Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13253 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14891/2010 proposto da:

ASSESSORATO SANITA’ REGIONE SICILIA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

e contro

M.F.F. (OMISSIS), AZIENDA UNITA’

SANITARIA LOCALE (OMISSIS) ENNA (OMISSIS);

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ENNA, depositata il

16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. L’Ausl n. (OMISSIS) di Enna proponeva opposizione davanti al tribunale di Enna avverso decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed in favore di M.F.F.. In tale giudizio di opposizione l’Ausl chiamava in garanzia l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, che si costituiva a mezzo dell’Avvocatura dello Stato che, a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, chiedeva che il tribunale rimettesse sia la causa principale di opposizione a d.i., che quella accessoria di garanzia davanti al Tribunale di Caltanissetta.

Il tribunale di Enna, con ordinanza depositata il 16.4.2010, rigettava l’istanza ed invitava a precisare le conclusioni, ritenendo la causa matura per la decisione in merito alla competenza per territorio sulla sola domanda svolta dalla Ausl contro l’Assessorato.

Avverso tale ordinanza proponeva regolamento di competenza l’Assessorato alla Sanità.

Gli intimati non svolgevano attività difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile, poichè proposto avverso un provvedimento che non ha solo la forma, ma anche la sostanza di ordinanza e non di sentenza;

Infatti, come hanno rilevato le S.U. di questa Corte con sentenza del 14.7.2005 n. 14693 e n. 15109 del 04/07/2007, il giudice che intende pronunziarsi separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, ai sensi dell’art. 187 c.p.c., comma 3, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito e che ciò vale anche per il giudice di pace, il quale, qualora ritiene la causa matura per la decisione, deve invitare le parti a precisare le conclusioni;

Conseguentemente in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti a norma dell’art. 189 c.p.c., in relazione agli artt. 187 e 188 c.p.c., come è avvenuto nella fattispecie, l’ordinanza emessa non può che avere natura meramente ordinatoria. Conseguentemente non può attribuirsi alcuna efficacia preclusiva di statuizione sulla competenza al provvedimento di rinvio per la trattazione della causa;

pertanto, anche se tale ordinanza contiene una pronunzia sulla competenza, essa va interpretata non come una statuizione sulla questione, ma come il risultato di una delibazione sommaria in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell’eccezione relativa alla competenza, sulla quale il giudice si pronuncerà con statuizione definitiva dopo che le parti hanno precisato le conclusioni. Solo questa futura eventuale statuizione sarà impugnabile con regolamento di competenza.

3. Allo stato l’ordinanza impugnata che ha rinviato per la precisazione delle conclusioni in merito all’eccezione di competenza, non ha natura di sentenza, indipendentemente dal suo contenuto motivazionale, in quanto, sebbene essa rigetti l’istanza R.D. n. 1611 del 1993, ex art. 6, essa fissa appunto l’udienza di precisazione delle conclusioni per la decisione in merito alla questione della competenza”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;

che nessuna statuizione va emessa sulle spese di questo regolamento non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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