Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13254 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea President – –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10241/2019 proposto da:

A.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Boccongelli,

con studio in Roma, Corso Trieste, n. 10, presso il quale elegge

domicilio in virtù di procura speciale a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 556/2019, pubblicato

il 15 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con decreto del 15 febbraio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da A.C., cittadino del Ghana, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Il Tribunale ha ritenuto che non sussistevano i presupposti della protezione internazionale svolgendo le proprie considerazioni con riferimento alla posizione di Garba Abubakar, che aveva riferito di essere stato costretto a lasciare il suo paese per avere subito vessazioni e minacce per motivi religiosi.

3. A.C. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente deduce la nullità del provvedimento impugnato, poichè nella parte motiva del provvedimento impugnato il Tribunale aveva fatto riferimento a un ricorrente diverso e non era stato, dunque, esattamente individuato il soggetto nei cui confronti era stata adottata la pronuncia del Giudice di primo grado.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 Ed invero, nel caso in esame, parte motiva e dispositivo si riferiscono a tutt’altra vicenda che riguarda il cittadino Garba Abubakar, proveniente dal Ghana e non già il ricorrente A.C., cittadino proveniente pure dal Ghana.

1.3 Secondo l’orientamento di questa Corte, la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità la cassazione con rinvio, affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione (Cass., 29 gennaio 2020, n. 2020; Cass., 6 febbraio 2020, n. 2766; Cass., 18 febbraio 2020, n. 4107).

In termini analoghi è stato affermato che è affetto da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione e il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell’errore materiale, non è possibile ricostruire il decisum e la ratio decidendi, donde la necessità della rinnovazione del giudizio (Cass., 19 giugno 2019, n. 16497).

2. L’accoglimento del motivo di ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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