Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13252 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 30/06/2020), n.13252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30479/2018 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della

sezione prima Civile della Suprema Corte di Cassazione e

rappresentato e difeso dall’avvocato CERIO ENNIO;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 11.9.2018, ha rigettato la domanda proposta da E.P., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili (costui aveva riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) per il timore di essere ucciso dai (OMISSIS), gruppo terroristico legato a (OMISSIS), che aveva messo a ferro e fuoco il proprio villaggio uccidendo tre suoi familari).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza ((OMISSIS) nel sud della (OMISSIS)).

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione E.P. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo scopo di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Espone il ricorrente che, alla luce di quanto disposto dalla norma sopra indicata, l’obbligo di cooperazione che incombe sull’autorità decidente impone alla stessa di fare riferimento, per contestare seriamente la domanda di protezione internazionale formulata da un soggetto richiedente, a reputate ed apprezzate fonti istituzionali internazionali (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, osservatori vari, riviste specializzate nell’analisi dei sistemi politico-giuridici).

In particolare, premesso che l’asserita inverosimiglianza e contraddittorietà del racconto del richiedente non può essere da sola motivo di esclusione della protezione sussidiaria – ricorrendo il pericolo di danno grave alla persona allorquando il grado di violenza indiscriminata è così elevato da fondare il timore per qualsiasi civile, in caso di rimpatrio nella regione di provenienza, di subire la detta minaccia per la sua sola presenza sul territorio – l’autorità giudiziaria, per escludere l’esistenza di una situazione di pericolo per i civili in una determinata regione di uno Stato, deve fare riferimento a fonti autorevoli.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha valutato in maniera apodittica la situazione della regione dell'(OMISSIS), non indicando, nel ritenere insussistente una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata (per effetto della mancata presenza dell’organizzazione (OMISSIS)), alcuna fonte internazionale qualificata ed autorevole.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare n. 3716 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo.

Lamenta il ricorrente la mancata concessione della protezione umanitaria, misura prevista dalla circolare sopra indicata nel caso di “temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona d’origine, non riconducibile alle previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c”.

3. Il primo motivo è fondato.

Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte – che questo Collegio condivide e fa propria – ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del d.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. n. 28990 del 12/11/2018; Cass. n. 17075 del 28/06/2018; n. 17069 del 28/06/2018; n. 9427 del 17/04/2018).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

In proposito, questa Corte ha già più volte statuito sul punto che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449/2019, vedi anche Cass. n. 13897/2019).

Nel caso di specie, il Tribunale di Campobasso, ha genericamente escluso nella regione dell'(OMISSIS) l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in corso – sul rilievo che l’organizzazione terroristica (OMISSIS) opera solo nel nord del paese – non indicando, tuttavia, in alcun modo la fonte internazionale cui ha fatto riferimento, non consentendo così la verifica dell’attendibilità e della pertinenza dell’informazione utilizzata e, conseguentemente, la sua effettiva provenienza da fonti autorevoli ed aggiornate (peraltro, l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, quali ad esempio i siti internet delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale, come ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere).

Deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

4. Il secondo motivo è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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