Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13255 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 08/10/2015, dep. 28/06/2016), n.13255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16146-2011 proposto da:

A.G., (OMISSIS), A.D.

(OMISSIS), G.R. (OMISSIS), A.

L. (OMISSIS), A.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CIPRO 46, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI NOSCHESE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE CENTOLA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G. (OMISSIS), BO.GI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI

76, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LIBERATI che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRKO TREMAGLIA

giusta procura a margine del controricorso;

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (OMISSIS), in persona

del Procuratore Dott. M.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G.G. BELLI, 27 presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PIERI NERLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DANIELE CATTANEO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 611/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/03/2011 R.G.N. 1298/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CENTOLA;

udito l’Avvocato GIOVANNI PIERI NERLI;

udito l’Avvocato MAURIZIO LIBERATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

A.G., in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della figlia V., insieme con gli altri congiunti di quest’ultima, convenne dinanzi al Tribunale di Lecco B. G., Bo.Gi. e la Zurich Assicurazione, chiedendone la condanna al il risarcimento dei gravissimi danni subiti dalla figlia, che versava, all’epoca, ancora in coma irreversibile, in conseguenza di un incidente stradale la cui responsabilità era addebitabile in via esclusiva al Bo..

Vennero corrisposti dalla compagnia assicurativa, nelle more del giudizio, acconti sul presumibile importo risarcitorio dovuto agli aventi diritto (pari ad Euro 1.220.000).

A seguito del decesso di A.V., questi ultimi, reiterando le richieste formulate iure proprio all’atto dell’introduzione del giudizio, le estesero a quelle loro dovute iure haereditatis.

Il giudice di primo grado, con ampia e articolata motivazione in ordine all’an e al quantum del risarcimento riconosciuto agli attori, accolse la domanda.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta da questi ultimi, la rigettò, accogliendo il solo motivo relativo alla liquidazione delle spese di primo grado.

Per la cassazione della sentenza della Corte milanese gli appellanti hanno proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono le parti intimate con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia insufficiente, carente e contraddittoria e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo – con il quale si lamenta la erroneità della pronuncia impugnata, che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha negato il ristoro degli ulteriori danni futuri spettanti agli eredi iure successionis e richiesti da questi ultimi con riguardo non soltanto al periodo di inabilità temporanea assoluta (liquidati in Euro 251.500), ma anche alla percentuale di invalidità permanente, accertata dalla CTU nella misura del 95% – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il danno de quo andasse risarcito in via effettiva e non ipotetica, in relazione al tempo di vita realmente vissuto dalla vittima, in consonanza con una più che costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (onde l’ininfluenza della dichiarazione di inammissibilità del documento prodotto in questa sede, non attinente ai profili che rendono legittime le produzioni documentali dinanzi a questa Corte ex art. 372 c.p.c.).

Nè può assumere rilievo, trattandosi di danno riconosciuto iure haereditatis, la causa della morte, atteso che nel “patrimonio” del soggetto defunto non rientra il danno da morte (la cui risarcibilità ex se è stata di recente esclusa dalle sezioni unite di questa Corte), ma quello, non patrimoniale, sofferto per il periodo di tempo in cui egli è vissuto, fino al giorno del decesso, mentre la stessa nozione di invalidità permanente postula che la salute della persona illecitamente vulnerata abbia pur sempre ritrovato una sua nuova (sia pur compromessa) stabilità.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione di norme degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c., art. 112 c.p.c. in relazione alla omessa liquidazione del danno non patrimoniale iure haereditatis.

Il motivo è palesemente infondato.

La liquidazione del danno non patrimoniale, difatti, è avvenuta, nel giudizio di merito, nel rispetto di tutti i parametri equitativi più volte indicati da questa Corte, avendo il giudice territoriale calcolato e liquidato, in sede di liquidazione tanto del danno biologico “terminale”, quanto del danno morale, con apprezzamento di fatto scevro da errori logico-giuridici (e perciò solo incensurabile in questa sede), una cifra corrispondente a quasi il doppio del massimo di personalizzazione previsto dalle tabelle milanesi (come puntualmente specificato a folio 17 della sentenza impugnata).

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 20.200, di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA