Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13253 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea President – –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9532/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele

Boccongelli, con studio in Roma, Corso Trieste, n. 10, presso il

quale elegge domicilio in virtù di procura a margine del ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila n. 465/2019, depositato

il 9 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere CARADONNA Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con decreto del 9 febbraio 2019, il Tribunale di L’Aquila ha rigettato il ricorso proposto da S.A., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese di origine per il timore di essere ridotto in schiavitù da un gruppo di ribelli.

3. Il Tribunale, pronunciandosi sulla richiesta di protezione sussidiaria ed umanitaria, ha rigettato il ricorso ritenendo che i motivi che avevano indotto il ricorrente a fuggire dal Senegal non erano riconducibili al timore di subire un danno grave e di essere sottoposto a misure inumane e degradanti, anche alla luce dell’evoluzione della situazione politica del Senegal e che non sussistevano nemmeno i presupposti per la concessione della protezione umanitaria; nè il ricorrente, pur impegnandosi nello studio della lingua italiana, aveva intrapreso un concreto percorso di formazione.

4. S.A. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale, poichè il Tribunale non aveva messo nel dovuto risalto gli aspetti critici della situazione politica senegalese, nè aveva fornito esaustiva motivazione delle ragioni per le quali il ricorrente non era stato ritenuto credibile;

in ogni caso, doveva essere riconosciuta la protezione umanitaria, stante l’impegno del ricorrente di integrarsi nel contesto italiano, come dimostrato dallo studio della lingua italiana e dall’attività lavorativa svolta come volontario presso il centro di accoglienza.

2. Con atto del 4 dicembre 2020, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di protezione internazionale in seguito alla adesione alla procedura di emersione prevista dal D.L. n. 34 del 2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 del 2020.

2.1 superiore atto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 390 c.p.c., comma 3, non risulta, per il mancato deposito della attestazione della relativa ricezione, nè notificato al ministero dell’interno, nè comunicato al relativo difensore, e cioè all’Avvocatura Generale dello Stato, e non determina, quindi, l’estinzione del giudizio di cassazione ma solo, in ragione del difetto d’interesse all’impugnazione che lo stesso esprime, la sua inammissibilità per intervenuta cessazione della materia della materia del contendere (Cass., 23 novembre 2020, n. 26612).

3. Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata giustificano la compensazione delle spese processuali.

3.1 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato articolo.

3.2 Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

La predetta misura si applica, infatti, ai soli casi (tipici) del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

Per la medesima ragione essa non trova applicazione nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass., sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980; Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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