aprile 1998 n. 3691, con motivazione ampiamente convincente, alla cui stregua, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro si trovi nell’impossibilita’ di ricevere la prestazione lavorativa per causa a lui non imputabile (nella specie, per l’adesione ad uno sciopero da parte della stragrande maggioranza del personale dipendente e la conseguente inutilizzabilita’ del personale residuo non scioperante), il diritto alla retribuzione non viene meno per quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia gia’ sospeso per malattia ai sensi dell’art. 2110 c.c. atteso che la speciale disciplina dettata per ragioni di carattere sociale dall’art. 2110 c.c. investe in via esclusiva il rapporto tra datore di lavoro e singolo lavoratore, e su di essa non possono pertanto incidere le ragioni che, nel medesimo periodo di sospensione del rapporto, rendano impossibile la prestazione di altri dipendenti in servizio, senza che, peraltro, possa in tal modo configurarsi una violazione del principio di parita’ di trattamento, posto che detto principio non puo’ essere validamente invocato al fine di eliminare un regime differenziale voluto a tutela di particolari condizioni gia’ ritenute meritevoli di un trattamento privilegiato. Da tutto cio’ consegue che gli attuali resistenti, per la concomitante loro assenza dal lavoro in coincidenza con l’astensione, per sciopero, degli altri dipendenti della societa’ ricorrente, stante la gia’ evidenziata non collegabilita’ ai fini che qui rilevano – del rapporto lavorativo dei primi con quello dei secondi, non potevano come correttamente ha osservato il Giudice di appello essere privati della retribuzione, nel momento in cui, impossibilitati a rendere la prestazione per motivi di salute, non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero, dovendo, in applicazione, appunto, del disposto dell’art. 2110 c.c., essere loro attribuita la retribuzione, proprio perche’, nella valutazione di evidenti ragioni di contenuto sociale, la peculiare natura dell’impedimento dei lavoratori deve portare a derogare l’impostazione normativa dell’art. 1463 c.c..

In questa prospettiva come ancora correttamente osservato dal Giudice a qua, nessuna valenza, in senso contrario, puo’ assumere la coincidenza tra l’insorgenza della malattia dei lavoratori e le giornate delle astensioni dal lavoro degli altri dipendenti per sciopero, atteso che non puo’ parlarsi, come pretenderebbe la societa’ ricorrente, di unicita’ di sospensione del rapporto di lavoro sia per i lavoratori “sani” che per quelli “malati”, e cio’ perche’ la non collegabilita’ tra i diversi rapporti dei predetti comporta che la sospensione per effetto della malattia del lavoratore non si aggiunge a quella concernente i rapporti dei lavoratori “sani”, tanto da determinare un mutamento del titolo legittimante la sospensione stessa, bensi’ si concretizza in modo autonomo e distinto, come se l’impedimento a rendere la prestazione lavorativa per effetto della malattia fosse insorto in un giorno di normale espletamento dell’attivita’ aziendale. Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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