Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13254 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6441-2015 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIBE S.P.A. in proprio e quale incorporante la FIBI Campania S.p.A.,

C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del suo Presidente ed

Amministratore Delegato, legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRO DE VITO;

– controricorrente –

e contro

COMMISSARIO DI GOVERNO EMERGENZA RIFIUTI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 157/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

S.F., esponendo di aver ceduto volontariamente un fondo sito in comune di Santa Maria CV, soggetto a procedura espropriativa per pubblica utilità, convenne in giudizio la Fibe Campania s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento della maggior somma dovuta in base all’applicazione dei criteri relativi alla effettiva natura urbanistica dell’immobile;

propose domande subordinate di annullamento dell’atto di cessione e altre relative agli interessi;

il tribunale di Napoli, dinanzi al quale venne chiamato anche il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti, respinse la domanda; la corte d’appello di Napoli ha respinto a sua volta il gravame della S., la quale adesso propone ricorso per cassazione, in unico motivo;

la Fibe Campania ha replicato con controricorso, mentre il Commissario di Governo ha depositato una nota per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza;

la ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

la corte d’appello ha rigettato il gravame dell’attrice osservando che la valutazione e la decisione sulle riferite questioni non poteva prescindere dall’integrale lettura dell’atto di cessione e degli atti prodromici della procedura amministrativa, ivi compresi in particolare i certificati di destinazione urbanistica, mentre nessuno dei documenti suddetti era stato rinvenuto nel fascicolo dell’appellante (indicato sotto dicitura “fascicolo di 1 ricostruito”) e in quello delle controparti;

con l’unico mezzo la ricorrente censura la statuizione per violazione e falsa applicazione dell’art. 74 disp. att. cod. proc. civ. e art. 2729 cod. civ., nonchè per omesso esame di fatto decisivo, sul rilievo che nel fascicolo – ora come allora – i documenti erano presenti; sicchè essi “evidentemente non sono stati percepiti dal giudice d’appello”. Testualmente si ascrive alla corte territoriale di non essersi “resa conto che, nel mezzo, (come era logico) vi erano i documenti allegati all’atto di citazione: documenti che la corte – in ogni caso – riconosce siano stati esaminati dal giudice di primo grado”;

il ricorso è inammissibile, perchè l’affermazione contenuta nella sentenza circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, si affermino incontestabilmente inseriti non si concreta in un errore di giudizio, bensì in un errore di percezione (come del resto la ricorrente ha dedotto nel caso di specie); tale errore, di carattere materiale, integra un motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 19174-16; Cass. n. 1196-07; Cass. n. 3074-98);

il ricorso va quindi deciso con pronuncia di inammissibilità; spese alla soccombenza, limitatamente alla posizione della costituita Fibe s.p.a..

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali sostenute da Fibe s.p.a., che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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