Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13251 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13251 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 8058-2011 proposto da:
CATALDO VINCENZO CTLVCN36M19G942A1 in proprio e quale
erede di Costantino Cataldo, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI
PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TAMPONI MICHELE giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

SOCIETA’ GEM SRL in liquidazione 01021340375, in persona del
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
2, presso lo studio dell’avvocato ZINI ADOLFO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MOSCATI CLAUDIO, STAGNI
ELISABETTA giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 28/05/2013

- controricorrente nonchè contro
GREGORI CARLA(GRGCRL67P41I888V) GIANNINI PAOLA
GNNPLA48H69G4781\) ROSELLETTI SIMONETTA

GIOVANNI VI I ELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE SPADARO, rappresentate e difese dagli avvocati
ANSELMO RAVALLI, PELLICCIA RICCARDO giusta procura alle
liti a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché contro
CATALDO VINCENZO TLVCN36M19G942A), in proprio e quale
erede di Costantino Cataldo, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI
PIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TAMPONI MICHELE giusta delega in atti;
– controrícorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 847/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 7/05/2010, depositata il 16/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. virrromo RAGONESI;
udito l’Avvocato Zini Adolfo difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per il rigetto del ricorso e per il ricorso incidentale.

Ric. 2011 n. 08058 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

(RSLSNT61A65G478I) elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 8058/11 proposto da Cataldo Vincenzo
Nei confronti di Giannini Paolo + 3 il consigliere relatore ha depositato la
relazione che segue.

RILEVATO
che Cataldo Vincenzo, in proprio e quale erede di Cataldo Costantino, ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di un quattro motivi avverso la
sentenza n. 847/10 con cui la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento
dell’appello proposto da Giannini Paola, Gregori Carla e Rosselletti
Simonetta avverso la sentenza n. 5590/03 del tribunale di Bologna, ha
rigettato la domanda proposta dal Cataldo per sentire dichiarare che i
volumi I e II dell’opera ” Modellistica e Confezione” di Paola Giannini,
Carla Gregori e Simonetta Roselletti, editi dalla 0.E.M S.r.l., costituivano
plagio-contraffazione di quelli da loro pubblicati con il titolo “Manuale di
Taglio-Tecnica ed estetica dell ‘abito femminile” editi dalla ESAM di
Costantino Cataldo di Roma nel 1962 e, conseguentemente, per sentirne
inibire la vendita e per sentire altresì dichiarare la responsabilità della
Gem Nuova Casa editrice Cappelli srl convenuta pér concorrenza sleale,
con conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura di L.
500.000.000 per le ripercussioni economiche originanti dal discredito
subito, nonché in quella di L. 72.000.000 per la vendita abusiva degli

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:

esemplari dell ‘opera.
Hanno resistito con separati controricorsi ,da un lato, Giannini Paola,
Gregori Carla e Rosse/letti Simonetta , e ,dall ‘altro, la casa editrice Gem.
Con i primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa

alla sussistenza del plagio della propria opera in riferimento in particolare
al fatto che la Corte d’appello si è limitata pedissequamente ad accogliere
le conclusioni della Consulenza tecnica d’ufficio.
I due motivi sono manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha in primo luogo ribadito quelli che sono i principi in
ordine al carattere creativo dell’opera specificando che le opere a carattere
scientifico e didattico sono tutelabili sotto il profilo del diritto d’autore solo
per il loro carattere formale ma non per i contenuti che sono beni nella
disponibilità di tutti.
Su tale motivazione in punto di diritto non si rinviene censura alcuna da
parte del ricorrente.
In secondo luogo la Corte d’appello ha spiegato le ragioni per cui nel caso
di specie non vi era stato plagio dell ‘opera del ricorrente rifacendosi alle
risultanze della consulenza tecnica d’ufficio illustrandone i punti salienti e
ribadendo la correttezza delle conclusioni svolte dal perito .
Tale motivazione deve ritenersi assolutamente adeguata e corretta alla luce
della giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente chiarito che

motivazione da parte della sentenza e la nullità della stessa in relazione

quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico
d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con
l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di
confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che

devono considerarsi implicitamente disattese.( Cass 12630/95; Cass
7806/98 ;Cass 3519/01 ;Cass 6882/02, Cass 3191/06)
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente si duole del mancato
accoglimento in appello delle istanze istruttorie ed in particolare del
rinnovo della CTU non avendo emesso il giudice alcuna pronuncia in
merito.
Il motivo è palesemente infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che le istanze istruttorie, non
accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano
riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi
rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte
interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla
relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata
ammissione. ( ex plurimis Cass 9410/11; Cass 25157/08).
Nel caso di specie, nelle conclusioni del ricorrente rassegnate nel giudizio
di secondo grado, riportate nella intestazione della sentenza impugnata, non
i
risulta alcuna richiesta di rinnovo della CTU o di sostituzione del t/

consulente, onde le istanze sono state correttamente ritenute abbandonate
dalla Corte d’appello che non si è pronunciata su di esse.
Dalla infondatezza del terzo motivo discende quella del quarto con cui il
Cataldo si duole della mancata motivazione da parte della Corte d’appello

quest ‘ultima da parte di esso ricorrente , in quanto stante la mancata
reiterazione delle istanze istruttorie non vi era — come detto – alcun obbligo
di motivazione in proposito.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all ‘art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio
Roma 20.11.12
Il Cons.relatore”

Vista la memoria del ricorrente;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;

in ordine al diniego di rinnovare la CTU in presenza di critiche a

che, quanto al ricorso principale ,va ribadito quanto già evidenziato nella
relazione e,cioè, che non risulta in alcun modo censurata quella parte della
motivazione della sentenza ,che riveste carattere comunque decisivo,

diritto d’autore in relazione alle idee, alle nozioni ed alle dottrine che
esprime , riguardando la protezione del diritto d’autore solo la forma con
cui si esprime l’opera;
che, inoltre deve escludersi la carenza di motivazione della sentenza
impugnata dal momento che questa, anche per rispondere alle critiche
dell’odierno ricorrente, ha comunque preso in esame la CTU rivisitandola
nei suoi punti salienti e facendola propria;
che, quanto al terzo motivo, risulta alla pagina 18 della comparsa di
risposta dell’odierno ricorrente che le istanze istruttorie non sono incluse
nelle conclusioni riportate nella medesima pagina. Del tutto correttamente
pertanto le conclusioni in esame sono state riportate nella intestazione
della impugnata sentenza e del tutto correttamente la Corte d’appello ha
implicitamente disatteso le stesse in ragione di quanto esposto in relazione;
che ,quanto al quarto motivo, a parte l’assorbimento derivante dal rigetto
del terzo ,non può non osservarsi che comunque la Corte d’appello ha

secondo cui l’opera del ricorrente non può godere della protezione del

implicitamente rigettato l’istanza di rinnovazione della CTU laddove ha
affermato che quella espletata in primo grado

44 era congruamente

motivata ed immune da vizi logici e scientifici” con ciò necessariamente

che risulta proposto altresì un ricorso incidentale delle profisse Giannini,
Rosselletti e Gregori circa la compensazione delle spese ( cui ha resistito
con controricorso il Cataldo ) che appare anch’esso manifestamente
infondato avendo la Corte d’appello motivato la detta compensazione in
ragione della natura della controversia;
che pertanto entrambi i ricorsi vanno rigettati ;
che la reciproca soccombenza tra il ricorrente principale e le ricorrenti
incidentali giustifica la compensazione delle spese di giudizio che è
giustificata anche nei confronti della soc. GEM in ragione della peculiarità
della controversia.
PQM
Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di giudizio

escludendo la necessità dell’espletamento di una nuova consulenza;

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