Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13256 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 24/01/2020, dep. 30/06/2020), n.13256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27685/2018 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino n. 7

presso lo studio dell’avvocato Laura Barberio che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Gianluca Vitale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 315/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 12 febbraio 2018, respinge il ricorso proposto da U.F., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del locale Tribunale che ha respinto il ricorso del richiedente contro il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. la Corte d’appello perviene alla suddetta conclusione rilevando, per quel che qui interessa, che:

a) nell’atto di appello il ricorrente pur contestando la valutazione di non credibilità e genericità del proprio racconto effettuata dal Tribunale, non ha fornito ulteriori chiarimenti specialmente sulla posizione della madre rimasta in (OMISSIS) benchè, a suo dire, accusata di adulterio (reato punito molto severamente nel Paese) e neppure ha avanzato alcuna richiesta di audizione al suddetto fine;

b) deve essere sottolineata la genericità delle censure relative alla situazione del proprio Paese di origine quale indicata dal primo giudice, aggiungendosi che da autorevoli fonti aggiornate risulta che la situazione socio-politica in (OMISSIS) è in via di miglioramento anche grazie ad una maggiore efficacia dell’azione di contrasto della polizia governativa alle violenze perpetrate dal gruppo eversivo (OMISSIS), violenze che peraltro non hanno mai toccato la parte meridionale del Paese da cui proviene il ricorrente;

c) altrettanto generiche sono le censure relative al rigetto della protezione umanitaria, con le quali non si espone alcuna concreta argomentazione volta a confutare l’ordinanza del Tribunale sul punto, sostenendosi che il mero dato della provenienza dalla (OMISSIS) sarebbe sufficiente ad ottenere il relativo permesso di soggiorno, senza evidenziare la sussistenza di seri e gravi motivi di carattere umanitario come richiesto dalla corrispondente normativa;

d) l’infondatezza dell’appello porta a ritenere che ricorra la fattispecie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 di azione esercitata in sede di gravemente quanto meno per colpa grave, e quindi comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, effettuata con contestuale decreto;

3. il ricorso di U.F. domanda la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in tre motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di plurime disposizioni legislative sostenendosi che il giudizio negativo sulla credibilità del ricorrente espresso dalla Corte d’appello (e ancora prima dal Tribunale) sarebbe il frutto di considerazioni ipotetiche e speculative prive di riscontri oggettivi derivanti da un approfondimento istruttorio d’ufficio, effettuato con congrua indicazione delle fonti di tale valutazione;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di plurime disposizioni legislative con riguardo al rigetto della protezione umanitaria che si assume essere stato disposto senza il rispetto dei criteri legali previsti per i quali dovrebbe rilevare ad un’effettiva e incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali tra il Paese di origine e quello di arrivo;

1.3. con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, contestandosi la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla Corte d’appello nella parte finale della sentenza impugnata;

2. il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte;

3. il primo motivo è inammissibile perchè, per consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e qualora le dichiarazioni dell’interessato siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, evenienza che qui non viene in considerazione (vedi, per tutte: Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; Cass. 19 febbraio 2019, n. 4892);

3.1. d’altra parte, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);

3.2. nella specie, si contesta il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice, senza impugnare con le anzidette modalità la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente effettuata dal Tribunale, sicchè le censure proposte con il primo motivo finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sè, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate;

4. il secondo motivo è inammissibile perchè le deduzioni del ricorrente in materia di protezione umanitaria risultano del tutto generiche e non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, tanto che dal ricorso non si riesce a individuare la speciale condizione di vulnerabilità che affliggerebbe il ricorrente e che il giudice di merito avrebbe trascurato di considerare, perchè nel ricorso si fa esclusivo riferimento all’inadeguatezza delle condizioni di vita in (OMISSIS), in modo generico e non personalizzato, ad un’effettiva e incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali tra il Paese di origine e quello di arrivo;

4.1. pertanto – come affermato dalla Corte d’appello – mancano idonee allegazioni da parte del richiedente, dirette a dimostrare il necessario collegamento delle condizioni di vita del Paese di origine con la propria vicenda personale oppure l’esistenza di situazioni di vulnerabilità, visto che la concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, cit. (qui applicabile ratione temporis) comporta che la sussistenza dei presupposti normativamente previsti con riguardo alla specifica situazione del richiedente e non con riguardo alla situazione del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti;

5. infine, il terzo motivo è inammissibile, in quanto in base ad un costante e condiviso indirizzo di questa Corte, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel relativo regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. citato (vedi, per tutte: Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. n. 29228 del 2017);

6. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla si deve disporre per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto difese in questa sede;

8. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove il relativo versamento risulti dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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