Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13253 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 27/06/2016), n.13253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29948/2015 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI

PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE ENASARCO;

– intimato –

avverso la sentenza a 19477/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 18/06/2015, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato PATRIZI GIOVANNI, difensore della parte

ricorrente, il quale si riporta agli scritti, deposita in udienza n.

1 cartolina A/R..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Consigliere relatore ha depositato la seguente relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ” P.G. propone ricorso, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., chiedendo la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 19477/2015 di questa Corte nella parte in cui nel condannare controparte (Fondazione Enasarco) alle spese di lite ha omesso di disporne la distrazione in favore del proprio procuratore, Avv. Giovanni Patrizi, dichiaratosi antistatario.

La Fondazione Enasarco non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso per correzione di errore materiale deve qualificarsi come manifestamente fondato alla stregua della decisione delle Sezioni Unite della Corte che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto “in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione” (così Sez. Un. 7 luglio 2010, n. 16037). Inoltre, come hanno già messo in evidenza le Sezioni Unite, la dichiarazione del distrattario di anticipazione (non gravata dall’onere della prova) è vincolante per il giudice, al quale non spetta alcun margine di sindacato, neppure sulla corrispondenza al vero della stessa.

Pertanto, rilevato che la memoria per l’udienza del 18-6-2015 depositata da P.G. parte controricorrente nel procedimento definito con la sentenza della quale è chiesta la correzione, conteneva la espressa richiesta di distrazione delle spese in favore dell’Avv. Giovanni Patrizi, l’istanza di correzione deve essere accolta”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili, siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia, e che non è revocabile in dubbio la natura materiale dell’errore denunziata dalla odierna parte istante.

A tanto consegue la correzione del dispositivo della sentenza in oggetto, in termini conformi alla richiesta formulata.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte accoglie l’istanza e per l’effetto dispone la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte a 19477/2015, pubblicata in data 30 settembre 2015, aggiungendo, a seguire l’espressione “Con distrazione in favore dell’Avv. Giovanni Patrizi, antistatario”.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA