Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13252 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/05/2017, (ud. 11/04/2014, dep.25/05/2017),  n. 13252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2413-2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato MAURO MAZZONI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SFE SOCIETE FINANCIERE ET D’ENCAISSEMENT, in persona del Presidente

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCRINO 5, presso lo studio dell’avvocato

LUCIO TAMBURRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE NICOTRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4626/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.G. propone ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo notificatole da SFE – Societè Financiere et d’Encaissement, avente base su un assegno di conto corrente;

l’intimata resiste con controricorso;

Considerato che:

con l’unico motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e la conseguente errata applicazione dell’art. 1988 cod. civ., non avendo l’impugnata sentenza valutato le eccezioni formulate da essa opponente e le prove richieste nell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo: sostiene che l’assegno era stato rilasciato in bianco a garanzia di un fido poi mai esercitato, e che era stato quindi riempito arbitrariamente da terzi non legittimati;

il motivo è inammissibile perchè generico e rivolto a sindacare il merito della decisione;

la corte d’appello di Roma ha posto in evidenza che l’assegno a base dell’iniziativa monitoria era stato emesso dalla C. direttamente in favore della società ingiungente e che, quindi, questa era esonerata dalla prova del rapporto fondamentale; incombeva invece all’emittente l’onere di dimostrare l’inesistenza, l’invalidità ovvero l’estinzione di quel rapporto, mentre nessuna prova la C. aveva allegato o prodotto a tal riguardo;

la sentenza si pone in linea con quanto più volte da questa Corte affermato, giacchè la promessa di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 1988 cod. civ., dispensa colui al quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; e, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura nei rapporti fra traente e prenditore, anche se non nei confronti di colui che si atteggi quale mero possessore del titolo (v. Cass. n. 7262-06, n.15688-13);

l’attuale motivo di doglianza, nel riferire di omissioni valutative circa le eccezioni, le difese o le prove formulate nella citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, si infrange, in prospettiva di autosufficienza, con la chiara affermazione del giudice del merito secondo la quale niente al riguardo era stato allegato o dedotto;

nè rileva, in generale, la prova eventualmente articolata in citazione (di cui nulla si sa, in base al ricorso per cassazione), volta che codesta non risulti (come nella specie dalla sentenza non risulta) riproposta in appello;

le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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