Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13253 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE

NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato TORRESE ALBA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANGIORGIO MICHELE,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVVEDITORATO AGLI STUDI (OMISSIS) E MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 682/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/10/2005 R.G.N. 1424/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato SANGIORGIO MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di P.E. e conferma la decisione del Tribunale di Catania – giudice del lavoro – in data 9.5.2003, con la quale era stato dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 8 maggio 2000, contro le amministrazioni pubbliche attuali intimate, per l’accertamento del diritto, quale collaboratore amministrativo, ad essere inclusa nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA (ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola) relative al triennio 1994 – 1997 ed alla conseguente assunzione, a tempo indeterminato o determinato, a decorrere dal 1.9.1998 o dal 1.9.1999, con la condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento del danno. La declaratoria di difetto di giurisdizione ordinaria e’ confermata dalla Corte di appello di Catania perche’ la pretesa, siccome concernente la domanda del 23.4.1994 di inserimento in graduatoria pubblicata nel 1994, doveva essere rivolta al giudice amministrativo ai sensi della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2004, art. 69, comma 7.

Si rileva, preliminarmente, che il ricorso e’ stato notificato al Ministero dell’istruzione pubblica (poi Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, ai sensi del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, conv. in L. 14 luglio 2008, n. 121) presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, in violazione dei disposto dell’art. 415 c.p.c., comma 7. Va percio’ disposta, in difetto di costituzione dell’amministrazione, la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. I due motivi di ricorso della P., ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., concernono entrambi la giurisdizione: con il primo si sostiene che era stato fatto valere il diritto all’assunzione, controversia attribuita alla competenza del giudice ordinario; con il secondo che, in ogni caso, la giurisdizione ordinaria non avrebbe potuto essere declinata sulla pretesa risarcitoria del danno.

La controversia, pertanto, risulta compresa nella competenza istituzionale delle Sezioni unite della Corte a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 1, nel testo vigente prima della modifica apportata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 8 (che consente di assegnare il ricorso alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia’ pronunciate le sezioni unite), modifica non applicabile a ricorso contro sentenza pubblicata in data 24.10.2005.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo: a) la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca presso l’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell’ordinanza; b) la trasmissione degli atti al Primo presidente della Corte perche’ decida in ordine all’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni unite.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

 

 

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