Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13255 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3443-2016 proposto da:

D.L.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE NOCERA;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;

– controricorrente –

e contro

D.L.L., F.A.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. Cron. 1301/2016

del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Capasso Lucio, che ha chieste

dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

nella causa n. 239-11 r.g., avente a oggetto il giudizio di merito conseguente a un sequestro giudiziario immobiliare, con formulazione di distinte domande, il giudice istruttore del tribunale di Salerno, contestualmente alla modifica della misura cautelare e all’ammissione di prove orali, rigettava l’istanza formulata da D.L.M. per la dichiarazione di litispendenza rispetto ad altra causa, pendente presso la corte d’appello di Salerno, avente a oggetto il gravame avverso la sentenza n. 3227-14 che aveva definito un parallelo giudizio, riunito a quello suddetto, in ordine all’accertamento dell’inesistenza di vincoli sociali tra F.A. e i figli D.L.M., L. e A.;

Matteo D.L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, dolendosi della decisione di rigetto in ordine alla litispendenza;

si è costituito con controricorso il solo D.L.A.;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

il giudizio di cui si tratta – instaurato al fine di fare accertare la comproprietà di un immobile e l’esistenza di una società di fatto tra i germani D.L. per l’esercizio di attività alberghiera, con ordine di rendiconto e declaratoria di inesistenza o comunque di inefficacia di eventuali distinti titoli legittimanti la detenzione dell’immobile in capo all’attuale ricorrente D.L.M. – rientra tra quelli non caratterizzati da riserva di collegialità;

ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., a invitare le parti a precisare le conclusioni (cfr. Cass. Sez. U n. 20449-14), in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza;

consegue che, in mancanza dell’invito alla precisazione delle conclusioni, l’ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la potestas iudicandi sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza (v. per tutte Cass. n. 2273712; Cass. n. 18673-10);

il ricorso deve quindi esser dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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