Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13255 del 25/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017), n. 13255
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3443-2016 proposto da:
D.L.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SALVATORE NOCERA;
– ricorrente –
contro
D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSTANTINO MONTESANTO;
– controricorrente –
e contro
D.L.L., F.A.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. Cron. 1301/2016
del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Capasso Lucio, che ha chieste
dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
nella causa n. 239-11 r.g., avente a oggetto il giudizio di merito conseguente a un sequestro giudiziario immobiliare, con formulazione di distinte domande, il giudice istruttore del tribunale di Salerno, contestualmente alla modifica della misura cautelare e all’ammissione di prove orali, rigettava l’istanza formulata da D.L.M. per la dichiarazione di litispendenza rispetto ad altra causa, pendente presso la corte d’appello di Salerno, avente a oggetto il gravame avverso la sentenza n. 3227-14 che aveva definito un parallelo giudizio, riunito a quello suddetto, in ordine all’accertamento dell’inesistenza di vincoli sociali tra F.A. e i figli D.L.M., L. e A.;
Matteo D.L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, dolendosi della decisione di rigetto in ordine alla litispendenza;
si è costituito con controricorso il solo D.L.A.;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
il giudizio di cui si tratta – instaurato al fine di fare accertare la comproprietà di un immobile e l’esistenza di una società di fatto tra i germani D.L. per l’esercizio di attività alberghiera, con ordine di rendiconto e declaratoria di inesistenza o comunque di inefficacia di eventuali distinti titoli legittimanti la detenzione dell’immobile in capo all’attuale ricorrente D.L.M. – rientra tra quelli non caratterizzati da riserva di collegialità;
ai fini dell’ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., a invitare le parti a precisare le conclusioni (cfr. Cass. Sez. U n. 20449-14), in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza;
consegue che, in mancanza dell’invito alla precisazione delle conclusioni, l’ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la potestas iudicandi sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza (v. per tutte Cass. n. 2273712; Cass. n. 18673-10);
il ricorso deve quindi esser dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017