Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13254 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.V.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANSELMI ADOLFO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 799/06 del TRIBUNALE di IVREA,

depositato il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Mario Contaldi, (delega avvocato Adolfo Anselmi),

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P. G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che condivide

la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. T.V.G. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro M.G. avverso l’ordinanza riservata del 22 aprile 2010, con la quale il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Ivrea, investito nei suoi confronti dal M. di una procedura esecutiva per l’esecuzione di obblighi di fare ai sensi dell’art. 612 c.p.c., ha disposto la nomina di un c.t.u. e fissato udienza per la prestazione del giuramento e la formulazione del quesito.

L’intimato M. non ha resistito.

2. Prestandosi l’istanza di regolamento di competenza ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380-ter c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile, perchè proposto contro un provvedimento che in alcun modo integra una decisione sulla competenza.

La prospettazione del ricorrente è che il provvedimento impugnato avrebbe determinato una situazione di conflitto in quanto una consulenza potrebbe essere disposta nel giudizio di appello sulla decisione dello stesso Tribunale che ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da esso ricorrente.

Ora, in disparte la singolarità e genericità della prospettazione di siffatta situazione di conflitto, peraltro allo stato addirittura potenziale, si deve rilevare che il provvedimento impugnato, quale atto dell’esecuzione forzata sarebbe stato suscettibile di opposizione agli atti ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e ciò ancorchè – e per absurdum – in qualche modo avesse statuito sulla competenza.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai approdata alla soluzione per cui avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione emanati nell’ambito della procedura, siano essi affermativi della competenza di tale giudice, siano essi negativi, il mezzo di impugnazione esperibile è sempre e soltanto l’opposizione agli atti: si veda ampiamente Cass. n. 17462 del 2010”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla la memoria muove dei rilievi dei quali è difficile la comprensione.

In particolare, si imputa alla relazione di non aver tenuto conto che l’opposizione all’esecuzione è stata proposta “nei termini di legge”, ma, in disparte il fatto che la relazione ne da atto, si rileva che – non è dato sapere se consapevolmente – parte ricorrente, pur dando atto del rilievo della relazione in ordine all’esperibilità dell’opposizione agli atti, parrebbe confondere questo rimedio con l’opposizione all’esecuzione (specie là dove sostiene che non avrebbe potuto proporre opposizione agli atti perchè gli si sarebbe potuta opporre la litispendenza dell’opposizione all’esecuzione, il che, in disparte che l’opposizione agli atti è rimedio esperibile contro ogni atto esecutivo, sfugge a comprensione, posto che l’uno e l’altro tipo di opposizione sono ben distinti).

Il Collegio, pertanto, non ravvisa la necessità di ulteriormente motivare, non senza rilevare che la memoria, senza mostrare di avere esaminato le motivazioni di Cass. n. 17462 del 2010, evoca Cass. n. 12016 del 1995 che da quella decisione è stata ampiamente considerata nell’ambito dell’orientamento di cui era esponente.

E, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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