Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13255 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33 (STUDIO LEGALE

SPACCATROSI), presso l’avvocato CONSOLI Franco, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLUCCI NICOLA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10378/2010 del TRIBUNALE di ROMA del

3/05/2010, depositata il 10/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.M.L. ha proposto regolamento di competenza contro la Presidenza del Consiglio dei ministri avverso la sentenza del 10 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale ordinario di Bari, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., sulla controversia introdotta nel marzo del 2009 da essa ricorrente per ottenere la corresponsione di un congruo indennizzo per il pregiudizio arrecatole dallo Stato italiano in ragione della mancata e completa tempestiva attuazione delle direttive CEE 75/363 e 82/76, con le quali gli Stati membri erano stati onerati di corrispondere un adeguato indennizzo a favore dei medici che avessero frequentato corsi di specializzazione.

In particolare, la C. assumeva che, allorquando con il D.Lgs. n. 257 del 1991 era stata data esecuzione tardivamente a quelle direttive dallo Stato italiano, con la concessione a favore degli specializzandi di una borsa di studio annuale, l’adempimento dell’obbligo comunitario non era avvenuto correttamente, essendo rimarti esclusi dal beneficio i medici specializzandi che avevano frequentato il corso di specializzazione compreso fra l’anno accademico 1982-1983 e quello 1991-1992. Ciò, in quanto quel D.Lgs. aveva riconosciuto il beneficio soltanto successivamente alla sua entrata in vigore. Poichè essa deducente aveva frequentato il corso di specializzazione triennale in allergologia fra il 1988-1989 ed il 1990-1991 presso l’Università di Bari era rimasta esclusa dal beneficio.

1.1. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Prestandosi l’istanza di regolamento di competenza ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 3S0-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare manifestamente fondato quanto alla prospettazione con cui assume che il foro erariale di cui all’art. 25 c.p.c. erroneamente sarebbe stato escluso in Roma dal Tribunale quanto al criterio di radicazione della competenza individuato da detta norma nel suo secondo inciso, con riferimento al luogo di insorgenza dell’obbligazione.

Il Tribunale ha individuato tale luogo in bari assumendo che, tanto se l’obbligazione dedotta dalla C. si costruisca come obbligazione fondata sull’esistenza di un rapporto a prestazioni corrispettive tra il medico specializzando e la struttura presso la quale il corso di specializzazione ha avuto luogo, quanto se essa si costruisca come derivante da un comportamento dello Stato italiano qualificabile come fatto illecito ala stregua dell’art 2043 c.c., poichè le prestazioni rese dallo specializzando sono state espletate nell’ambito dello svolgimento del corso di specializzazione nel luogo di localizzazione della struttura e, quindi, nella specie in Bari, l’obbligazione deve in ogni caso reputarsi sorta in Bari.

L’assunto, in disparte l’inesattezza di entrambe le qualificazioni prospettate dell’obbligazione di cui è processo, per come subito si dirà, non è fondato sul piano logico-giuridico, perchè pretende di individuare il luogo di insorgenza dell’obbligazione dando rilievo a fatti storici anteriori alla sua insorgenza e che, dunque, si collocano palesemente prima del momento temporale nel quale essa può ritenersi venuta ad esistenza nel mondo giuridico e, dunque, “sorta” agli effetti dell’art. 25 c.p.c., non diversamente da quanto suppone la norma generale dell’art. 20 c.p.c..

Invero, l’esecuzione delle prestazioni nell’ambito del corso di specializzazione rappresenta il fatto storico che lo Stato italiano, nel dare tardivo adempimento alle direttive di cui trattasi avrebbe dovuto contemplare come oggetto del riconoscimento del ristoro pecuniario effettuato invece solo de futuro, cioè a far tempo dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991. Tale fatto storico – verificatosi per tutti gli specializzandi che, se le direttive fossero state adempiute entro il termine fissato, si sarebbero trovati nella condizione di fruire del beneficio di cui trattasi – è un fatto storico che ha contribuito a determinare l’insorgenza dell’obbligazione, cioè il completamento della fattispecie generativa della responsabilità, soltanto allorquando, emanato il D.Lgs. lo Stato italiano, per sua scelta, ha determinato una situazione per cui i soggetti come la qui ricorrente si sono visti negare il beneficio. Poichè il completamento della fattispecie generatrice del danno si è verificato per effetto del manifestarsi nelle forme dovute della situazione legislativa determinante tale negazione e tale situazione, conforme a quanto accade con riferimento all’esaurimento del procedimento legislativo statale nella Repubblica italiana si verifica in Roma, l’obbligazione di cui trattasi deve ritenersi sorta in Roma, a nulla rilevando che l’esecuzione delle prestazioni fosse anteriormente a tale esaurimento avvenuta in altro luogo, come nella specie in Bari. E’ di tutta evidenza che, allorquando la fattispecie generatrice di un’obbligazione sia la risultante di condotte ed eventi tutti necessari perchè essa si presenti compiuta, il luogo in cui l’obbligazione è sorta, cioè è venuta ad esistere nel modo giuridico, non può che essere quello della verificazione dell’ultima condotta od evento necessari per il consolidamento della fattispecie.

Quanto appena osservato evidenzia che non sono condivisibili – anche se si ipotizza che l’obbligazione dedotta in giudizio, come peraltro, non è, per quanto di seguito si dirà sia obbligazione da illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. – i rilievi svolti dalla difesa erariale nella sua memoria, là dove ha evocato giurisprudenza di questa Corte tendente ad individuare SS. forum commissi delicti nel luogo in cui si è verificato il danno: è palese che il danno nel caso di specie s’è verificato proprio a Roma, dove l’emanazione del D.Lgs. citato ha determinato una situazione di esclusione della ricorrente e degli specializzandi in situazioni simili alla sua, dal beneficio discendente dal diritto comunitario. Il danno, in sostanza, non è rappresentato dalla mancata consecuzione dell’indennità nel corso dell’espletamento della prestazione, atteso che nella situazione di inadempienza legislativa dello Stato italiano, a quella indennità la ricorrente non poteva avere diritto durante quell’espletamento. E’ rappresentato, invece, dalla negazione del beneficio indennitario direttamente derivante dalla mancata contemplazione da parte del provvedimento legislativo di situazioni come quella della ricorrente come giustificative del diritto all’indennizzo. Essendo tale negazione emersa solo per effetto dell’esaurimento del procedimento legislativo delegato per l’attuazione delle direttive comunitarie iniziato con la Legge di delegazione all’attuazione n. 428 del 1990 e compiutosi con l’emanazione del D.Lgs., il danno si è verificato solo in quel momento.

In relazione alla fattispecie oggetto del processo dovrebbe essere, dunque, applicato un principio conforme a quello affermato – con riferimento generico alla fattispecie di deduzione in giudizio di un’obbligazione nascente da un comportamento del legislatore -da Cass. n. 17311 del 2002, secondo cui “Per effetto della disposizione di cui all’art. 25 cod. proc. civ., l’ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato italiano deve essere individuato in quello di Roma (c.d. foro erariale) tutte le volte in cui l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento del legislatore. L’operatività della citata “regula iuris” si estende anche all’ipotesi di domanda proposta nei confronti di più convenuti, determinandosi, in tal caso, l’attrazione delle cause connesse per essere la prevalenza del foro erariale di carattere inderogabile per espressa previsione legislativa (R.D. n. 1611 del 1933, art.6).”.

Le considerazioni svolte sono da ritenere valide anche alla luce della qualificazione che le Sezioni Unite hanno dato della pretesa degli specializzandi esclusi dal beneficio di cui al citato D.Lgs. nel senso di pretesa indennitaria e non basata su un fato illecito del legislatore alla stregua dell’art. 2043 c.c. Si allude alla sent.

n. 9147 del 2009, la quale ha così statuito: In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione “ex lege” riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

E’ palese che, una volta considerata l’obbligazione oggetto di giudizio, in ossequio a tale insegnamento, come obbligazione indennitaria, quanto sopra affermato a proposito della individuazione dell’insorgenza dell’obbligazione conserva piena validità.

La radicazione in Roma del foro dell’insorgenza dell’obbligazione rende inutile lo scrutinio dell’esattezza della valutazione compiuta dal Tribunale capitolino sul forum destinate solutionis.

Dovrebbe, dunque, dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali ritiene di aggiungere soltanto una precisazione.

Essa discende dal recentissimo intervento di quattro decisioni della Terza Sezione di questa Corte (Cass. nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011), le quali, nello scrutinare il problema del dies a quo del termine di prescrizione dell’azione degli specializzandi diretta a far valere l’obbligo risarcitorio da inadempimento delle direttive cui ha fatto riferimento nella sua azione l’attrice e nell’individuare l’insorgenza di tale obbligo l’hanno ritenuta verificata a far tempo dall’emanazione della nota sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 novembre 1991, Francovich, cause C-6/90 e C-9-90 (e, quindi, in data successiva al D.Lgs. n. 257 del 1991).

L’affermazione della relazione si intende rettificata in tale senso.

Restano ferme le considerazioni della relazione volte ad individuare il foro dell’insorgenza dell’obbligazione di cui è processo.

Devèessere, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Roma sulla base del seguente principio di diritto: “Poichè con riguardo al foro dell’insorgenza dell’obbligazione, per effetto della disposizione di cui all’art. 25 cod. proc. civ., l’ufficio giudiziario competente a conoscere della domanda proposta nei confronti dello Stato deve essere individuato in quello di Roma (c.d.

foro erariale) tutte le volte in cui l’obbligazione dedotta in giudizio sia riferibile ad un comportamento dello Stato legislatore, deve ritenersi che, quanto alla domanda di un medico specializzando intesa ad ottenere l’adempimento da parte dello Stato Italiano dell’obbligo di risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte dello Stato Italiano delle direttive CEE 75/363 e 82/76, il foro dell’insorgenza dell’obbligazione sia quello di Roma.”.

Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Al giudice di merito è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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