Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13253 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4665-2015 proposto da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 15,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VENTURI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.R.L. – CF e P.I. (OMISSIS), in

persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato SABRINA

MAGRINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO SANTARELLI;

– controricorrente –

e contro

EUFRAMAMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4/2015 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

L.L., in proprio e quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Perugia ha respinto il suo reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento della società suddetta;

la curatela fallimentare ha replicato con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

l’impugnata sentenza ha respinto il reclamo osservando che non poteva riconoscersi alcuna rilevanza all’atto di desistenza del creditore istante, essendo stata la desistenza “formalizzata solo in sede di reclamo”, avendo le parti riferito di semplici trattative nel periodo successivo all’assunzione della causa in decisione da parte del tribunale fallimentare;

il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge fall. e dell’art. 306 cod. proc. civ., censura la sentenza perchè, invece, era stato a suo dire provato, “con la produzione in sede di reclamo”, che l’atto di desistenza era stato sottoscritto l’8-9-2014, prima quindi della sentenza dichiarativa pubblicata il 9-9-2014; donde la corte d’appello avrebbe dovuto uniformare la propria decisione all’insegnamento di Cass. n. 21478-13, che ha ritenuto la produzione dell’atto di desistenza in fase di reclamo idonea a spiegare gli effetti di rinuncia, impeditivi del fallimento, ove l’atto risulti formalizzato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza;

il ricorso è inammissibile;

per quanto gli effetti della dichiarazione di fallimento si producono non già dalla data di deliberazione della sentenza, costituente solo una fase del procedimento di formazione di questa, bensì da quella della pubblicazione, che attribuisce alla sentenza giuridica esistenza nel mondo esterno (v. Cass. n. 12573-91, e da qui la giurisprudenza successiva: Cass. n. 26215-13; n. 21273-15), è decisivo constatare che l’impugnata sentenza ha messo in evidenza che la desistenza era stata nella specie “formalizzata solo in sede di reclamo”;

l’espressione, unita al riferimento a documentate antecedenti mere trattative, rende il senso del formale perfezionamento dell’atto nella sede di reclamo;

la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante, rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento (v. Cass. n. 8980-16);

il ricorso si incentra su quanto di diverso sarebbe stato invece desumibile dal doc. 8 del fascicolo fallimentare;

tuttavia la doglianza in tal modo si risolve nella prospettazione di un errore revocatorio (ex aliis Cass. n. 8180-09), e tanto rende il ricorso per cassazione inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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