Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13255 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 31/05/2010), n.13255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro in carica, e per il CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI DI PALERMO, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato TRICERRI LAURA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PROFITA ARMANDO, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2113/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/02/2005 r.g.n. 1396/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto a D.P.M.C., gia’ dipendente del Comune di Palermo, inquadrata come tale nella quarta qualifica funzionale, profilo di esecutore addetto ai servizi scolastici, poi corrispondente alla categoria (OMISSIS) del C.C.N.L., transitata nei ruoli dell’amministrazione scolastica in base alla L. n. 124 del 1999, art. 8 il diritto all’inquadramento nella categoria (OMISSIS) profilo di assistente tecnico, giudicata corrispondente a quella di provenienza, in luogo della qualifica di collaboratore scolastico – profilo (OMISSIS), attribuitale nel nuovo comparto.

Per cio’ che interessa, la Corte territoriale ha giudicato priva di fondamento la censura di ultrapetizione formulata dall’amministrazione appellante, in relazione alla circostanza che la D.P. aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di assistente amministrativo profilo B e non di assistente tecnico. La Corte ha notato che trattandosi di profili inseriti nel medesimo livello dell’area (OMISSIS) la domanda della lavoratrice diretta ad ottenere il corretto inquadramento ricomprendeva virtualmente o implicitamente la domanda di inquadramento in un profilo diverso, se ricompreso nell’ambito del medesimo livello di inquadramento.

La Corte anche notato che la tabella di equiparazione fra personale ATA degli enti locali e personale dell’amministrazione scolastica, concordata fra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, rendeva infondata la tesi della equiparazione tra “esecutore scolastico” negli enti locali e “collaboratore scolastico” nel comparto scuola, sottolineando che l’accordo collettivo sulle determinazioni delle corrispondenze non era sindacabile e doveva essere applicato dal giudice, non abilitato sostituirsi alla volonta’ delle parti.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, ed il Centro Servizi Amministrativi di Palermo chiedono la cassazione questa sentenza sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

d.P.M.C. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso e’ denunziata omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione della L. n. 124 del 1999, art. 8 del Decreto Interministeriale 23 luglio 1299, n. 184 e del D.M. 5 aprile 2001.

La sentenza impugnatala fronte di una specifica domanda di inquadramento in una precisa qualifica e senza che vi fosse alcuna domanda ulteriore, aveva rintracciato d’ufficio la qualifica a suo avviso corrispondente nell’ambito di quelle proprie del personale ATA, dichiarando cosi’ il diritto della lavoratrice ad una qualifica che essa non aveva nemmeno menzionato.

La sentenza non aveva inoltre considerato che in base al D.M. 23 luglio 1999, art. 6 il trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali avrebbe dovuto riguardare il solo personale in grado di svolgere in favore dell’amministrazione statale le medesime funzioni che l’ente locale doveva fornire allo Stato, sicche’ il solo personale che avrebbe potuto esser trasferito era quello dotato di qualifica e profilo inerenti le dette funzioni, poiche’ diversamente, fra l’altro, il trasferimento avrebbe comportato incrementi di spesa, non consentiti dalla L. n. 124 del 1999.

Il profilo di “esecutore addetto ai servizi scolastici” compendiava “un’attivita’ esecutiva priva di contenuti specialistici, da svolgersi nell’ambito dell’istituzione scolastica senza una peculiare significativa collocazione, provvedendo all’esigenza di base dell’istituzione stessa” sicche’ era erroneo non considerarlo corrispondente a quello di collaboratore scolastico, risultato a cui si sarebbe comunque pervenuti confrontando il C.C.N.L. 31 marzo 1999 – Regioni ed autonomie locali ed il CCNL 26 maggio 1999, comparto scuola.

Infine, il D.M. 5 aprile 2001, di ricezione dell’accordo sindacale 20 luglio 2000, aveva previsto dall’art. 2, punto 3, che il personale ATA transitato nei ruoli della scuola avrebbe svolto “Le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale” dal C.C.N.L. 26 maggio 1999. Quindi l’art. 3, punto 1, u.c. del medesimo accordo, che per l’inquadramento definitivo del personale fa rinvio alla tabella di equiparazione allegata all’accordo medesimo avrebbe dovuto esser letto in questa prospettiva.

Il motivo e’ infondato.

L’interpretazione della domanda e’ compito esclusivo del giudice di merito salvo il controllo sulla relativa motivazione. La Corte d’appello ha adeguatamente giustificato la propria valutazione della domanda della D.P., spiegando perche’ essa dovesse ritenersi diretta a ottenere il corretto inquadramento presso l’ente locale.

Le considerazioni svolte dal ricorso sui limiti entro i quali opera il trasferimento del personale ATA, non sono pertinenti in questa sede, nella quale non si discute di opzione per il mantenimento nei ruoli dell’ente locale, essendo stata la relativa domanda dichiarata inammissibile dalla Corte di merito senza impugnazione da parte dell’interessata.

Le osservazioni sulla corrispondenza fra il vecchio e il nuovo inquadramento, argomentate solo sulla base della denominazione del profilo;sono palesemente inidonee a scalfire la valutazione della Corte di merito fondata sulla tabella di equiparazione.

Infine, i rilievi concernenti l’erronea applicazione del D.M. appaiono del tutto generici. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, ma i profili problematici della vicenda inducono la Corte a dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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